Circolare - 22/01/2014 - Prot. n. 1696 - Aree di fermata nei servizi di linea
OGGETTO: Servizi di linea di competenza statale (d. lgs. n. 285/2005) - utilizzo aree di fermata.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 1696/RU
Roma, 22 gennaio 2014
OGGETTO: Servizi di linea di competenza statale (d. lgs. n. 285/2005) - utilizzo aree di fermata.
In relazione ai servizi in oggetto, sono qui pervenute diverse richieste e segnalazioni in ordine agli effetti della revoca di nullaosta o autorizzazioni all'utilizzo delle aree di fermata.
Per l'utilizzo di ciascuna area di fermata sono ad oggi necessari:
1. il nullaosta alla sicurezza rilasciato dall'Ufficio di motorizzazione civile (d'ora in avanti: UMC) territorialmente competente (ex art. 5 penultimo capoverso del DPR 11 luglio 1980, n. 753). Tale nullaosta è valido per 18 mesi dalla data di rilascio (cfr. art. 2 co. 2 n. 5) del DM 1 dicembre 2006, n. 316 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale");
2. l'autorizzazione - o atto di assenso comunque denominato - all'utilizzo dell'area di fermata, rilasciata dall'Ente proprietario della strada (solitamente trattasi del Comune sul cui territorio ricade l'area di fermata stessa).
La presente nota si riferisce - ferma restando la circolare n. 4/2013 del 24/6/2013 - ai casi in cui uno dei due atti di cui ai precedenti punti 1. e 2. sia oggetto di revoca o annullamento o atto di ritiro comunque denominato durante il periodo di validità di un'autorizzazione ad esercitare servizi di linea.
In entrambi i casi è necessario:
a) che il servizio di linea cessi di utilizzare l'area di fermata dichiarata non più sicura o non più assentita;
b) che l'autorizzazione all'esercizio del servizio venga adeguata alla mutata situazione (i.e., annotazione della nuova fermata e cancellazione di quella non più utilizzabile), a cura dell'UMC competente [1] e previa comunicazione dell'impresa a tale fine. Se ciò comporta una modifica dell'orario sarà preventivamente necessaria l'approvazione del nuovo orario da parte dell'UMC competente [2]. Qualora si tratti esclusivamente di modifiche conseguenti a tale variazione di fermata - esclusi cioè i casi in cui l'impresa intenda apportare altre variazioni - le procedure sono attivate sulla base di una semplice comunicazione dell'impresa, indirizzata all'UMC competente.
Perciò è necessario che l'impresa sia informata di questa impossibilità di proseguire nell'utilizzo dell'area di fermata.
Fermi restando gli adempimenti informativi in carico all'Ente proprietario della strada, questa Direzione generale, non appena verrà a conoscenza dell'impossibilità di utilizzo di un'area di fermata, procederà in entrambi i casi sub 1. (per competenza) e 2. (affinché l'impresa attivi la procedura di adeguamento dell'autorizzazione alla decisione dell'Ente proprietario) ad informarne via posta elettronica certificata tutte le imprese titolari dei servizi di linea di competenza statale, del cui indirizzo PEC essa è in possesso. Sarà poi cura delle imprese effettivamente interessate (e cioè, esercenti servizi che utilizzano la fermata non più assentita) attivare la modifica dell'autorizzazione presso l'UMC competente.
Si invitano le Associazioni di categoria a procedere alla più ampia divulgazione della presente presso le imprese proprie iscritte e ad invitare queste ultime - qualora non abbiano già provveduto ai fini dell'accesso al sistema GISDIL - a comunicare il proprio indirizzo di PEC a: dg.ts-div2@pec.mit.gov.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
[1] UMC che ha rilasciato l'autorizzazione e cioè l'UMC situato nel capoluogo della Regione ove ha sede l'impresa.
[2] UMC capoluogo della Regione in cui è previsto il capolinea di partenza.
Vedi anche: