Decreto Presidente della Repubblica - 30/07/2012 - n. 151 - Persone invalide
OGGETTO: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
(GU n. 203 del 31/08/2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazionedelle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».
Art. 2
Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La Figura II 79/a è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 79/a Art. 120
Sosta consentita a particolari categorie
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno."
II) La figura II. 130 è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 130 Art. 125
Invalido"
III) La Figura II. 320 è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 320 Art. 135
Area pedonale
Indica l'inizio di un'area interdetta alla circolazione dei veicoli.
In un pannello integrativo possono essere indicate particolari limitazioni, deroghe ed eccezioni.
Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato di 90 cm."
IV) La Figura II. 322/a è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 322/a Art. 135
Zona a traffico limitato
Indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. Limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere indicate in un pannello integrativo. Il disco inserito in questo cartello deve avere diametro di 30 cm per il lato da 60 cm e diametro di 50 cm per il lato da 90 cm."
V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 445/a Art. 149
Delimitazione degli stalli di sosta riservati agli invalidi
(dimensioni in centimetri)
Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallo di sosta riservato agli invalidi con uno spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazioni di movimento.
P=pendenza"
VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 445/b Art. 149
Delimitazione degli stalli di sosta riservati agli invalidi
(Dimensioni in centimetri)
Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.
Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.
P=pendenza"
VII) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:
"
Figura II 445/c Art. 149
Strisce di delimitazione degli stalli di sosta riservati agli invalidi
(Dimensioni in centimetri)
Lo stallo è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebratura in corrispondenza dello scivolo."
2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La figura V. 4 è sostituita dalla seguente:
"
Figura V 4 Art. 381
Contrassegno di parcheggio per disabili
(dimensioni in millimetri)
Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. (Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente comunicazione dati)."
II) La Figura V. 5 è sostituita dalla seguente:
"
Figura V 5 Art. 381
Simbolo di accessibilità
(Dimensioni in millimetri)
Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche."
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Vedi anche: