Decreto Ministero dei Trasporti - 01/12/2006 - n. 316 - Servizi automobilistici di competenza statale
OGGETTO: Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.
Modificato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022
(GU n. 62 del 15/03/2007)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonchè di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;
b) Ufficio motorizzazione civile: l’Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilità sostenibile;c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;
c) autorizzazione: il provvedimento dell’Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell’impresa richiedente, presentata con le modalità previste dal presente decreto;
d) (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.
f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell’automobilista, finalizzata all’inserimento dei dati concernenti l’esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresì all’Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l’istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 2.
Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.
1. Le domande di autorizzazione all’esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano già oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.2. In tali domande:
a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonchè i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;
b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalità:
1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all'applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza, nell'anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonchè della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;
2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;
3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonchè specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;
4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;
5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea richiesto, l'impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione nella tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonchè l'idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l'impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;
2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) è indicata la denominazione della linea oggetto dell’autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell’impresa;
2) il rispetto da parte dell’impresa richiedente delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell’espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all’impresa di cui è rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all’impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del medesimo codice antimafia;
d) è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all’impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonché la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L’impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l’istanza di rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.
3. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
4. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
5. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
6. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
7. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 3.
Accertamenti e controlli sulle domande1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall'articolo 2.
1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all’articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformità della stessa a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2;
b) l’avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l’insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.
2. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
3. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
4. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
5. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
6. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
7. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonchè con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
Art. 4.
Rilascio dell'autorizzazione1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31 dicembre 2010, in relazione all'esigenza di accertare la condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto termine è di centocinquanta giorni.
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.
2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:
a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005;
b) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell’esito favorevole degli accertamenti di cui all’articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L’autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all’avvenuto versamento, da parte dell’impresa richiedente, del contributo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.5. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 5.
Elenco nazionale delle imprese
1. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose la sicurezza stradale e l’autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.
3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonchè, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 comma 3, del decreto legislativo n. 285/2005.4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l'esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.
4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall’Elenco di cui al comma 1.5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonchè la verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.
5. L’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Elenco.
6. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 6.
Domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni1. L'impresa titolare dell'autorizzazione nonchè, fino alla data del 31 dicembre 2010, l'impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.
1. L’impresa titolare dell’autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.
2. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
3. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonchè le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose la sicurezza stradale e l’autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 7.
Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:
a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;
b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l'accertamento della sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005.
1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l’aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell’impresa titolare dell’autorizzazione e la sostituzione o l’eliminazione di un’impresa associata o subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l’inserimento anche di una sola nuova fermata;
c) l’aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell’orario al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b);
d) l’inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.
1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l’aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
c) l’inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all'articolo 13, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest'ultimo, contestualmente, comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l’avvenuto rilascio da parte dell’Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l’insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.
3. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 8.
Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.
2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l’incontro di Commissione mista previsto dall’accordo internazionale bilaterale.
Art. 9.
Comunicazione di inizio servizio
1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione.
Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonchè la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonchè i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.
2. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 10.
Comunicazione di cessazione servizio
1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonchè apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
Art. 11.
Impiego ed utilizzo del materiale rotabile
1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti o nel caso previsto al successivo articolo 12, comma 5, lettere a) e d), relativo all'utilizzo di autobus di rinforzo.
Art. 12.
Autobus di rinforzo
1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005.
1. Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
3. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
4. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
5. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
6. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
7. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 13.
Modelli della documentazione
1. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose la sicurezza stradale e l’autotrasporto, sono stabiliti i modelli relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;
c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
f) (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
h) (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Art. 14.
Documentazione da tenere a bordo dell'autobus1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.
1. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l’impresa tiene a bordo dell’autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell’autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all’apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l’applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b) , la qualità o la carica sociale rivestita all’interno dell’impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;
d) le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.
1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell’autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.
2. (Abrogato dal Decreto MIMS n. 124 del 15/07/2022)
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2006
Il Ministro: Bianchi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Vedi anche: