Circolare - 13/09/1999 - n. 45 - Patenti motocicli
OGGETTO: Patenti di guida per condurre motocicli.
DA FONTE D.T.T. CIRCOLARE D.T.T. N. 45 - U.D.G. A/18 - 13/09/99 - PATENTE - CICLOMOTORI - MODIFICA PARAGRAFP 2 DELLA CIRCOLARE 90/96.
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Roma, 13 settembre 1999
Mot 5. Prot. 3710/4630
Circolare C.D. n. 45 U.d.G. n. A/18
Nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 14.4.1999 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 29.3.1999 che ha apportato delle modifiche al D.M. 8 agosto 1994, con cui è stata recepita la Direttiva 91/439/CEE concernente le patenti di guida.
Sulla base della innovazione introdotta dal nuovo decreto ed in considerazione di specifici chiarimenti forniti dalla Commissione europea in ordine al documento di guida necessario per la conduzione dei motocicli, si rende necessario modificare il paragrafo 2 della circolare 90/96.
Si forniscono pertanto di seguito gli opportuni chiarimenti normativi relativi al conseguimento delle patenti di guida della categoria A e della sottocategoria A1, necessarie per la guida di motocicli.
Premesso che la Direttiva 91/439/CEE (recepita, in Italia con decreto del Ministro dei trasporti della navigazione 8 agosto 1994) prevede che possono conseguire la patente di guida della categoria A coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo;
la stessa Direttiva stabilisce due tipi di accesso a seconda dell'età del candidato o dei mezzi utilizzati per sostenere la prova di guida:
a) ACCESSO GRADUALE (consente di condurre, per due anni dalla data del conseguimento, solo motocicli fino a 25 kW di potenza o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg) previsto per:
-
candidati di età inferiore a 21 anni che sostengono la prova pratica con un motociclo senza sidecar di cilindrata di almeno 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100 Km/h;
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candidati di età uguale o superiore a 21 anni che sostengono la prova con un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100 Km/h, avente una potenza inferiore a 35 kW.
b) ACCESSO DIRETTO (consente di condurre tutti i motocicli senza limitazioni) previsto:
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solo per candidati di età non inferiore a 21 anni che sostengono la prova pratica con motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kW.
La categoria A "senza limiti" assorbe la categoria A "limitata" e la sottocategoria A1; di conseguenza, in caso di conseguimento della patente di categoria A "senza limiti", sulla patente di guida saranno riportati solo i dati di rilascio di quest'ultima, e non delle categorie A "limitata" e della sottocategoria A1.
Inoltre, qualora la patente di categoria A "senza limiti" venga conseguita effettuando la prova di guida su motociclo dotato di cambio non manuale, è fatto obbligo, al titolare di detta patente di condurre esclusivamente, motocicli dotati di cambio non manuale, anche se, ad esempio, aveva conseguito già la sottocategoria A1 senza tale obbligo.
Si precisa, inoltre, che il disposto di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 8 agosto 1994 si applica anche ai candidati in fase di esercitazione e di esame, per cui i candidati al conseguimento della categoria A, di età inferiore a 21 anni ovvero i candidati che abbiano già compiuto il ventunesimo anno ma intendono conseguire la patente della categoria A con accesso graduale, possono condurre esclusivamente motocicli di potenza uguale o inferiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara), uguale o inferiore a 0,16 kW/kg.
Il D.M. 8 agosto 1994 ha altresì introdotto la sottocategoria A1 che consente a chi abbia un'età uguale o superiore a sedici anni di condurre motocicli leggeri, cioè motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc con potenza non superiore a 11 kW.
Per accedere alla suddetta sottocategoria A1, il candidato deve sostenere le prove d'esame valide per il conseguimento della categoria A, salvo la prova pratica, conformemente a quanto disposto al punto 8.1.2. dell'allegato alla Direttiva 91/439/CEE, che deve essere sostenuta su un motociclo avente cilindrata di almeno 75 cc, non superiore a 125 cc, con potenza non superiore a 11 kW.
Deve porsi attenzione sulla norma che prevede che il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A non è automatico, ma il titolare di patente della sottocategoria A1 che intende conseguire la patente di categoria A deve sostenere la prova pratica su veicolo adeguato.
A salvaguardia dei diritti "acquisiti", si stabilisce che per il rilascio delle patenti di guida della patente di guida della sottocategoria A1 le disposizioni impartite con la presente circolare avranno effetto dal 1 ottobre 1999.
Di conseguenza, le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A "limitata" al compimento del diciottesimo anno di età da parte dei loro titolari e nella categoria A "senza limiti" quando i loro titolari compiono il ventesimo anno di età, mentre le patenti della sottocategoria A1 rilasciate dal 1 ottobre 1999 non potranno mai trasformarsi automaticamente nella categoria A.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Anna Maria FABRETTI LONGO
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