Provvedimento - 24/01/2013 - n. 25 - Anagrafe abilitati alla guida
OGGETTO: Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida: trattamento di dati personali da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti - 24 gennaio 2013.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO
24 gennaio 2013, n. 25
Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida: trattamento di dati personali da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti - 24 gennaio 2013.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
Visto il Nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
Visto il reclamo del sig. XY riguardante il trattamento dei dati personali relativo alle annotazioni comportanti la variazione del punteggio della patente di ciascun conducente;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Premesso
Il sig. XY ha presentato un reclamo con il quale lamenta che presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non vengono registrate tutte le annotazioni intervenute nel tempo comportanti la variazione del punteggio della patente di ciascun conducente.
In particolare, il reclamante ha evidenziato che, a seguito di un controllo telematico dell'estratto conto dei punti, effettuato dallo stesso consultando il portale di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.ilportaledellautomobilista.it), non risultava una decurtazione dei punti effettuata in data 20 novembre 2007, benché l'interessato ne avesse ricevuto la comunicazione, "come non risultavano tutte le attribuzioni dei due punti biennali (di cui beneficiano i titolari di patente con almeno venti punti in caso di mancanza della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni) e la ricostituzione dell'intero punteggio nel novembre 2009" (di cui beneficiano i titolari di patente in caso di mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio per il periodo di due anni) (art. 126-bis, comma 5, del Nuovo codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel fornire riscontro ad una specifica richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garante in merito al reclamo ricevuto, ha dichiarato che "le decurtazioni dei punti sulla patente effettuate in base all'art. 126-bis del c.d.s. e comunicate da questo Ministero agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale-Carabinieri-Polizia municipale, ecc.) che provvedono ad inserire direttamente per via telematica, nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate e "definite", nonché i punti detratti" e che "il sistema è completamente automatizzato e informatizzato dovendo gestire milioni di informazioni [...] e gli inserimenti e gli storni dei verbali da parte delle forze dell'ordine vengono tracciati attraverso un sistema che storicizza le transazioni" (nota del 22 maggio 2012).
Il medesimo Ministero, dopo aver illustrato i requisiti per l'attribuzione dei punti, ha, inoltre, rappresentato:
- che "qualora il sistema in automatico dovesse attribuire il bonus di due punti per mancanza di violazioni nel biennio [...] lo stesso bonus viene, sempre automaticamente, stornato nel caso in cui gli organi accertatori dovessero inserire, perché definito successivamente, un verbale la cui data di violazione va a collocarsi temporalmente nel biennio di riferimento del bonus";
- di aver ritenuto utile, in un primo momento, rendere disponibile agli interessati e, quindi, nella "visura cronologica" on-line "oltre il saldo del punteggio un riepilogo degli eventi che lo hanno determinato"; successivamente, tuttavia, a seguito di "frequenti" [...] "richieste di chiarimento" da parte degli utenti, "a partire dal 2006, [...] modificare le procedure informatiche non riportando più nella lettera riepilogativa (e quindi nella visura cronologica relativa), le eventuali attribuzioni di bonus successivamente stornati. In conseguenza di ciò è stata implementata la procedura attraverso la storicizzazione in una tabella ORACLE degli eventi punteggio coinvolti in un ricalcolo che devono essere cancellati perché assegnati impropriamente";
- con riferimento alla vicenda del sig. XY, che "gli storni dei bonus sono stati effettuati in automatico dal sistema una volta rilevato l'azzeramento del punteggio senza l'intervento discrezionale di alcun operatore" e che quindi "non risultano nell'estratto cronologico, in quanto non dovuti fin dall'origine e di conseguenza eliminati automaticamente dalla procedura nel cronologico stesso, ma storicizzati nella tabella ORACLE degli eventi attribuiti e stornati, disponibile per ogni titolare di patente che ha avuto una movimentazione di punteggio a partire dal 2006";
- in ogni caso, che "l'Amministrazione, su richiesta del titolare di patente, ha sempre potuto predisporre un'apposita lettera esaustiva contenente tutta la sequenza degli eventi che hanno prodotto attribuzioni e storni di punteggio sia utilizzando i dati contenuti nella suddetta tabella ORACLE che tramite le informazioni presenti nei flussi storicizzati delle lettere spedite ad ogni singolo titolare di patente (oltre 2.5 milioni di lettere annuali)".
Successivamente il sig. XY, invitato a formulare eventuali osservazioni in ordine agli elementi di riscontro forniti dal Ministero, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza "soltanto ora, dalla suddetta nota del Ministero dei Trasporti dd. 22/05/2012 al Garante [...] che esisterebbero due diversi "resoconti" di quanto accade al punteggio patenti dei cittadini: a) uno costituito dall'estratto cronologico, privo degli storni, che è ciò che viene comunicato al cittadino interessato quale estra
tto dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e comunque ciò che il cittadino può verificare in tempo reale on-line sul portale dell'automobilista;
b) un altro [...], riportante tutti i passaggi relativi alle variazioni dei punteggi, costituito dalla tabella ORACLE degli eventi attribuiti e stornati, tabella interna al Ministero e di fatto inaccessibile all'utente".
Osserva
La normativa in materia di patente a punti disciplina l'assegnazione dei medesimi punti, subordinando, in particolare, l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti, alla mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni, e prevedendo l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti, per i soli titolari di patente con almeno venti punti, in caso di mancanza della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni (art. 126-bis, comma 5 del Nuovo codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Le informazioni concernenti ogni decurtazione del punteggio, unitamente ai dati sulle relative infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, sono indicate, per ciascun conducente, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale, istituita presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, completamente informatizzata, popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. In particolare, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, alla predetta anagrafe (art. 226, commi 10, 11, 12 e art. 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada).
La medesima normativa prevede, altresì, che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e che ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 126-bis, comma 3, del Nuovo codice della strada).
Il trattamento delle informazioni in questione configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, in via generale, che i dati personali oggetto di trattamento siano trattati secondo correttezza, esatti e, se necessario, aggiornati e che, pertanto, anche la gestione di banche dati pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni avvenga nel rispetto dei predetti principi di correttezza, esattezza e completezza (art. 11, comma 1, lett. a), c), d) del Codice).
Con riferimento alla vicenda segnalata, alla luce della documentazione prodotta, è emerso che la comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmessa in data 27 novembre 2011 al reclamante non contiene le variazioni di punteggio intervenute nel 2005 e nel 2007, ancorché automatizzate; dalla medesima documentazione, è risultato, altresì, che le predette variazioni non sono annotate neppure nell'estratto conto dei punti, reso disponibile al reclamante consultando il citato portale dell'automobilista.
Pertanto, entrambe le modalità con cui l'amministrazione rende note all'interessato le variazioni di punteggio consistono in estratti cronologici che non contengono, nel dettaglio e cronologicamente, la totalità delle stesse variazioni, anche se effettuate attraverso procedure automatiche.
Poiché, quindi, gli estratti cronologici non riportano, nel dettaglio e cronologicamente, la totalità delle operazioni effettuate, i dati in essi contenuti non appaiono esatti e completi. Risultano, infatti, omesse le attribuzioni di punti eseguite per mancanza di violazioni per un biennio, che successivamente, si sono rivelate non legittimamente effettuate. Infatti, l'annullamento dell'operazione di attribuzione dei punti ben può essere effettuato, in caso di avvenuta violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio nel medesimo arco temporale di riferimento dell'attribuzione del bonus di punti e, quindi, di successivo inserimento da parte degli organi accertatori, nel sistema, del relativo verbale, così come in seguito definito; tale annullamento, tuttavia, deve risultare conoscibile all'interessato.
In tale quadro, alla luce della documentazione esaminata e in relazione al quadro normativo di settore, il trattamento dei dati personali effettuato nei termini sopra descritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione ai dati riguardanti le variazioni di punteggio della patente contenute negli estratti cronologici e comunicate agli interessati, non risulta corretto.
Si ritiene, pertanto, necessario prescrivere al medesimo Ministero di adottare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, le seguenti misure, dandone conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine:
- le comunicazioni, che saranno effettuate in futuro agli interessati, dovranno contenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti della patente, ancorché effettuate in modo automatizzato, ivi comprese l'attribuzione di punti che, successivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, in modo che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibile all'interessato; ciò, anche quando tali informazioni siano oggetto di consultazione da parte dell'interessato attraverso il c.d. portale dell'automobilista. A tale fine potrebbe, eventualmente, essere utilizzata una dicitura dalla quale si deduca che l'attribuzione dei punti non è definitiva ma è subordinata all'assenza di una violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni;
- con riferimento agli eventi passati, qualora l'interessato ne faccia specifica richiesta, deve essere assicurata la conoscibilità, nel dettaglio e cronologicamente, dei dati concernenti la totalità delle variazione di punteggio della patente.
Tutto ciò premesso il Garante:
ritenuta la non correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nei termini di cui in premessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle variazioni di punteggio della patente indicate negli estratti cronologici comunicate agli interessati, prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, al medesimo Ministero di adottare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, le seguenti misure, dandone conferma a questa Autorità, entro il medesimo termine:
1. le comunicazioni, che saranno effettuate in futuro agli interessati, dovranno contenere i dati relativi alla totalità delle variazioni dei punti della patente, ancorché effettuate in modo automatizzato, ivi comprese l'attribuzione di punti che, successivamente, si è rivelata non legittimamente effettuata, in modo che la relativa operazione di annullamento risulti conoscibile all'interessato; ciò, anche quando tali informazioni siano oggetto di consultazione da parte dell'interessato attraverso il c.d. portale dell'automobilista;
2. con riferimento agli eventi passati, qualora l'interessato ne faccia specifica richiesta, deve essere assicurata la conoscibilità, nel dettaglio e cronologicamente, dei dati concernenti la totalità delle variazione di punteggio della patente.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 24 gennaio 2013
Il Presidente: SORO
Il Relatore: IANNINI
Il Segretario Generale: BUSIA
Vedi anche: