Circolare - 22/12/2010 - n. 44 - Sicurezza macchine agricole
OGGETTO: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI
Prot. n. 15/VI/0026540/MA001.A001
Roma, 22/12/2010
Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole.
Con precedenti n. 3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente normalmente costituiti da cinture di sicurezza), ebbe modo di impartire disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al predetto rischio.
Allo stesso rischio è soggetta la generalità delle macchine agricole operatrici semoventi per le quali si registra una non meno significativa incidenza di infortuni di analoga gravità.
Anche in questo caso si rileva che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione. Stante l'elevata probabilità di accadimento di siffatto evento e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l'adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida.
A questo riguardo va chiarito che:
- l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione,
- l'obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori - fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti.
La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle cd. motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali.
Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l'individuazione e l'applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica.
Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all'allegato V al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.
Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'ISPESL, in particolare:
- per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente", consultabile all'indirizzo web:
www.ispesl.net/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf
- mentre per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente è possibile fare riferimento alla linea guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" consultabile all'indirizzo web: http://www.ispesl.net/sitodts/telai.asp secondo le possibilità applicative esplicitate in tabella.
Tipologia di motoagricola -Trattore con pianale di carico | Identificativo (rif. Allegato I linea guida ISPESL) |
Massa | Tipologia di telaio di protezione | Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 1 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti anteriore fisso piegato | A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 2 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti anteriore fisso saldato | A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 3 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti anteriore abbattibile piegato | Al (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 4 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti anteriore abbattibile saldato | A1 (1.1) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 5 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti anteriore fisso piegato | A1 (1.21) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 6 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti anteriore fisso saldato | A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 7 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti anteriore abbattibile piegato | A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 8 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti anteriore abbattibile saldato | A1 (1.2) e D (4) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 17 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti posteriore fisso piegato | A1 (1,1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 18 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti posteriore fisso saldato | A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 19 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti posteriore abbattibile piegato | A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 20 | fra 600 kg e 2000 kg | due montanti posteriore abbattibile saldato | A1 (1.1) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 21 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti posteriore fisso piegato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 22 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti posteriore fisso saldato | A2 (1.2)o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 23 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti posteriore abbattibile piegato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata stretta | Scheda 24 | maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg | due montanti posteriore abbattibile saldato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 25 | fra 600 kg e 3000 kg | due montanti posteriore fisso piegato | A2 (1.2)o B(2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 26 | fra 600 kg e 3000 kg | due montanti posteriore fisso saldato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 27 | fra 600 kg e 3000 kg | due montanti posteriore abbattibile piegato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 28 | fra 600 kg e 3000 kg | due montanti posteriore abbattibile saldato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 29 | maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg | due montanti posteriore fisso piegato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 30 | maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg | due montanti posteriore fisso saldato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 31 | maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg | due montanti posteriore abbattibile piegato | A2 (1.2) o B (2) |
A ruote carreggiata standard | Scheda 32 | maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg | due montanti posteriore abbattibile saldato | A2 (1.2) o B (2) |
Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l'INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito.
In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l'uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.
Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.
Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
Vedi anche: