Nota MIUR - 07/02/2013 - Prot. n. 871 - Disposizioni sulla circolare n. 635 del 09/01/2013
OGGETTO: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 gennaio 2013 prot. 635 con oggetto: "Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" - disposizioni esplicative.
In virtù del D.lgs. n. 59 del 2011, il Certificato di Idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) che abilitava alla guida di ciclomotori a due e tre ruote, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, sarà sostituito dalla patente UE di categoria AM.
L'introduzione di questa normativa consente l'equiparazione della disciplina Italiana in materia di patenti di circolazione a quella del resto d'Europa determinando in tal modo il graduale avvicinamento e allineamento delle discipline nazionali a quelle dei 27 paesi dell'Unione.
Come anticipato e ampiamente esplicato nella circolare MIT del 9 gennaio 2013 prot. 635, che si allega alla presente, la patente di categoria AM, come le altre tipologie di patente, è disciplinata dagli artt. 115, 116, 121 e 122 del Codice della Strada.
Risultano pertanto dal 19 gennaio 2013, soppresse le disposizioni dedicate al CIGC, contenute nell'articolo 116 del CdS, nonché quelle di cui ai Decreti Ministeriali applicativi 1 marzo 2011 n. 81 e 23 marzo 2011 n. 106.
Ciò premesso si precisa che, in virtù della norma:
- le modalità di conseguimento della patente di categoria AM sia per maggiorenni che per minorenni, sono identiche;
- il candidato al conseguimento della patente AM potrà prepararsi a tale prova come "privatista" o frequentando un'autoscuola;
- il candidato al conseguimento della patente AM non avrà più necessità di presentare all'atto dell'iscrizione alla prova teorica, l'attestato di frequenza del corso di preparazione al controllo delle cognizioni;
- il candidato al conseguimento della patente AM, per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più soggetto ad attestare una formazione adeguata.
Da ciò ne consegue che le Istituzioni Scolastiche sono sollevate dal compito di organizzare e svolgere corsi di formazione per la preparazione alla prova teorica, in quanto tale funzione spetterà esclusivamente agli Uffici della Motorizzazione Civile e alle Autoscuole.
Si comunica pertanto che le Istituzioni Scolastiche secondarie di I e II grado, che dal 1° luglio 2004, organizzavano a norma dell'art. 6 del D.lgs. 9/02, corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, a decorrere dal 19 gennaio 2013 (D.lgs. 59/2011), dovranno cessare di predisporre i suddetti corsi di formazione.
Il ruolo di sostegno formativo svolto dalle istituzioni scolastiche in tale ambito viene rimesso agli Uffici di Motorizzazione.
Le scuole dovranno, con sempre maggiore partecipazione, dedicarsi ad attività attinenti sull'Educazione Stradale, continuando l'importante opera di sensibilizzazione e orientamento degli studenti verso comportamenti corretti da adottare sulla strada e nella vita, incrociando in tal modo le tematiche della legalità, dell'educazione alla salute e della cittadinanza attiva.
Questa Direzione auspica una sempre maggiore collaboratività e partecipazione alle progettualità sul tema dell'Educazione stradale che verranno poste in essere da questa Direzione, attraverso anche la partecipazione con Enti ed Istituzioni competenti in materia.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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