Circolare - 18/09/2013 - Prot. n. 20977 - Reg. 1071/2009, applicazione ai Comuni
OGGETTO: Reg. 1071/2009 - autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada - applicazione ai Comuni.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0020977
Roma, 18 settembre 2013
OGGETTO: Reg. 1071/2009 - autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada - applicazione ai Comuni.
Come è noto, il regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che per esercitare la professione di trasportatore di persone su strada l'impresa deve essere autorizzata all'esercizio della professione, ovvero deve possedere quattro requisiti (art. 3): sede stabile ed effettiva, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale.
L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) è comprovata dall'iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN).
Il predetto regolamento dispone che esso si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità europea che esercitano la professione di trasportatore su strada (art. 1 2).
Tuttavia la nozione di impresa è quanto mai vasta e tendenzialmente omnicomprensiva, intendendosi per impresa (art. 2 2): "[...] qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un'autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone [...]".
Per quanto riguarda la professione di trasportatore, essa è definita (art. 2) come "la professione di un'impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto".
L'assetto introdotto dal reg. 1071/2009 concorre a garantire trasporti affidabili e sicuri subordinando la possibilità di esercizio degli stessi agli specifici requisiti in capo al trasportatore. Come effetto secondario, esso ha impatto sulla concorrenza tra le imprese perché incide sul livello dei costi.
Riguardo all'applicabilità di tali disposizioni ai Comuni e ai numerosi quesiti pervenuti su tale aspetto, è stato posto un quesito alla Commissione europea che con recente risposta, pur deferendo alle autorità nazionali la corretta applicazione alle singole fattispecie e l'uso delle disposizioni del reg. 1071/2009, ha precisato che "Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 riguardanti i criteri di accesso alla professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate agli organismi che effettivamente svolgono l'operazione di trasporto". Non sembra rilevante, ai fini della corretta applicazione del regolamento, la modalità organizzativa di erogazione del servizio (in economia o in affidamento).
Relativamente alla necessità di ottenere l'AEP, un criterio distintivo utilizzabile è quello tra destinazione del veicolo in uso proprio ed in uso di terzi (art. 82 del Codice della strada): l'uso di terzi ricorre quando "un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione". Negli altri casi si ha l'uso proprio. Si deve ragionevolmente presumere - e questo è stato l'orientamento di questa Direzione generale diramato con nota 17/7/2012, n. 16771 - che l'immatricolazione in uso terzi comporti l'esercizio della professione di trasportatore e perciò l'assoggettamento al reg. 1071/2009.
Si ritiene che vada interpretato in quest'ottica l'art. 1 4 del regolamento 1071/2009, secondo cui le disposizioni non si applicano "alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale", e cioè per le imprese che utilizzano veicoli per trasporti in uso proprio.
Da tutto quanto sopra deriva che anche i Comuni sono soggetti alle disposizioni del regolamento in esame. Sono fatti salvi i casi di Comuni che esercitano esclusivamente attività di trasporto qualificabili "in uso proprio", che ad avviso di questa Direzione generale non richiedono l'AEP. In tal caso, però, gli autobus devono essere immatricolati in uso proprio.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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