Circolare - 16/02/2000 - 1052/4610 - Estensione della patente di guida
OGGETTO: Procedure relative all'espletamento dell'esame di teoria per l'estensione della patente di guida dalla categoria A a B e viceversa.
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Unità di Gestione Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre – Unità operativa MOT5
Prot. 1052/4610 Roma, 16 febbraio 2000
La direttiva 91/439/CEE, recepita in Italia con il D.M. 8 agosto 1994 e successive modificazioni, stabilisce, all'allegato II, le conoscenze indispensabili ai conducenti, per poter guidare veicoli a motore.
Nello stesso allegato II, tra l'altro, vengono precisati anche gli argomenti che devono essere verificati in sede d'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida.
Al riguardo, si può notare come il legislatore comunitario non preveda distinzioni tra gli argomenti che devono essere conosciuti sia dai candidati al conseguimento della sottocategoria A1 o della categoria A che dai candidati al conseguimento della categoria B.
Di conseguenza le schede quiz attualmente utilizzate per gli esami di teoria per il conseguimento di dette categorie non presentano differenze.
Ciò atteso, non sembra rispondere a criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa l'attuale procedura che prevede l'obbligo, per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 o della categoria A che vogliano conseguire anche la categoria B, ovvero per titolari della patente di categoria B che intendano conseguire anche la categoria A, di sostenere un nuovo esame di teoria, seppur limitato solo ad alcuni specifici argomenti.
Alla luce di quanto sopra espresso, si dispone che i candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria A, già in possesso della patente di categoria B, ed analogamente i candidati al conseguimento della patente di categoria B che siano in possesso della patente di sottocategoria A1 o della categoria A non devono ripetere la prova di teoria.
Al fine di soddisfare le esigenze informatiche legate alle procedure attualmente in uso, gli Uffici provinciali provvederanno, al momento della predisposizione del verbale relativo alla prova pratica, ad inserire nel campo relativo all'esame di teoria, un esito positivo fittizio.
Inoltre, poiché la patente di categoria B abilita a condurre motocicli leggeri (fino a 125 cm3 di cilindrata e fino a 11 kW di potenza) per i quali, com'è noto, vige l'obbligo di legge dell'uso del casco, i candidati al conseguimento della patente di guida della categoria B debbono rispondere anche a domande relative all'uso del casco, qualora siano presenti nella scheda-quiz d'esame.
Così, in relazione alla norma di cui all'art. 171, comma I bis, del codice della strada (introdotto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472) che prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per i conducenti di motocicli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta, i candidati al conseguimento della patente di guida della categoria A devono rispondere anche a domande relative all'uso delle cinture di sicurezza, qualora siano presenti nella scheda-quiz d'esame.
Sono abrogate le seguenti circolari: Prot. 993/4612 del 29.1.1991 N. 52 del 23.3.1991 Prot. 6947/4610 del 12.11.1996.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria FABRETTI LONGO
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