DGT Nord Ovest - Comunicazione di servizio - 08/05/2012 - n. 5 - Corsi di formazione periodica per rinnovo CQC
OGGETTO: Svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Compendio operativo.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 05 del 08/05/2012
OGGETTO: Svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente. Compendio operativo.
A decorrere dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati i corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone, in quanto andranno in scadenza, dopo 18 mesi, le CQC rilasciate per documentazione agli autisti professionali di persone, che possedevano alla data del 9 settembre 2008 i requisiti previsti dalla normativa. Dal 9 marzo 2013 potranno iniziare i corsi di formazione periodica per i conducenti professionali di merci (sempre che non siano titolari anche di titolo professionale per il trasporto di persone e non abbiano già frequentato tale specifico corso periodico).
Per facilità di riepilogo della normativa che disciplina i corsi in questione, si sono schematizzati di seguito i criteri generali per lo svolgimento degli stessi, aggiungendo alcune istruzioni specifiche per gli uffici di questa direzione generale territoriale, preventivamente discusse con le associazioni di categoria degli utenti professionali, quali soggetti erogatori dei corsi.
I. SOGGETTI CHE SVOLGONO CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA REQUISITI
SCHEMA N. 1
TIPO DI ENTE | TITOLO AUTORIZZATIVO RICHIESTO | CORPO DOCENTE | PRESCRIZIONI |
AUTOSCUOLE CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA COSTITUITI DA CONSORZI DI AUTOSCUOLE |
Essere già titolari di nulla osta allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale (rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale) | Il corpo docente è costituito dalle figure professionali e dai nominativi dei docenti contenuti nel nulla osta. | nessuna |
ENTI DI FORMAZIONE CHE HANNO MATURATO, ANCHE ALL’INTERNO DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ALMENO 3 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO |
Essere già titolari di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale (rilasciata dalla Direzione Generale Motorizzazione presso Ministero) |
Il corpo docente è costituito dalle figure professionali e dai nominativi dei docenti contenuti nell’autorizzazione. Se autorizzati all’espletamento della sola parte teorica dei corsi di formazione iniziale, non è richiesta la presenza dell’istruttore nel corpo docente. |
nessuna |
AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE, AVENTI UN NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE AD 80 UNITÀ. |
Autorizzazione da richiedere alla Direzione Generale della Motorizzazione presso Ministero | a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni; b) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro; o che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza in corsi di formazione connessi all’autotrasporto c) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridico-amministrativa dell'autotrasporto (Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale: c1) gli insegnanti di teoria (di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose nazionale ed internazionale; c2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto) Non è richiesta la presenza dell’istruttore nel corpo docente. |
SVOLGONO I CORSI LIMITATAMENTE AI PROPRI DIPENDENTI I CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA SARANNO RELATIVI AL RINNOVO DELLA SOLA C.Q.C. PER TRASPORTO PERSONE. |
II. LOCALI ED ATTREZZATURE
Autoscuole, centri di istruzione automobilistica, enti ed aziende autorizzate devono dimostrare di avere la disponibilità:
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
I soggetti erogatori dei corsi devono possedere il medesimo materiale didattico richiesto per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale che può essere anche sostituito, in tutto o in parte, da materiale multimediale. Il tal caso il responsabile del corso attesta la conformità dello stesso ai programmi prescritti.
Non è ammesso l’uso del sistema di e-learning.
III. CANDIDATI
La Direttiva n. 2003/59/CE ha definito la formazione periodica come "un aggiornamento professionale" che consente ai titolari di un titolo professionale per l'esercizio dell’attività di trasporto, "di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni".
Ne deriva che, i corsi di formazione periodica devono essere visti nell’ottica di una formazione progressiva più che in quella di un sistema di "rinnovo" di un documento in scadenza. Infatti l'art. 8 della citata direttiva prescrive che i primi "blocchi" di corsi di formazione periodica, dopo il recepimento della normativa sulla formazione dei conducenti professionali, debbano essere frequentati dai conducenti:
1. titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2008; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione;
2. di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2009; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione
Una volta a regime, queste due categorie di conducenti effettueranno i prossimi corsi di formazione periodica dopo cinque anni dalla scadenza della CQC individualmente posseduta.
3. titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita mediante corso di formazione iniziale, dopo cinque anni dalla data di conseguimento.
La C.Q.C. per trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 68° anno di età, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D.
Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.
SCHEMA N. 2
REQUISITI DEI CANDIDATI AI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA | ||
Sono ammessi a seguire i corsi di formazione periodica i titolari di CQC italiana: • residenti in Italia • residenti in uno stato appartenente alla UE, allo SEE, o extra-UE ma dipendenti, con qualifica di autista, di un’impresa avente sede in Italia. |
||
DECORRENZA DEL RINNOVO DELLA CQC AL TERMINE DEL CORSO | PRESCRIZIONI | |
dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta | se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza | --- |
dalla data di rilascio di attestato di fine corso | se il corso è stato frequentato entro i 2 anni successivi alla scadenza della CQC. | Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di rilascio dell’attestato di frequenza è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale di cose o persone |
dalla data di superamento dell’esame da sostenersi (con le modalità degli esami per il conseguimento iniziale) dopo la frequenza di un corso di formazione periodica | se la CQC è scaduta da oltre due anni | Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio della attività di autotrasporto di persone o cose. |
IV. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Le lezioni sono svolte presso la sede comunicata all’atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Nei corsi di formazione periodica non è posto alcun un limite al numero degli allievi che è possibile iscrivere, ma deve in ogni caso essere assicurata la proporzionalità tra superficie dell’aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
Le lezioni possono essere svolte con due metodologie didattiche: lezioni di tipo "frontale" (con un docente che spiega gli argomenti) oppure lezioni registrare su supporto multimediale. Occorre, pertanto fare un distinguo, in merito alla figura del responsabile del corso a seconda della tipologia d’ insegnamento utilizzata.
SCHEMA N. 3
METODOLOGIA DIDATTICA | FIGURA DEL RESPONSABILE DEL CORSO | PRESCRIZIONI PARTICOLARI |
LEZIONI FRONTALI | Il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso stesso ovvero persona da questi delegata, purché in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale (e non dell'istruttore in quanto figura non prevista nel corpo docenti di questi corsi),prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi di formazione iniziale, | Nessuna |
LEZIONI MULTIMEDIALI | Il responsabile del corso può essere il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso solo se in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale nonché dei requisiti di anzianità previsti per l'esercizio dell'attività di docente dei corsi di qualificazione. In caso contrario, il legale rappresentante dovrà delegare quale responsabile del corso persona titolare dei suddetti requisiti professionali richiesti per i corsi di formazione iniziale. | a) È necessaria la presenza in aula del responsabile del corso durante le lezioni multimediali. b) Nell'ambito di ciascun modulo, è obbligatorio svolgere almeno due ore di lezione con "sistema frontale", ossia alla presenza di uno dei docenti, accreditati per l'esercizio dell'attività nei corsi di qualificazione iniziale, il quale, a seconda dell’argomento trattato, abbia la qualifica di insegnante (in possesso di abilitazione) ovvero di esperto in materia di organizzazione aziendale o figure equiparate. |
Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
IV. 1 - PROGRAMMA DEL CORSO
SCHEMA N. 4
PARTE COMUNE DEL PROGRAMMA (TITOLARI DI CARTA DI QUALIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI COSE) |
TOTALE DELLE ORE DELLE PARTI DEL PROGRAMMA COMUNE |
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria); → n. ore 7 (le lezioni possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con decreto ministeriale) a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria); → n. ore 7 a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) → n. ore 7 |
21 |
PROGRAMMA TEORICO/SEZIONE SPECIALISTICA TITOLARI DI CARTA DI QUALIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DI MERCI | TOTALE DELLE ORE DELLE PARTI DEL PROGRAMMA SPECIALISTICO |
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto); → n. ore 7 b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto). → n. ore 7 |
14 |
PROGRAMMA TEORICO/SEZIONE SPECIALISTICA TITOLARI DI CARTA DI QUALIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONE | TOTALE DELLE ORE DELLE PARTI DEL PROGRAMMA SPECIALISTICO |
c.1) compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto); → n. ore 7 c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto). → n. ore 7 |
14 |
IV . 2 - ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI
Le ore di lezione giornaliere (min. 2 ore; max. 7 ore) potranno non essere consecutive, gli intervalli (di 15 minuti) tra i blocchi di lezioni, di massimo due ore, non devono ostacolare o rendere disagevoli i compiti ispettivi dei funzionari degli UMC.
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto, nel rispetto del rapporto tra la volumetria dell’aula e il numero dei partecipanti, e purché i candidati iscritti al corso più recente inizino a partecipare nel momento in cui si introduce un nuovo modulo del programma ovvero non sia già stato formalmente trattato l’argomento del nuovo modulo. In tale ipotesi, inoltre, dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le istruzioni contenute al successivo paragrafo IV.4.
Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Qualora la lezione sia inferiore a 2h ore, in quanto rientrante in un ciclo complessivo di lezioni giornaliere superiore alle 2h, non si ha diritto a ulteriori 15 m. di pausa
IV. 3 - LE ASSENZE
L’assenza di un partecipante è annotata sul registro frequenza entro quindici minuti dall’inizio della lezione.
Qualora la lezione sia di più di due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
SCHEMA N. 5
CORSO TEORICO ORE | ORE ASSENZA CONSENTITE (DA NON RECUPERARE) |
ARTICOLAZIONE LEZIONI | NOTE |
35 |
3 L’allievo assente per un numero di ore superiore a 3, ripete l’intero corso ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza. |
Lezioni giornaliere di durata non inferiore a 2 ore e non superiore a 7 ore. |
I conducenti che seguono il corso per una determinata tipologia di trasporto (persone oppure merci) sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione per l'altra tipologia. |
IV. 4 - I REGISTRI
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati 1 e 2 della presente comunicazione.
I registri sono numerati progressivamente, (ripartendo con la numerazione ad ogni inizio di anno nuovo), hanno le pagine numerate consecutivamente e devono essere preventivamente vidimati dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio (sia per le autoscuole che per gli enti autorizzati).
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza sul quale il responsabile del corso annota la data, l’argomento della lezione ed il nominativo del docente. Sullo stesso registro gli allievi appongono la firma di entrata, entro i primi quindici minuti di ciascuna lezione, nonché la firma al momento dell’uscita.
Per i candidati che l’autoscuola conferisce al centro di istruzione si ha una doppia registrazione: infatti, gli allievi, dapprima iscritti nel registro dell’autoscuola, sono poi iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica, cui sono stati conferiti; sul registro del consorzio verrà annotato il codice dell’autoscuola o l’ente di provenienza.
Il registro di frequenza deve essere immediatamente consultabile da parte dei funzionari dell’UMC incaricati di controllo ispettivo e pertanto deve essere tenuto a disposizione, ben in vista, nell’aula. Se il soggetto erogatore del corso ha una sede su più livelli il registro, dopo i primi 15 minuti dall’inizio delle lezioni, verrà collocato all’ingresso.
I registri di frequenza devono essere distinti in sezioni con riferimento alla parte comune del programma, ovvero alla parte specialistica, la quale, a sua volta, deve essere distinta a seconda che riguardi l’abilitazione al trasporto di persone o a quella per il trasporto di cose. In sostanza, esauritasi la parte di lezioni con argomenti comuni, per la quale le presenze dei partecipanti potranno essere registrate consecutivamente, per la parte specialistica del programma bisognerà dedicare gruppi di pagine ben distinte per ciascun blocco di lezioni, con annotazione in alto della dicitura “parte speciale per abilitazione al trasporto di cose” o “parte speciale per trasporto di persone”.
Tutti i registri devono essere conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
IV. 5 - COMUNICAZIONI SUI CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica - sulla base del nulla osta o dell’autorizzazione già conseguita al fine dello svolgimento dei corsi di formazione iniziale ovvero, se trattasi di aziende, dell’apposita autorizzazione conseguita ai soli fini dell’espletamento dei corsi di formazione periodica - hanno l’obbligo di comunicare almeno 3 giorni lavorativi prima, l’inizio di ogni corso indirizzando la suddetta comunicazione all’Ufficio motorizzazione civile competente.
Nella comunicazione devono essere indicati:
1. gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta dell’autorizzazione;
2. il nominativo del responsabile del corso;
3. l’elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista, intercorrente con un’impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale né anagrafica in Italia)
4. il calendario delle lezioni
Scopo della suddetta comunicazione risiede nella necessità, per l'Ufficio, di avere un riscontro dell'organizzazione di ogni singolo corso, per effettuare i necessari controlli ispettivi. Trattandosi di una mera comunicazione non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.
Le eventuali variazioni sull'articolazione del corso già comunicata all' UMC devono essere effettuate nel modo seguente (circolare ministeriale n. 0085349 del 22/10/2010):
• entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente al loro svolgimento, se si tratta di variazioni al calendario delle lezioni;
• entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l’avvio del corso, se si tratta di integrare la lista dei partecipanti;
Tutte le sopra indicate comunicazioni di variazioni possono esser effettuate anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Al responsabile del corso, fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
V. MODALITÀ DI RINNOVO DELLA C.Q.C.
Il duplicato della CQC rinnovata nella validità è, per il momento, emesso secondo la seguente procedura:
1. l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, redatto in conformità all’allegato 3 della presente, e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente Ufficio della Motorizzazione civile, l’elenco dei partecipanti al corso. Nelle more che sia attivata la procedura di trasmissione on-line, gli elenchi dovranno pervenire all’UMC competente, nel sopra citato termine, a mezzo di fax o di e-mail indirizzata alla Direzione, ovvero con consegna a mano.
2. l'UMC emette la CQC aggiornata entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco dei partecipanti, purché l’utente interessato, nel rispetto delle norme che regolano l’accesso agli sportelli motorizzazione, abbia nel frattempo presentato apposita istanza su modello TT746C unitamente a:
- attestazione di pagamento di euro 9.00 sul c/c postale n. 9001:
- attestazione di pagamento di euro 29.24 sul c/c postale n. 4028;
- una fotografia formato tessera a capo scoperto (non legalizzata);
Al rilascio della nuova C.Q.C., viene ritirata quella scaduta ovvero, viene acquisita l’eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione della stessa.
La CQC rinnovata è emessa dall'UMC competente in base alla sede dell'autoscuola o dell'ente che ha svolto il corso.
VI. SOSPENSIONI E REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE
Gli UMC effettueranno le ispezioni periodiche per verificare l’effettivo, regolare e corretto svolgimento dell’attività di docenza, sia presso le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica, sia presso gli enti autorizzati.
Quanto alle istruzioni relative alle ispezioni e ai provvedimenti sanzionatori, derivanti dalle irregolarità riscontrate, si rimanda alla lettura del paragrafo n. VI della comunicazione di servizio n. 13 del 17/12/2010, relativa ai corsi di formazione iniziale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Roberto Garrisi
Allegato 1 alla comunicazione n. 15
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Numero di iscrizione | Nominativo | Luogo e data di nascita |
Residenza e indirizzo |
Categoria di patente posseduta |
Corso frequentato Trasporto persone Trasporto cose |
Data rilascio attestazione |
Allegato 2 alla comunicazione n. 15
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Corso di formazione periodica dei conducenti professionali ............................................
Giorno ............……………........... Orario ...................………………………..………….....
Docente/Responsabile del corso .....................................................................................
Argomento della lezione:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nominativo Firma in entrata [*] Firma in uscita
..................... ....................... ..................
[*] L’eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del corso (o il docente delegato)
Allegato 3 alla comunicazione n. 15
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Si attesta che il/la Sig. .....................................................................................................
nat ... a ........................................................................................... prov. (....................),
il ......................................., titolare della patente di guida della categoria .......................
n. .….................................... ha frequentato presso quest .... (autoscuola/ente/azienda)
il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose/persone di cui all’art. 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dal ........... al ................................ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL’AUTOSCUOLA, DELL’ENTE O DELL’AZIENDA)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all’autenticità di quanto dichiarato.