Circolare - 22/02/2012 - Prot. n. 12991 - Canone Rai
OGGETTO: Chiarimenti applicazione RDL n. 24611938 - Canone abbonamento Rai
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Prot. n. 12991
22/02/2012
Con riferimento alla problematica applicativa della norma di cui in oggetto, si procede a fornire alcuni elementi interpretativi.
Come noto, l'art. 1 del RDL n. 24611938 prevede che "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.".
In seguito all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni si rende senza dubbio necessario chiarire quali siano le apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione della norma citata.
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio.
Circoscritto quindi il campo alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, inclusi i videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare e si rende necessario indicare un criterio di individuazione delle suddette apparecchiature.
Un ricevitore destinato alla fruizione di segnali audio/video radiodiffusi può essere scomposto in una catena di componenti disposti a valle di un'antenna (incorporata o collegabile esternamente): sintonizzatore (tuner), che provvede alle funzioni di sintonizzazione e demodulazione, operante nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, decodificatore, trasduttori video e/o audio; tali componenti possono trovarsi riuniti in forma integrata in un'unica apparecchiatura (ad esempio: televisori), oppure individualmente disponibili sul mercato (ad esempio: decoder su chiavetta USB, monitor televisivo, monitor video di un computer, casse acustiche).
Ciascuno di tali componenti non è sufficiente a costituire un radioricevitore completo.
D'altra parte, in ogni sistema di ricezione radio è necessario, ed è presente solo in questi, un sintonizzatore, per la sua funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna. Ne consegue che un sistema di radioricezione può essere (bi)univocamente associato al suo componente sintonizzatore.
Sulla base delle osservazioni precedenti, una definizione per gli apparecchi "atti" e quelli "adattabili" può essere fondata sulla duplice caratteristica della presenza o meno di un tuner, che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, nell'apparecchio in questione e sulla autosufficienza dell'apparecchio stesso a erogare un servizio di radioaudizione (come indicato nel RDL n. 246 del 1938 ma che oggi è da intendersi più genericamente come "servizio di radiodiffusione") all'utente.
Dal criterio esposto, dunque, derivano le due seguenti definizioni:
1. "Un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici".
2. "Un apparecchio si intende "adattabile" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), ma è privo del decodificatore o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i dispositivi, che collegati esternamente al detto apparecchio realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo".
Come corollario delle due precedenti posizioni, risulta che:
3. "Un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione non è ritenuto né "atto", né "adattabile" alla ricezione delle radioaudizioni".
Inoltre, un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). Essendo la presenza di un sintonizzatore adeguato il fattore discriminante per la classificazione degli apparati, la rispondenza di un apparato ad uno dei suddetti standard (nelle bande previste) può dunque essere usata come criterio oggettivo per l'identificazione del suo essere "atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni".
Sulla base di quanto detto, si indicano per gli apparati "atti" ed "adattabili", a titolo esemplificativo, i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento a garanzia delle Istituzioni e degli utenti finali.
Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione. | Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione. | Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione |
- Ricevitori TV fissi; - Ricevitori TV portatili; - Ricevitori TV per mezzi mobili; - Ricevitori radio fissi; - Ricevitori radio portatili; - Ricevitori radio per mezzi mobili; - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata). |
- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV; - Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV; - Decoder per la TV digitale terrestre; - Ricevitore radio/TV satellitare; - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV). |
- PC senza sintonizzatore TV, - monitor per computer, - casse acustiche, - videocitofoni. |
Il Capo Dipartimento
Dr. Roberto Sambuco