Circolare Ministero dell'Interno - 14/05/2012 - Prot. n. 300/A/3671/12/109/10 - Esercitazioni di guida in autostrada e in notturna
OGGETTO: Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 20 aprile 2012. "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B".
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3671/12/109/10
Roma, 14 maggio 2012
OGGETTO: Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 20 aprile 2012. "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B".
In attuazione dell'articolo 372, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); dell'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120; dell'articolo 11 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012 (All. n. 1), che disciplina le condizioni alle quali il minore, nell'esercizio della guida accompagnata, ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna.
Ferme restando le indicazioni operative fornite da questa Direzione con la circolare in materia di guida accompagnata, si segnala che la normativa sopra richiamata ha previsto che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente, nonché al minore, nell'ipotesi di guida accompagnata, è fatto divieto, nei casi di circolazione in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, di impegnare altre corsie al di fuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 176, comma 21, del C.d.S.
Agli stessi soggetti è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità imposti dall'articolo 117, comma 2, del C.d.S., prevedendo in caso di violazione:
- nell'ipotesi di guida accompagnata, la sanzione amministrativa pecuniaria dell'articolo 117, comma 5, del C.d.S. in relazione all'articolo 115, comma 1-quinquies;
- nell'ipotesi di esercitazione di guida per il conseguimento della patente di categoria B, la sanzione amministrativa pecuniaria dell'articolo 176, comma 21, del C.d.S.
Nel caso in cui il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida circoli in autostrada, o su strada extraurbana principale, ovvero in condizioni di visione notturna, con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, trasportando a bordo persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore, soggiace alla sanzione prevista dall'articolo 122, comma 9, del C.d.S.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
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