Circolare - 31/12/2012 - Prot. n. 300/A/9362/12/101/3/3/14 - Aggiornamento sanzioni
OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/9362/12/101/3/3/14
Roma, 31 dicembre 2012
OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Per opportuna conoscenza si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana odierna è in corso la pubblicazione del decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e che troverà applicazione dal 1° Gennaio 2013.
Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 22.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2010, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice della Strada per effetto della legge 15 luglio 2011, n. 111, della legge 22 marzo 2012, n. 33, della legge 24 marzo 2012 n. 27 e della legge 4 aprile 2012 n. 35, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.
Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (All. 3).
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
Allegato 1 alla circolare 31/12/2012 prot. n. 9362
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO INTERMINISTERIALE
19 dicembre 2012
(G.U. n. 303 del 31.12.2012)
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2010;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell’art. 17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2012, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 5,4%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni dell'art. 36, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 1, comma 3, della legge 22 marzo 2012, n. 33, dell'art. 17, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 11-bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Roma, 19 dicembre 2012
Il Ministro della giustizia: SEVERINO
Il Ministro dell'economia e delle finanze: GRILLI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: PASSERA
Allegato I al DI 19.12.2012
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue
Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 97.
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 152 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 154 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 162.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 168.
Ove era prevista la sanzione da € 48 a € 94 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 99.
Ove era prevista la sanzione da € 72 a € 292 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 308.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 306 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 323.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 82 a € 328.
Ove era prevista la sanzione da € 79 a € 312 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 329.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 335.
Ove era prevista la sanzione da € 94 a € 191 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 99 a € 201.
Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 105 a € 422.
Ove era prevista la sanzione da € 120 a € 239 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 126 a € 252.
Ove era prevista la sanzione da € 146 a € 584 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 616.
Ove era prevista la sanzione da € 147 a € 590 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 626.
Ove era prevista la sanzione da € 152 a € 608 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 641.
Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 613 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 162 a € 646.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 658.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a €653.
Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 168 a € 674.
Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 800 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 211 a € 843.
Ove era prevista la sanzione da € 205 a € 410 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 216 a €432.
Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 264 a € 1.054.
Ove era prevista la sanzione da € 269 a € 1.075 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 284 a € 1.133.
Ove era prevista la sanzione da € 279 a € 1.114 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 294 a € 1.174.
Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 316 a € 1.265.
Ove era prevista la sanzione da € 302 a € 1.207 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 318 a € 1.272.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.228 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 324 a € 1.294.
Ove era prevista la sanzione da € 314 a € 1.256 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 331 a € 1.324.
Ove era prevista la sanzione da € 335 a € 1.672 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 353 a € 1.762
Ove era prevista la sanzione da € 350 a € 1.400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 369 a € 1.476.
Ove era prevista la sanzione da € 365 a € 1.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 385 a € 1.539.
Ove era prevista la sanzione da € 382 a € 1.534 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 403 a € 1.617.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 410 a € 1.643.
Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 419 a € 1.682.
Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.686.
Ove era prevista la sanzione da € 500 a € 2.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 527 a € 2.108.
Ove era prevista la sanzione da € 555 a € 2.220 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 585 a € 2.340.
Ove era prevista la sanzione da € 628 a € 2.514 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 662 a € 2.650.
Ove era prevista la sanzione da € 669 a € 3.345 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 705 a € 3.526.
Ove era prevista la sanzione da € 726 a € 2.918 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 765 a € 3.076.
Ove era prevista la sanzione da € 730 a € 2.921 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 769 a € 3.079.
Ove era prevista la sanzione da € 731 a € 2.928 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 770 a € 3.086.
Ove era prevista la sanzione da € 732 a € 2.955 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.115.
Ove era prevista la sanzione da € 761 a € 3.047 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 802 a € 3.212.
Ove era prevista la sanzione da € 767 a € 3.068 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.234.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 821 a € 3.287.
Ove era prevista la sanzione da € 798 a € 3.194 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 841 a € 3.366.
Ove era prevista la sanzione da € 849 a € 3.395 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 895 a € 3.578.
Ove era prevista la sanzione da € 891 a € 3.565 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 939 a € 3.758.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 3.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 3.162.
Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.054 a € 4.216.
Ove era prevista la sanzione da € 1.114 a € 11.139 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.174 a € 11.741
Ove era prevista la sanzione da € 1.256 a € 5.030 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.324 a € 5.302.
Ove era prevista la sanzione da € 1.671 a € 6.684 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.761 a € 7.045.
Ove era prevista la sanzione da € 1.725 a € 6.903 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.818 a € 7.276.
Ove era prevista la sanzione da € 1.769 a € 7.078 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.865 a € 7.460.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.941 a € 7.767.
Ove era prevista la sanzione da € 1.886 a € 7.546 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.988 a € 7.953.
Ove era prevista la sanzione da € 2.514 a € 10.061 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.650 a €10.604.
Ove era prevista la sanzione da € 4.455 a € 17.823 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.696 a € 18.785.
Ove era prevista la sanzione da € 10.240 a € 15.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.793 a € 16.189.
Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall’aggiornamento dell’importo delle sanzioni:
Articolo 23,comma 12;
Articolo 1, comma 3, legge 22 marzo 2012, n. 33;
Articolo 115, comma 1-ter;
Articolo 122, comma 5-bis;
Articolo 167, comma 2-bis, comma 3-bis e comma 5, secondo periodo.
Allegato 2 alla circolare del 31/12/2012 prot. n. 9362
SANZIONI all'1.1.2013 con l'indicazione art/comma in cui sono citate
Vecchio min | Vecchio max | Nuovo min | Nuovo max | Articoli in cui si trova la sanzione |
€ 23 | € 92 | € 24 | € 97 | 158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 24 | € 94 | € 25 | € 99 | 6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10 |
€ 38 | € 152 | € 40 | € 160 | 174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo |
€ 38 | € 154 | € 40 | € 162 | 172/11 |
€ 38 | € 155 | € 40 | € 163 | 158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo) |
€ 39 | € 159 | € 41 | € 168 | 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/4 e 5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10, 184/8, 188/5 |
€ 48 | € 94 | € 51 | € 99 | 179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19) |
€ 72 | € 292 | € 76 | € 308 | 97/8 e 13 |
€ 76 | € 306 | € 80 | € 323 | 7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3 |
€ 78 | € 311 | € 82 | € 328 | 97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo |
€ 79 | € 312 | € 83 | € 329 | 85/4-bis, 86/3 |
€ 80 | € 318 | € 84 | € 335 | 6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 125/4, 132/5, 133/4, 134/2, 135/4, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote),164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6 |
€ 94 | € 191 | € 99 | € 201 | 179 (L. 727/78 art. 17) |
€ 100 | € 400 | € 105 | € 422 | 15/3-bis |
€ 120 | € 239 | € 126 | € 252 | 179 (L. 727/78 artt. 12 e 14) |
€ 146 | € 584 | € 154 | € 616 | 97/7, 9 DLG 144/2008 |
€ 147 | € 590 | € 155 | € 622 | 10/19 |
€ 148 | € 594 | € 156 | € 626 | 115/1-quinquies |
€ 152 | € 608 | € 160 | € 641 | 117/5, 170/6-bis, 173/3-bis, |
€ 154 | € 613 | € 162 | € 646 | 143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4 |
€ 155 | € 620 | € 163 | € 653 | 174/8 |
€ 155 | € 624 | € 163 | € 658 | 7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 136/6-bis, 186-bis/2 |
€ 159 | € 639 | € 168 | € 674 | 6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 115/3, 116/15, 118/11 e 12, 123/12, 125/3, 126/7, 135/5, 136/7, 138/12 (con rif. 125/3), 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/ 7, 167/11, 169/7, 176/18 |
€ 200 | € 800 | € 211 | € 843 | 174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo |
€ 205 | € 410 | € 216 | € 432 | 157/7-bis |
€ 250 | € 1.000 | € 264 | € 1.054 | 174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8 |
€ 269 | € 1.074 | € 284 | € 1.133 | 126-bis/2 |
€ 279 | € 1.114 | € 294 | € 1.174 | 189/5 |
€ 300 | € 1.200 | € 316 | € 1.265 | 174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo |
€ 302 | € 1.207 | € 318 | € 1.272 | 143/12, 148/16 |
€ 307 | € 1.228 | € 324 | € 1.294 | 174/9, 174/14, 178/9, 178/13 |
€ 314 | € 1.256 | € 331 | € 1.324 | 10/25-ter |
€ 335 | € 1.672 | € 353 | € 1.762 | 94/4 |
€ 350 | € 1.400 | € 369 | € 1.476 | 174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo |
€ 365 | € 1.460 | € 385 | € 1.539 | 97/12 |
€ 382 | € 1.534 | € 403 | € 1.617 | 168/9 e 9-bis |
€ 389 | € 1.559 | € 410 | € 1.643 | 38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo |
€ 398 | € 1.596 | € 419 | € 1.682 | 6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 116/12, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8 |
€ 400 | € 1.600 | € 422 | € 1.686 | 174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo |
€ 500 | € 2.000 | € 527 | € 2.108 | 94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a) |
€ 555 | € 2.220 | € 585 | € 2.340 | 116/13-bis |
€ 628 | € 2.514 | € 662 | € 2.650 | 62/7 |
€ 669 | € 3.345 | € 705 | € 3.526 | 94/3, 94/4-bis |
€ 726 | € 2.918 | € 765 | € 3.076 | 7/15-bis |
€ 730 | € 2.921 | € 769 | € 3.079 | 179/3 (rif. 142/11, secondo periodo) |
€ 731 | € 2.928 | € 770 | € 3.086 | 214/1 e8 |
€ 732 | € 2.955 | € 772 | € 3.115 | 10/18 |
€ 761 | € 3.047 | € 802 | € 3.212 | 45/9-ter |
€ 767 | € 3.068 | € 808 | € 3.234 | 179/3 |
€ 779 | € 3.119 | € 821 | € 3.287 | 77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis |
€ 798 | € 3.194 | € 841 | € 3.366 | 9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2 |
€ 849 | € 3.395 | € 895 | € 3.578 | 179/2-bis (rif. 142/11, secondo periodo) |
€ 891 | € 3.565 | € 939 | € 3.758 | 179/2-bis |
€ 1.000 | € 3.000 | € 1.054 | € 3.162 | 120/6 |
€ 1.000 | € 4.000 | € 1.054 | € 4.216 | 97/5 primo periodo |
€ 1.114 | € 11.139 | € 1.174 | € 11.741 | 79/4 |
€ 1.256 | € 5.030 | € 1.324 | € 5.302 | 192/7 |
€ 1.671 | € 6.684 | € 1.761 | € 7.045 | 86/2 |
€ 1.725 | € 6.903 | € 1.818 | € 7.276 | 97/9 e 11, 213/2-ter |
€ 1.769 | € 7.078 | € 1.865 | € 7.460 | 174/11, 178/11 |
€ 1.842 | € 7.369 | € 1.941 | € 7.767 | 80/14 quinto periodo |
€ 1.886 | € 7.546 | € 1.988 | € 7.953 | 100/12,168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6 |
€ 2.514 | € 10.061 | € 2.650 | € 10.604 | 74/6, 124/4 |
€ 4.455 | € 17.823 | € 4.696 | € 18.785 | 23/13-bis |
€ 10.240 | € 15.360 | € 10.793 | € 16.189 | 123/11, 123/11-bis |
Allegato 3 alla circolare 31/12/2012 prot. n. 9362
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI
Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7(ciclomotori e motoveicoli a due ruote) | € 38 - € 155 |
Articolo 1, comma 3 L. 33/2012 e articolo 6, comma 7 (per tutti gli altri veicoli) | € 80 - € 318 |
Articolo 23, comma 12 (mod. D.I.98/2011 conv. L. 111/2011) | € 1.376,55 - € 13.765,50 |
Articolo 115, comma 1-ter (L.35/2012, art. 11-bis) | € 80 - € 318 |
Articolo 122, comma 5-bis (L.35/2012, art. 11-bis) | € 80 - € 318 |
Articolo 167,comma 2-bis (L. 27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn. - eccedenza di carico fino a 2 tonn. - eccedenza di carico fino a 3 tonn. - eccedenza di carico oltre 3 tonn. |
€ 39 - € 159 € 80 - € 318 € 159 - € 639 € 398 - € 1596 |
Articolo 167, comma 2-ter (L. 27/2012) eccedenza di carico fino al 10% - eccedenza di carico fino al 20% - eccedenza di carico fino al 30% - eccedenza di carico oltre il 30% |
€ 39 - € 159 € 80 - € 318 € 159 - € 639 € 398 - € 1596 |
Articolo 167,comma 5 sec. periodo (L.27/2012) eccedenza di carico fino a 1 tonn. - eccedenza di carico fino a 2 tonn. - eccedenza di carico fino a 3 tonn. - eccedenza di carico oltre 3 tonn. |
€ 39 - € 159 € 80 - € 318 € 159 - € 639 € 398 - € 1596 |
Vedi anche: