Decreto Dirigenziale - 25/11/2011 - n. 291 - Attività di autotrasportatore su strada
OGGETTO: Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011;
CONSIDERATO che, ferme restando le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della completa attività che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del Regolamento comunitario;
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
VISTO il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;
VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009);
RITENUTO necessario dettare le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009;
CONSIDERATO che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i compiti già attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplilla in materia di accesso alla professione già recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonché l'assetto normativa vigente;
VISTO il protocollo d'intesa Governo - Associazioni dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011;
DECRETA
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attività di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Articolo 3
Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada
1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:
a) dimostrare o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
3. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 4
Gestore dei trasporti
1. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
2. In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.
3. Qualora un'impresa non disponga più del gestore dei trasporti è tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.
4. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
5. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire del gestore dei trasporti, l'impresa è tenuta a darne-comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorità competente oppure all'organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorità competente.
6. Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell'idoneità professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente decreto provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
Articolo 5
Requisito di stabilimento
1. Il requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 è soddisfatto con le modalità stabilite con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nonché le caratteristiche che deve avere la sede operativa come definita dalla lettera c) del citato articolo e le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse.
Articolo 6
Requisito dell'onorabilità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1071/2009, per le imprese di trasporto su strada il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti di cui all'articolo 4:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, in attesa dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, nei settori elencati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1071/2009, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi della delega di cui all'art. 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Articolo 7
Requisito dell'idoneità finanziaria
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:
a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.
Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
Articolo 8
Requisito della idoneità professionale
1. Per l'impresa di trasporto su strada, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4, al fine di dirigere l'attività di trasporto.
2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato 1, parte 1, del regolamento (CE) 1071/2009 ed è accertato con il superamento dell'esame scritto di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento, che si compone di due prove:
a) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;
b) esercizi scritti e studi di casi.
Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera a) e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b). Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera a) ed al 40 per cento per la prova di cui alla lettera b).
3. Possono partecipare alle prove di esame le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate, che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Gli esami scritti per l'idoneità professionale sono organizzati e certificati dalle amministrazioni provinciali competenti per la residenza anagrafica o per l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero per la residenza normale del candidato.
5. Le persone che non abbiano assolto all'obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado possono richìedere alla provincia di partecipare alla prova d'esame senza aver frequentato un corso di formazione preliminare qualora nel territorio della stessa provincia, individuata ai sensi del comma 4, non sia stato attivato un corso di formazione preliminare nei nove mesi che precedono la richiesta di partecipazione alle prove d'esame.
6. I titolari di un attestato di idoneità professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzato dagli stessi organismi previsti al comma 3. I titolari di attestato di idoneità professionale che non abbiano diretto un'impresa di trasporto negli ultimi cinque anni sono soggetti, prima di poter essere designati come gestore, alla medesima tipologia di formazione.
7. Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante l'esibizione dell'attestato di cui all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, rilasciato dalle Province.
8. Con separati provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare gli organismi di cui al comma 3, i quesiti degli esami e la disciplina dei corsi di formazione di cui ai commi 3 e 6.
9. I quesiti degli esami di cui al comma 2 sono predisposti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
10. Coloro che risultino titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali, possono continuare a svolgere l'attività di gestore per imprese che operano sia in ambito nazionale che internazionale. Qualora siano titolari di attestato rilasciato anteriormente al 4 dicembre 2011, che abiliti ad esercitare l'attività di trasportatore su strada esclusivamente in ambito nazionale, ai fini dell'esercizio dell'attività in ambito internazionale è necessario dimostrare il superamento dell'esame per il requisito dell'idoneità professionale, ovvero la titolarità di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.
Articolo 9
Autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada. Autorità competente
1. Le imprese di trasporto su strada devono essere debitamente autorizzate ai fini dell'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009.
2. L'autorizzazione per l'esercizio della professione è rilasciata dagli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e deì trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni.
3. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede alla ricezione, registrazione e istruzione delle domande di autorizzazione all'esercizio della professione, nonché al rilascio e, in esito ai controlli, all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa e di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.
4. L'Ufficio della motorizzazione civile competente, per quanto riguarda le imprese di trasporto di merci su strada per contò di terzi, verifica preliminarmente la regolare iscrizione dell'impresa richiedente all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298. L'iscrizione all'Albo presuppone l'avvenuto accertamento e la vigilanza sulla sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, da parte delle amministrazioni provinciali o degli altri enti previsti dalla normativa vigente, competenti in base alla sede principale del richiedente l'autorizzazione, e che provvedono alla tenuta degli albi provinciali.
5. L'Ufficio della motorizzazione civile competente provvede direttamente per l'accertamento e la vigilanza dei requisiti per l'accesso alla professione per le imprese di trasporto di persone su strada, nonché per l'accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento e di quello di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, e agli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione.
6. L'iscrizione dell'impresa nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 11 del presente decreto comporta l'autorizzazione per l'esercizio della professione.
7. I controlli sulla permanenza in capo all'impresa di trasporto su strada dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono eseguiti almeno ogni cinque anni.
8. I procedimenti amministrativi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ed i relativi termini sono definiti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
9. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché, ove del caso, veicoli rimorchiati, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione al citato Albo degli autotrasportatori, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Quando il veicolo o i veicoli a motore immessi in circolazione siano in disponibilità solamente con contratto di locazione senza conducente o di comodato senza conducente, la durata del contratto, almeno per il primo veicolo, non può mai essere inferiore a due anni. Ove l'impresa, successivamente all'inizio dell'attività, si trovasse ad esercitare solo con uno o più autoveicoli acquisiti in disponibilità con contratto di locazione senza conducente o con comodato senza conducente, per almeno un veicolo tale contratto non potrà avere durata inferiore a due anni. Nel caso dei veicoli destinati alla costituzione e conservazione della massa di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora l'impresa abbia effettuato l'accesso al mercato mediante acquisizione di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, la disponibilità tramite locazione o comodato non è ammessa. Non è mai ammessa l'acquisizione di veicoli in disponibilità tramite contratto di locazione con conducente o di comodato con conducente.
10. Con la stessa procedura del comma 9, primo periodo, e nel rispetto delle medesime condizioni di cui ai periodi quarto, quinto e sesto del citato comma, sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto merci su strada per conto di terzi acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.
11. Le imprese di trasporto merci, relativamente ai veicoli a motore locati senza conducente, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini dei controlli previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono tenute a recare a bordo ed esibire certificato in originale rilasciato dagli Uffici della motorizzazione civile, competenti per la sede principale dell'impresa stessa, attestante il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché la tipologia di autorizzazione rilasciata.
12. Conseguita l'autorizzazione, l'impresa di trasporto di persone su strada, dovrà immettere in circolazione, ai sensi degli articoli 93 o 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa acquisizione del titolo legale per l'accesso al mercato presso l'amministrazione o l'ente competente per la tipologia di servizio di trasporto richiesta ed in funzione dell'autorizzazione conseguita, uno o più veicoli a motore, tramite domanda di immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato per aggiornamento della carta di circolazione presentata all'ufficio competente. Con una copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva, se ottenuta, l'impresa documenterà l'acquisizione all'amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione per l'accesso al mercato, ai fini della segnalazione dell'inizio delle attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato. Con le stesse procedure sono immessi in circolazione i veicoli per il trasporto di persone su strada acquisiti in disponibilità da tutte le imprese all'uopo autorizzate.
13. L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, anche per indisponibilità di veicoli a motore, per un massimo di due anni consecutivi, decorsi i quali sarà automaticamente cancellata dal registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.
Articolo 10
Sanzioni e ricorsi
1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 6 del presente decreto, per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, si rinvia alle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009").
Articolo 11
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore
1. È istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada. Il Registro è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Il Registro è composto di due sezioni separate:
1) la prima, denominata sezione imprese e gestori, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009;
2) la seconda, denominata sezione sanzioni, contiene almeno i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (CE) 1071/2009.
3. L'accesso alla sezione imprese e gestori per la consultazione dei dati è reso disponibile al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridlche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, ed è pubblico, previo adempimento degli obblighi fissati con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
4. Con separati decreti del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i dati da inserire nel Registro di cui al comma 1, fissati i termini e le modalità di inserimento dei dati, le autorità competenti a questo fine e quelle autorizzate ad accedere al Registro.
5. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) 1071/2009, fino al 31 dicembre 2015, nella sezione sanzioni del Registro sono inserite solo le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, per le quali è stata inflitta una sanzione o condanna definitiva.
6. Ai fini dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l'Unione europea (ERRU), a decorrere dal 1° gennaio 2013 o da altra data fissata dalle autorità dell'Unione europea, di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si considerano solamente i dati minimi di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) ad f).
7. Il Punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che svolge tale funzione anche in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Articolo 12
Disposizioni finali e transitorie
1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, disciplina gli eventuali ulteriori profili amministrativi e procedurali, anche non compresi negli articoli che precedono, che si rendessero necessari per la compiuta applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e del presente decreto, nonché in funzione dell'eventuale coordinamento con la normativa nazionale vigente.
2. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:
a. impresa già dispensata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;
b. impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell' autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c. impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio dell'autorizzazione internazionale.
4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi prive di idoneità finanziaria e professionale, nonché le restanti imprese di trasporto su strada già in attività, comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le procedure ed i termini
stabiliti con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevederà, ove possibile, il ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione dell'attività e con la perdita dei requisiti per l'accesso al mercato.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.
6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
Articolo 13
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (CE) 1071/2009.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. ing. Amedeo Fumero)
Vedi anche: