Decreto legislativo - 21/11/2005 - n. 285 - Servizi interregionali di competenza statale
OGGETTO: Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
Modificato dalla Legge 09/11/2021 n. 156 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10/09/2021 N. 121
Modificato dal Decreto-legge n. 50 del 24/04/2017
(GU n. 6 del 09/01/2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1, commi 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie, e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto legislativo attua gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32. A tale fine:
a) stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone nell'ambito dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo;
b) individua le misure atte a garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti e il rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale;
c) tutela la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come «servizi di linea»: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonchè i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche; a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati ‘servizi di linea’: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all’interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;
b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo;
d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;
f) relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;
g) autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa;
h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Art. 3.
Accesso al mercato
1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni;
g) ottenere, da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto; g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
h) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, più di due infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
i) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, più di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
m) proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti.
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f), g) e m),e g) si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese. Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza.
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.
5. L'autorizzazione può essere denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al comma 2.
Art. 4.
Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; articolo 4, comma 2; articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), articolo 9, comma 3.
2. É istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione degli atti di propria competenza nell'interesse della mobilità locale, e alle imprese interessate, le relazioni di traffico di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione.
Art. 5.
Obblighi delle imprese
1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare:
a) le condizioni previste all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente decreto legislativo;
b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonchè quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità.
2. L'impresa è tenuta a:
a) dall'anno successivo a quello di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo;
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; c) tenere a bordo dell’autobus adibito al servizio la copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest’ultimo oppure in formato digitale originato dall’applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalità previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonchè tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6;
h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell'autorizzazione.
3. L'impresa è tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i seguenti contributi, per far fronte alle spese derivanti dall'attività di cui all'articolo 6, commi 1 e 2:
a) un contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità della prima autorizzazione, nonchè un contributo annuale da versare all'atto della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a);
b) un contributo, ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validità dell'autorizzazione. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare detto contributo con cadenza annuale, entro il mese di marzo.
4. Le imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il contributo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. La misura dei contributi di cui ai commi 3 e 4 è indicata nella tabella allegata al presente decreto legislativo e viene aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6.
Attività di monitoraggio e di controllo
1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'articolo 5, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonchè il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a:
a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa;
d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.
3. Le spese per l'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonchè quelle per le attività di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese.
4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, nonchè i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7, esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7.
Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d);
b) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 8;
c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonchè l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c);
d) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;
e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al precedente articolo 6, comma 2;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b);
g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 8, comma 11;
h) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d);
i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;
m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;
n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.
2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
3. Sono considerate, altresì, molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3; dell'articolo 80, commi 14 e 17; dell'articolo 82, comma 9; dell'articolo 87, comma 6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13; dell'articolo 79, comma 4; dell'articolo 174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:
a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni;
b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
e) non produce la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo;
f) non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;
g) non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g).
9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00.
10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 è considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00.
11. L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonchè di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'articolo 8. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 8.
Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.
2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni è disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi.
7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.
8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. è disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonchè quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione è adottata anche nel caso previsto dall'articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, è richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo è intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2011 si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 Km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico.
5. Dal 1° gennaio 2011, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste all'articolo 3, comma 2.
6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonchè la legge 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Art. 11.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
TABELLA
(Prevista dall'articolo 5, comma 5)
TABELLA CONTENENTE GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART. 5, COMMA 3
1. Il contributo di iscrizione previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 2.000,00.
2. Il contributo annuale previsto all'art. 5, comma 3, lettera a) è determinato nella misura di euro 1.000,00.
3. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 3, lettera b) è determinato secondo il seguente schema:
Chilometri | Fermate | Importo dovuto per anno |
Fino a 200 | Fino a 10 | Euro 150,00 |
Da 200,01 a 400 | Da 11 a 20 | Euro 300,00 |
Da 400,01 a 800 | Da 21 a 25 | Euro 450,00 |
Oltre 800,01 | Oltre 25 | Euro 600,00 |
Gli importi da corrispondere secondo il presente schema sono dovuti nella misura determinata nella fascia superiore in cui rientra uno dei due parametri.
Vedi anche: