Circolare - 23/05/2012 - Prot. n. 0012374 - Professione di autotrasportatore su strada per trasporto persone
OGGETTO: Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0012374
Roma, 23 maggio 2012
OGGETTO: Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
In relazione all'autorizzazione all'esercizio alla professione di trasportatore di persone su strada introdotta dal Regolamento comunitario in oggetto, a seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa sede, nonché in ragione:
• delle innovazioni normative recate dall'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 (entrata in vigore il 7/4/2012);
• degli aspetti relativi alla tempistica di rilascio - da parte delle Province - degli attestati in esenzione dall'esame, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del citato decreto legge e del DD 20.04.2012;
• dell'applicazione effettiva dei profili più strettamente informatici della disciplina in oggetto, connessi al Registro Elettronico Nazionale (REN),
è opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
1) SOGGETTI DA AUTORIZZARE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE EX ART. 10, REG. (CE) N. 1071/2009
Tra le imprese stabilite nel territorio dello Stato italiano che devono essere autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada rientrano:
1. società di capitali, costituite sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
2. imprese individuali;
3. società di persone, costituite sotto forma di società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
4. cooperative e consorzi cosiddetti "esterni" che svolgono o intendono svolgere la gestione operativa del servizio di trasporto. Per consorzi "esterni" si intendono quei consorzi che realizzano una vera e propria integrazione delle attività delle imprese consorziate mediante la gestione in comune di una o più fasi delle rispettive imprese (come detto, ai fini che qui rilevano, la gestione operativa del servizio di trasporto), e che perciò sono qualificabili come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (ex art. 2612 ss. del codice civile).
Con riferimento ai consorzi è opportuno precisare che, invece, un consorzio "esterno" il quale non svolga o non intenda svolgere operativamente il servizio di trasporto, non deve essere autorizzato all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e conseguentemente non può essere intestatario di autobus. Pertanto, tali consorzi non devono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione né quindi devono dimostrare, ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore, alcuno dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto.
In tal caso - nonché in tutti gli altri casi di associazioni o raggruppamenti di imprese nelle diverse modalità consentite dalla legge -, al fine di svolgere un servizio di trasporto su strada di persone in base ad un titolo legale di accesso al mercato (quale un contratto di servizio per il TPL affidato a seguito di procedura concorsuale ad un consorzio da un Ente locale o da una Regione), saranno le singole imprese esercenti servizi di trasporto che devono possedere, ciascuna, l'autorizzazione per l'esercizio della professione.
Si ritiene, infatti, che nel caso citato il raggruppamento od il consorzio di imprese agisca per conto delle imprese aggregate (quale rappresentante in base a mandato delle imprese e, tra l'altro, delegato dalle stesse anche alla firma del contratto di servizio); quindi il servizio di trasporto è effettuato dalle imprese autorizzate all'esercizio della professione, benché il titolo legale con cui il servizio è affidato (contratto di servizio) sia intestato al raggruppamento od al consorzio, a condizione che dal titolo legale risulti per conto di quali imprese esso abbia agito. Da ciò consegue che è ammissibile l'immatricolazione di autobus intestati alle singole imprese (purché autorizzate all'esercizio della professione), per uso a favore di terzi sulla base di un titolo legale seppur intestato al raggruppamento od al consorzio di predette imprese.
2) COMPETENZA DEGLI UMC AD AUTORIZZARE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Si precisa che la potestà di autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada è attribuita alla competenza dell'Ufficio motorizzazione civile (UMC) che opera nella Provincia in cui ha la sede legale - come risulta dal registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. - l'impresa da autorizzare o già esercente la professione anche laddove, per le ditte individuali, la persona fisica sia residente in altra provincia. In tal senso deve essere intesa la sede di stabilimento dell'impresa indicata al 1 della circolare n. 2/2011. Inoltre, al riguardo, si fa presente che la denominazione, la ragione sociale, la partita IVA, e la sede legale che l'UMC provvede a inserire nel Registro elettronico Nazionale (REN) sono quelle presenti nel predetto registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., consultabile attualmente tramite il software "TELEMACO".
3) REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
Per l'autotrasporto di persone, gli UMC sono competenti ad autorizzare le imprese all'esercizio della professione, previo accertamento della sussistenza in capo ad esse dei requisiti previsti dal Regolamento n. 1071/2009 (stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale), dimostrati nelle modalità declinate nella circolare n. 2/2011, come integrate e modificate:
• per il requisito di stabilimento, dal decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (ora in avanti DD) 25.01.2012 e
• per il requisito di idoneità finanziaria dalla nota del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità prot. n. RU/11551/U/TSI dell'11.05.2012.
Sulla persistenza dei requisiti gli UMC effettuano controlli almeno quinquennali 1, come previsto all'articolo 12 del Regolamento (CE) 1071/2009. A tali UMC sono destinate le comunicazioni di eventuale perdita temporanea o definitiva dei menzionati requisiti.
4) SCADENZE PER LE IMPRESE IN ESERCIZIO ANTE 4/12/2011
Gli stessi UMC verificano la sussistenza dei requisiti per le imprese che esercitavano la professione di trasportatore di persone su strada prima del 4 dicembre 2011 e che dalla stessa data sono iscritte nel Registro elettronico nazionale (REN), e quindi sono di diritto state autorizzate in via provvisoria.
Gli UMC, relativamente a queste ultime imprese, procederanno, entro il 3 dicembre 2012, alla verifica della sussistenza del nuovo requisito dello stabilimento, dell'idoneità finanziaria e del rapporto intercorrente tra l'impresa ed il gestore dei trasporti.
Un caso particolare di imprese autorizzate in via provvisoria è costituito dalle imprese esentate, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 395/2000, fino al 3 dicembre 2011, dal comprovare i requisiti previsti dalla previgente normativa per l'accesso alla professione di trasportatore. Entro il 3 giugno 2012 tali imprese devono dimostrare 2, oltre al requisito di stabilimento e di idoneità professionale 3, anche il requisito dell'onorabilità 4 nonché il requisito dell'idoneità finanziaria 5.
Queste imprese "esentate", qualora - in vigenza del Decreto legislativo n. 395/2000 - abbiano comunque già dimostrato i requisiti in parola ad altri Enti ai fini del rilascio di un titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto di persone su strada (i.e. licenza di noleggio comunale, autorizzazione o contratto di servizio pubblico della Regione per i servizi di linea di competenza), possono produrre, sempre entro il 3 giugno 2012, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'impresa indichi quando e presso quale Ente siano stati dimostrati i predetti requisiti. In tal caso il requisito dell'idoneità finanziaria dovrà essere oggetto di nuova dimostrazione entro il 3 dicembre 2012, ed entro la stessa data l'impresa dovrà dare dimostrazione anche del requisito di stabilimento come declinato dal DD 25/1/2012.
5) STABILIMENTO
Con riferimento al requisito di stabilimento, la modulistica predisposta al fine della dimostrazione presso gli UMC 6 ed allegata al DD 25.01.2012 (cfr. allegato A del citato DD), può essere modificata. Ciò, nel senso che i documenti amministrativi previsti al comma 2, art. 2 di predetto DD 25.01.2012 possono essere conservati presso molteplici sedi amministrative in disponibilità dell'impresa (ai sensi del comma 1 dello stesso articolo) oltre che presso i soggetti domiciliatari individuati nel successivo comma 3.
Analogamente, relativamente alla sede operativa dove viene svolta in maniera efficace e continuativa l'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, le predette dichiarazioni possono riportare altresì l'indicazione di più officine di riparazione "esterne", a condizione che complessivamente rientrino nelle previste sezioni di meccanica - motoristica ed elettrauto. Si ricorda che l'allegato 1.a alla circolare n. 2 del 02.12.2011 è stato sostituito dagli allegati al DD del 25.01.2012.
6) IDONEITÀ FINANZIARIA
Si richiamano le modalità previste dalla nota del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità prot. n. RU/11551/U/TSI del 11.05.2012. Si ricorda che tale requisito è soggetto a dimostrazione annuale (si veda l'articolo 7 comma 1 del DD 25/11/2011, attuativo dell'articolo 7 del Regolamento CE 1071/2009).
7) IDONEITÀ PROFESSIONALE
L'idoneità professionale di un'impresa che intende esercitare o esercita la professione di trasportatore su strada sussiste, ai sensi dell'art. 11, comma 6-quater, del DL 9/2/2012, n. 5, convertito con legge 4/4/2012, n. 35, qualora il gestore dei trasporti da essa designato non sia designato a tal fine in altra impresa.
Con tale norma è stata limitata ad una sola impresa la direzione dell'attività da parte del gestore dei trasporti, sia interno che esterno, quest'ultimo con il duplice vincolo che l'impresa abbia un numero massimo di cinquanta veicoli e che non abbia legami con altre imprese di trasporto. In particolare il gestore esterno non può altresì rivestire in altra impresa autorizzata all'esercizio della professione di trasportatore su strada quelle posizioni che l'art. 4 del DD del 25.11.2011 specifica come necessarie per rivestire il ruolo di gestore interno:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo si rinvia a quanto sopra specificato in ordine ai consorzi ed alle aggregazioni di imprese in genere, che non hanno tra i loro scopi quello di svolgere direttamente i servizi di trasporto di persone e conseguentemente non sono autorizzate all'esercizio della professione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Pertanto un soggetto, avente un qualsiasi legame con uno di questi consorzi od aggregazioni di imprese, può essere designato da una sola di esse come gestore esterno, al fine di soddisfare il requisito dell'idoneità professionale previsto dalla normativa in oggetto, fermo restando il limite dei 50 veicoli da gestire.
Stante l'elencazione tassativa delle figure previste quale gestore interno, ove, anteriormente all'entrata in vigore (7/4/2012) della conversione del decreto legge 5/2012, un gestore dei trasporti interno o esterno sia stato incardinato in più di una impresa, il requisito di idoneità professionale in capo all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 1071/2009 permane fino alla prima scadenza del mandato o del contratto di gestione, indipendentemente dalla possibilità di rinnovo dello stesso, ancorché tacito.
Il requisito di idoneità professionale si ritiene provvisoriamente soddisfatto, qualora, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del DL 09.02.2012, n. 5, convertito con L. 06.04.2012, n. 35, e del DD 20.04.2012, il soggetto designato quale gestore, "interno" od "esterno", abbia prodotto la domanda entro il 3 giugno 2012 alla Provincia competente per ottenere l'attestato in esenzione dagli esami a seguito dell'esperienza decennale maturata. L'impresa, nel modello 1.C alla circolare n. 2 del 02.12.2011, redige in tal caso espressa dichiarazione sostitutiva del relativo fatto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, specificando la data e la Provincia presso cui il gestore designato ha presentato la domanda in parola.
8) DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI
La domanda di autorizzazione per l'esercizio alla professione e/o la documentazione idonea a dimostrare i requisiti agli UMC si intendono prodotte all'UMC nella data di spedizione della raccomandata postale o in quella, in caso di presentazione a mano presso la sede dell'Ufficio, che risulta dal protocollo di accettazione. La relativa data di avvio del procedimento istruttorio decorre in ogni caso dalla data riportata nel protocollo di accettazione.
9) GESTORE DEI TRASPORTI - ESENZIONE DAGLI ESAMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER ESPERIENZA DECENNALE
Ai fini del computo dei dieci anni di esperienza di direzione dell'attività di trasporto di un'impresa esercente tale attività (esperienza effettuata entro il 3 dicembre 2009), necessaria per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale in esenzione dai relativi esami, tra le eventuali "interruzioni" di essa, consentite dall'articolo 2, comma 3, del DD 20 aprile 2012, va considerato anche il periodo tra il 4 dicembre 1999 e l'effettivo inizio della direzione dell'attività di trasporto svolta dal soggetto richiedente l'attestato in esenzione dai predetti esami.
Inoltre, si ritiene che il periodo rilevante ai fini del computo dell'esperienza di direzione dell'attività di trasporto, ai fini del rilascio dell'attestato in esenzione dagli esami di idoneità professionale, decorra dalla data di iscrizione e termini alla data di cessazione per come risultanti nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi dell'impresa in parola.
10) CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERIODICA
I corsi di formazione professionale periodica, previsti dall'art. 8, co. 6, DD del 25.11.2011, sono tenuti esclusivamente a seguito dell'emanazione delle disposizioni previste in materia dall'articolo 8, co. 8, del DD 25 novembre 2011.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
1 Resta fermo, nel caso dell'idoneità finanziaria, l'obbligo dell'impresa di dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito (art. 7 comma 1 del Regolamento 1071/2009, art. 7 comma 1 del Decreto 25/11/2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici).
2 Producendo l'allegato 4 alla circolare n. 2/2011 del 02.12.2011.
3 Dichiarando a tal fine i dati relativi al gestore dei trasporti.
4 I requisiti citati sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (cfr. rispettivamente gli allegati al DD del 25.01.2012, e quelli 1.C e 1.B alla circolare n. 2/2011).
5 Il requisito dell'idoneità finanziaria è invece dimostrato con le modalità previste nella nota del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità prot. RU/11551/U/TSI dell'11.05.2012.
6 Scaricabile in formato word dal sito del Ministero www.mit.gov.it.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE
IMPRESE | SCADENZA | ADEMPIMENTI/REQUISITI DA DIMOSTRARE |
Operanti dopo il 4.12.11 | 1 anno dall'iscrizione al REN |
Idoneità finanziaria |
Imprese che hanno dimostrato 3 requisiti per accesso alla professione (ex d. lgs. 395/2000) prima del 4.12.11, ma che entro tale data non hanno immatricolato veicoli | 3.12.12 | Stabilimento Idoneità professionale (gestore dei trasporti) Idoneità finanziaria |
Operanti prima del 4.12.11 che hanno dimostrato 3 requisiti per accesso alla professione ex d. lgs. 395/2000 | 3.12.12 | Stabilimento Idoneità finanziaria Idoneità professionale (gestore dei trasporti) |
Operanti prima del 4.12.11, estante dal dimostrare i requisiti ex d. lgs. 395/2000 | 3.6.12 | Stabilimento Onorabilità Idoneità professionale Idoneità finanziaria |
Operanti prima del 4.12.11, esentate dal dimostrare i requisiti ex d. lgs. 395/2000, ma che hanno dimostrato i requisiti ad Enti. | 3.6.12 | Autocertificazione dell'avvenuta dimostrazione ad Enti. |
3.12.12 | Stabilimento Idoneità professionale (gestore dei trasporti) Idoneità finanziaria |
Vedi anche: