Circolare - 16/12/2013 - Prot. n. 2897 - Conseguimento attestato idoneità per autotrasportatore su strada merci e viaggiatori
OGGETTO: Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Prot. n. 2897
Roma, 16 dicembre 2013
OGGETTO: Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori.
In relazione all'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi, questa Direzione Generale fornisce alcuni chiarimenti e detta alle Commissioni istituite presso le Province le procedure per lo svolgimento delle prove d'esame previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, nonché riassume le disposizioni relative ai corsi di formazione per l'ammissione agli esami di idoneità professionale.
A) APPLICAZIONE DEL D.D. PROT. N. 79 DEL 08 LUGLIO 2013
Come è noto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto dirigenziale prot. n. 79 dell'8 luglio 2013 dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano obbligatoriamente i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame, sia ai candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi sia ai candidati che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d'esame dopo il 1° gennaio 2014.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo del citato decreto prevede, invece, che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1° ottobre 2013 e coloro che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014 hanno diritto a sostenere le prove - fino al 31 dicembre 2014 - con i vecchi quesiti e i tipi di esercitazione di cui al decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126 e alla circolare della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 5 del 9 novembre 2006. Di conseguenza, si specifica che gli attestati di frequenza dei corsi di preparazione agli esami iniziati prima del 1° ottobre 2013 sono ritenuti validi fino al 31 dicembre 2014, termine ultimo entro il quale possono essere organizzate le prove d'esame previste e disciplinate dal decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126.
Si precisa, tuttavia, che i soggetti di cui al capoverso che precede hanno facoltà, previa specifica richiesta da inoltrare alla competente Commissione provinciale, di sostenere l'esame con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al citato decreto dirigenziale n. 79/2013 in luogo di quelli vecchi previsti dalle previgenti disposizioni sopra richiamate.
In caso di esito negativo della prova d'esame, i candidati possono ripetere l'esame non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.
La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, con il supporto dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - che attua quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e 4, del più volte citato decreto dirigenziale n. 79/2013 - provvede a sospendere i quesiti che, a seguito di intervenute modifiche riguardanti la disciplina relativa all'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi, non siano più conformi alle nuove disposizioni, ferma restando la verifica annuale dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del decreto dirigenziale n. 79/2013.
Relativamente agli esami integrativi previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera b) e 5, comma 2, del decreto dirigenziale n. 79/2013, si precisa che i sessanta quesiti da somministrare ai candidati sono scelti esclusivamente all'interno delle materie di valenza internazionale, come meglio specificato al successivo punto C).
B) PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME
Si forniscono di seguito le indicazioni di massima per la gestione informatica della procedura di esame da parte delle Commissioni, le cui specifiche tecniche sono contenute in un apposito manuale allegato alla presente circolare.
Ognuna delle schede d'esame, predisposte dal Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in numero pari ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame, è composta da un test di 60 domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta. Le domande proposte nella prova d'esame sono estratte casualmente all'interno del database iniziale in modo coerente con quanto previsto dal decreto dirigenziale prot. 79 del 08 luglio 2013.
Il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previa comunicazione da parte di ciascuna Provincia del numero di schede richieste, crea nella Piattaforma Telematica dell'Albo (PTA) la sessione d'esame. Le schede d'esame e il correttore sono generati automaticamente dalla PTA e sono identificabili tramite un codice univoco (QUIZ ID) riportato su ciascuna pagina della scheda e del corrispondente correttore.
La Provincia, provvede alla registrazione nella PTA, indicando l'indirizzo di posta elettronica ove intende ricevere le comunicazioni da parte del Comitato Centrale per l'Albo. Successivamente riceve una notifica tramite e-mail dell'avvenuta generazione delle schede d'esame e, tramite le proprie credenziali riservate, accede alla PT A, sulla quale sono disponibili le singole schede d'esame diversificate da assegnare ai candidati. Dopo un tempo concordato, non inferiore a due ore, sono resi disponibili sulla PT A i correttori relativi a ciascuna scheda inviata per la sessione in corso, come meglio dettagliato nel Manuale operativo allegato.
La somministrazione delle schede ai partecipanti e la correzione restano a carico della Provincia, che provvede - a meri fini statistici - alla trasmissione di una copia delle schede corrette al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, come meglio dettagliato nel Manuale operativo allegato.
Qualora le schede predisposte sulla PT A risultino essere in numero maggiore rispetto ai candidati presenti presso la sede di esame, la Commissione è tenuta ad annullare le schede non assegnate e ad inviare al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi specifica comunicazione via e-mail in merito.
Al termine della prova d'esame la PTA genera gli attestati dei soli candidati che hanno superato l'esame. A tal fine, le province inviano al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori il proprio logo istituzionale per l'inserimento sugli attestati di competenza, come meglio dettagliato nel Manuale operativo allegato.
Qualora le province utilizzino le postazioni telematiche per lo svolgimento della prova d'esame da parte di ogni singolo candidato, seguiranno la procedura dettagliata nella Soluzione B del Manuale operativo.
C) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CORSI DI FORMAZIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Nelle more di una revisione sistematica della disciplina per lo svolgimento dei corsi di formazione prevista dall'art. 8, comma 8, del decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291, si forniscono le seguenti precisazioni.
Ferme restando le disposizioni dettate in materia di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ivi compresa la circolare della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 8 del 10 dicembre 2013, i corsi di formazione devono avere una durata minima di 150 ore così suddivise:
Tabella A
Materia | Trasporto merci viaggiatori |
Diritto Civile |
10 |
Diritto Commerciale | 10 |
Diritto Sociale | 10 |
Diritto Tributario | 10 |
Gestione Commerciale e finanziaria | 30 |
Accesso al mercato | 30 |
Norme Tecniche | 20 |
Sicurezza Stradale | 30 |
Totali | 150 |
Nell'ambito di tali materie e della suddetta durata vanno illustrati gli argomenti di carattere internazionale per un minimo di 30 ore così ripartite:
Tabella B
Materia | Trasporto merci | Trasporto viaggiatori |
Diritto Civile | 6 | |
Diritto Commerciale | ||
Diritto Sociale | 4 | 4 |
Diritto Tributario | 4 | 4 |
Gestione Commerciale | ||
Accesso al mercato | 16 | 14 |
Norme Tecniche | 4 | |
Sicurezza Stradale | 4 | |
Totali | 30 | 30 |
Per quanto attiene all'esame integrativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto dirigenziale prot. 79 del 8 luglio 2013, il relativo corso di formazione deve essere svolto esclusivamente sugli argomenti ed aspetti di ambito internazionale, secondo quanto riportato nella Tabella B che precede, sui quali verte la prova d'esame nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale prot. 79 del 8 luglio 2013.
A tal proposito si precisa che tale prova d'esame viene effettuata sottoponendo ai candidati sessanta quesiti scelti esclusivamente nelle materie di ambito internazionale, secondo l'identificazione prevista dall'art. 2 del citato decreto dirigenziale prot. 79 del 08 luglio 2013, nonché un'esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.
Infine, relativamente alla durata dei corsi e delle lezioni, al programma dei corsi, alle comunicazioni di inizio corsi, agli adempimenti di fine corso, al rilascio degli attestati di frequenza e alla docenza dei corsi si continuano ad applicare le disposizioni contenute nella citata circolare della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 5 del 9 novembre 2006 (di cui si riporta in allegato, ad ogni buon fine, apposito stralcio).
Gli attestati di frequenza rilasciati ai sensi del decreto dirigenziale prot. n. 79 dell'8 luglio 2013 hanno validità di tre anni dal rilascio.
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Finocchi
Cons. Bruno Amoroso
ALLEGATI:
1) Manuale operativo per l'informatizzazione delle procedure d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore merci e persone;
2) Stralcio della circolare della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 5/2006.
Vedi anche: