Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 19/09/2012 - Prot. n. 5253 - Veicoli elettrici
Oggetto: Circolazione dei veicoli elettrici. Sosta per rifornimento. Problematiche. Rif. prot. n. 5437 del 07.08.2012.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 5253
19/09/2012
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, pur convenendo con le finalità generali dell'intervento, si deve purtroppo rilevare che le soluzioni adottate non paiono pienamente in linea con quanto previsto dal Codice (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento (DPR n. 495/1992), per i motivi appresso indicati:
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la richiesta riserva non può essere operata mediante la segnaletica orizzontale di colore giallo di cui all'art. 149, c. 3, lett. c), del Regolamento, in quanto questa è destinata alle riserve esclusive espresse dall'art. 7, c. 1. lett. d), del Codice;
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la modifica della Fig. II.356 è realizzata impiegando un simbolo non ricompreso tra quelli previsti dal Regolamento; tale simbolo, ancorché facilmente interpretabile dagli utenti, non rappresenta di per sé una prescrizione;
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non può essere invocata, ai fini dell'applicazione dell'art. 158, c. 2, lett. o), del Codice, l'analogia con i distributori di carburante, in quanto questi, ai sensi dell'art. 61, c. 2, del Regolamento, sono da considerare parte delle aree di servizio, e queste, a loro volta, sono soggette a concessione dell'ente proprietario della strada; in mancanza di una adeguata infrastruttura, gli utenti potrebbero dunque equivocare sull'uso dell'area.
Ciò premesso, a parere di questo Ufficio, anche al fine di evitare possibili contenziosi, è invece consigliabile fare ricorso alla più idonea segnaletica verticale prescrittiva, e alla segnaletica orizzontale di cui all'art. 149, c. 3, lett. a), del Regolamento.
In assenza di una specifica previsione normativa ai sensi dell'art. 60, c. 4, del Regolamento, relativa alle pertinenze di servizio adibite alla ricarica delle batterie, è opportuno apporre, con ordinanza di cui all'art. 5 c. 3 del Codice, il segnale verticale di cui all'art. 120 c. 1 lett. a) del Regolamento, integrato dai pannelli di cui all'art. 83 cc. 6 e 9 (Modd. II.3 e II.6.m), riportanti i periodi di validità della prescrizione e la rimozione coatta, oltre all'eccezione per i veicoli elettrici in ricarica, anche sotto forma di segnale composito ai sensi del medesimo art. 83 c. 13, che può essere integrato dal simbolo di cui alla Fig. II.163.
Al riguardo si precisa che in tal caso la rimozione coatta può sempre essere disposta ai sensi dell'art. 159, c. 1, lett. a), del Codice.
Appare peraltro problematico il sanzionamento dei veicoli elettrici che sostino oltre le necessità imposte dai tempi di ricarica.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Il Direttore della Divisione
Dr. Ing. Francesco Mazziotta