Circolare - 12/06/2000 - 3722/4630 - Codici e subcodici
OGGETTO: Codici e subcodici da indicare sulle patenti di guida.
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Unità di Gestione Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT5
Prot. 3722/4630
Roma, 12 giugno 2000
Agli UFFICI PROVINCIALI della M.C.T.C. LORO SEDI
Ai COORDINATORI REGIONALI della M.C.T.C LORO SEDI
Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Circolare PALERMO U.d.G n. B/45
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione civile Lungadige S. Nicolò, 14 TRENTO
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Ripartizione traffico e trasporti Via Cesare Battisti, 23 BOLZANO
Al MINISTERO DELLA SANITÀ Dipartimento della prevenzione Via Sierra Nevada, 60 00144 ROMA
Al MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale della Sanità militare Via S. Stefano Rotondo, 4 00184 ROMA
Al MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale Sanità Servizio Affari Generali di Sanità 00184 ROMA
Al MINISTERO DELL'INTERNO Direzione sanitaria - Protezione civile Piazza del Viminale, 1 00184 ROMA
Al MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della pubblica sicurezza ROMA
Al MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Ispettorato medico centrale del lavoro Via Nazionale, 46 ROMA
Alle FERROVIE DELLO STATO S.p.A. Direzione sanità ambiente e ispettorato Via Pigafetta ROMA
Agli Assessorati regionali alla sanità LORO SEDI
Alle Commissioni mediche locali LORO SEDI
Al Servizio informatico - INF2 SEDE e, p.c. All'UNASCA Via dei Carpegna, 19 ROMA
Alla FEDERTAAI Via Accademia Tiberina, 22 ROMA
All'ASIAC Via Domodossola, 29 ROMA
È in fase di approvazione la direttiva comunitaria che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida, in aggiunta ed a completamento di quelli già previsti dall'art. 1, comma 3, della direttiva 97/26/CE, recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999. L'adozione a livello comunitario di codici e subcodici armonizzati si è resa necessaria per consentire la comprensione dei dati contenuti nelle patenti di guida in tutti i Paesi membri e per facilitare, la libera circolazione delle persone. L'adozione anticipata sul territorio nazionale, concordata con la Commissione europea, si è resa invece necessaria per consentire l'inserimento del maggior numero di informazioni possibili sulle patenti di guida formato card, e per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali
Con decorrenza 21 giugno 2000, pertanto, saranno adottate le procedure indicate nella presente circolare. La nuova impostazione si riflette solo marginalmente sull'attività delle commissioni mediche locali, sull'operatività degli Uffici provinciali della M.C.T.C., sulle attività di controllo delle forze dell'ordine. In particolare, le commissioni mediche locali, per i certificati rilasciati dal 21 giugno 2000 e limitatamente a quelli rilasciati a titolari di patenti speciali, dovranno indicare nel certificato medico, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici, dal momento che gli adattamenti compariranno sulla patente solo attraverso i codici che li contraddistinguono.
La sola attività aggiuntiva richiesta alle Commissioni, pertanto, è quella di ricercare, fra i codici e subcodici disponibili, quelli più idonei a rappresentare gli adattamenti prescritti. I codici ed i subcodici, essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Le forze dell'ordine impegnate nell'attività di controllo dovranno, invece, dotarsi dell'elenco dei codici, contenuti nell'allegato 3, per poter verificare se il conducente abbia dotato il proprio veicoli degli adattamenti prescritti. Per ottenere ulteriori informazioni potranno, attraverso le proprie centrali operative collegate con il centro elaborazione dati della M.C.T.C., addirittura, a breve, visualizzare la posizione del conducente e leggere, in chiaro, gli adattamenti prescritti.
Gli Uffici provinciali della M.C.T.C., infine, dovranno, in aggiunta alle ordinarie incombenze: verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro.
Ove la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, cercarli ed annotarli sulla pratica; digitare i codici secondo le modalità indicate nel manuale operativo allegato, tenendo presente che, in caso di presenza di più codici, dovranno essere utilizzati i codici cumulativi riportati nell'allegato 2.
Se dovesse evidenziarsi una combinazione di codici non compresa in nessuno dei codici cumulativi, sarà sufficiente contattare telefonicamente il CED-MCTC, per ottenere un nuovo codice cumulativo. Lo spazio disponibile sulle patenti-card è esiguo e non è in grado di contenere tutti i codici ed i subcodici digitati: sulla patente verranno, perciò, stampati i codici, non i subcodici, nelle posizioni indicate nell'allegato 3.
In corrispondenza di ciascuna posizione d'archivio, saranno, invece, registrati tutti i codici ed i subcodici con l'indicazione, in chiaro, del loro significato. A tali dati sarà possibile accedere attraverso la maschera GADV e, tra breve, attraverso la maschera INFO.
Si raccomanda la consueta attenzione, nelle fasi di digitazione e controllo delle patenti stampate, soprattutto nel periodo di avvio delle nuove procedure.
IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro ESPOSITO
ALLEGATI 1 e 2 omissis
ALLEGATO 3 – CODICI ANNOTATI SULLE PATENTI DI GUIDA
I codici sulla patente possono essere stampati sia nella colonna 12, sia nella riga sottostante ai campi indicanti le categorie.
Nella colonna 12 verranno stampati i seguenti codici:
- 05. Usi limitati
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata massima di 125 cc. E con una potenza massima di 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B di tipo tricicli e quadricicli a motore (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C di cui la massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg. (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C1 la cui massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg. e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
- 77. Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:
la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)
- 78. Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico.
Nella riga sottostante ai campi indicanti le categorie, saranno, invece, stampati i codici
- 01. Correzione e/o protezione della vista
- 02. Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
- 03. Protesi/ortesi per gli arti
- 10. Cambio di velocità adattato
- 15. Frizione adattata
- 20. Sistema di frenatura adattato
- 25. Sistema di accelerazione adattato
- 30. Sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
- 35. Dispositivi di comando adattati
- 40. Sistema di direzione adattato
- 42. Retrovisore/i adattato/i
- 43. Sedile del conduttore modificato
- 44. Adattamenti del motociclo (utilizzazione dei subcodici obbligatorio)
- 45. Motocicli solo con side-car
- 70. Conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n. ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad es.: 71.987654321.HR)
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I CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI (Ripresi dal "Manuale Utente")
Codici prescrizione tecnica
Nella direttiva comunitaria che istituisce i codici armonizzati è prevista la codifica delle prescrizioni tecniche basata su stringhe di 4 caratteri numerici.
Per rendere più agevole la gestione dei suddetti codici, in fase di inserimento nel SIMCTC, si utilizzerà ancora la codifica letterale (con alcune modifiche e aggiornamenti) che, in fase di stampa della patente, verrà trasformata nella codifica comunitaria per la parte relativa ai codici senza subcodici.
Nella successiva tabella sono riportati i codici letterali da utilizzare nelle maschere.
In corrispondenza di ciascuna lettera, sono riportati i codici comunitari, i codici che saranno stampati sulla patente e la relativa descrizione:
Codifica letterale da utilizzare nelle maschere | Codice comunitario | Codice stampato | Descrizione |
N | - | - | Nessuna prescrizione |
L | 0101 | 01 | Occhiali |
C | 0102 | 01 | Lenti a contatto |
J | 0103 | 01 | Lente protettiva |
O | 0104 | 01 | Lente opaca |
B | 0105 | 01 | Copri occhio |
M | 0106 | 01 | Occhiali o lenti a contatto |
T | 0201 | 02 | Protesi uditiva ad un orecchio |
V | 0202 | 02 | Protesi uditiva ad entrambe le orecchie |
H (solo per patenti speciali) | 0301 | 03 | Protesi/ortesi ad un arto superiore |
I (solo per patenti speciali) | 0302 | 03 | Protesi/ortesi ad un arto inferiore |
Si fa presente che, rispetto alle codifiche letterali già in uso, non sono più utilizzati due codici: "U" che indicava la protesi acustica generica e "A" che indicava la protesi/ortesi agli arti (quest'ultima utilizzata solo per le prescrizioni di patenti di categoria speciale).
Questi due codici saranno ancora disponibili per la gestione delle patenti già presenti nell'Archivio Nazionale Conducenti, mentre ne verrà bloccato l'uso per le richieste di nuova patente.
Ulteriori particolari saranno esposti nei paragrafi 2 "Gestione delle richieste patente" e 3 "Gestione dei dati dell'Archivio Nazionale Conducenti".
Vedi anche: