Legge - 06/06/1974 - n. 298 - Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori cose conto terzi
OGGETTO: Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
Legge 6 giugno 1974, n. 298
(G.U. del 31 luglio, n. 200)
Ultimo aggiornamento: Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244
Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Art. 1.
Istituzione dell’albo.
Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.
L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.
Art. 2. (Abrogato)Costituzione dei comitati.
Sono costituiti:
a) presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comitato centrale per l'albo;
b) presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i comitati provinciali per l'albo;
c) presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione aventi sede nelle regioni a statuto speciale e, per le regioni a statuto ordinario, presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione già sede di direzione compartimentale, i comitati regionali per l'albo.
Le funzioni di segreteria sono affidate agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 3. (Abrogato)Comitato centrale.Il comitato centrale è composto:
a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
b) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;
c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalità per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
d) da diciassette: rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti. Le nomine avvengono su designazione:
- del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a);
- dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);
- delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d).
Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentatività delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 4. (Abrogato)Comitati provinciali.Ogni comitato provinciale è composto:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
f) da otto rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;
g) da un esperto.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
- del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
- della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
- delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
- della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
Art. 5. (Abrogato)Comitati regionali.Ogni comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, dai vicepresidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al precedente articolo 2, lettera c).
Il comitato regionale elegge un vicepresidente, scelto tra i vicepresidenti dei comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.
Art. 6. (Abrogato)Componenti effettivi e supplenti.Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.
Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 4, i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.
Art. 7. (Abrogato)Durata del mandato.I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 8. (Abrogato)Attribuzioni del comitato centrale.Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 16;
c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;
e) esprimere, quando ciò sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;
f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;
g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;
h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso.
Art. 9. (Abrogato)Attribuzioni dei comitati provinciali.I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;
e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;
g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.
Art. 10. (Abrogato) Attribuzioni dei comitati regionali.I comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedimenti concernenti l'autotrasporto di cose.
Art. 11. (Abrogato)Deliberazione dei comitati.Le deliberazioni del comitato centrale, dei comitati provinciali e dei comitati regionali sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 12.
Iscrizione nell’albo.
Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.
Art. 13. (Abrogato)Requisiti e condizioni.I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14;
2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I requisiti e le condizioni di cui ai nmeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato.
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione.
Art. 14.
Iscrizione delle imprese estere.
Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.
Art. 15.
Fusioni e trasformazioni.
Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente articolo 13.
Art. 16.
Abilitazioni per trasporti speciali.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.
L'abilitazione è provvisoria o definitiva.
L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.
I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.
L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.
I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.
Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000.
Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale.
Art. 17.
Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione.
I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
Art. 18.
Variazioni.
Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.
Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.
Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo:
- gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante;
- le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente.
Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.
Art. 19.
Sospensione dall’albo.
L'iscrizione nell'albo è sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata.
Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a due anni.
Art. 20.
Cancellazione dall’albo.
L'impresa è cancellata dall'albo:
1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;
2) quando la sua attività sia di fatto cessata;
3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 19 e l'attività non sia stata ripresa;
4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
5) (Abrogato)
6) (Abrogato)
Art. 21.
Sanzioni disciplinari.
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
1) (Abrogato)
2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 16;
5) quando sia stato a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
6-bis) quando, nel caso di attività di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e dei veicoli idonei al loro traino in disponibilità delle imprese.
Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;
b) nella censura per i casi di maggiore gravità;
c) nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Art. 22. (Abrogato)Effetti delle condanne penali.Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:
1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare della impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;
3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati.
L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.
Art. 23.
Reiscrizioni.
(Abrogato)
Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 21 (3) non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi 2 anni dalla data della radiazione.
(Abrogato)
Art. 24.
Decisioni - Competenze.
La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.
I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale.
Art. 25.
Ricorsi.
Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.Il ricorso ha effetto sospensivo. (Abrogato)
Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale.
I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.
Art. 26.
Esercizio abusivo dell’autotrasporto.
Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.
(Abrogato)
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro1.549,00 a euro 9.296,00.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Abrogato)
Art. 27.
Omissione di comunicazioni all’albo.
Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15,00 a euro 51,00, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
Art. 28.
Pubblicazione dell’albo nazionale.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato centrale provvede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese.
Art. 29.
Vigilanza.
La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE
Art. 30.
Campo di applicazione.
Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
Non sono soggetti alle norme del presente titolo:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.
Capo I
TRASPORTI IN CONTO PROPRIO
Art. 31.
Definizione.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere
Art. 32.
Licenze.
L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.
La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.
Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.
Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma (ora comma terzo) del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma (ora comma quarto).
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto (ora comma quinto).
La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 33.
Commissione per le licenze
Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:
a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
b) da un funzionario della prefettura;
c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Le designazioni spettano:
- al prefetto per il componente di cui alla lettera b);
- alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);
- al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);
- al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e);
- al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.
Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.
Art. 34.
Esame e parere della commissione
La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32.
Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.
Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 35.
Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 46.
Art. 36.
Revoca delle licenze
La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.
Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.
Art. 37.
Ricorsi
Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.
Art. 38.
Ispezioni sulle licenze
Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
Art. 39.
Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate
Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell'articolo 32, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31.
L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.
L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.
La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.
Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.
Capo II
TRASPORTI PER CONTO DI TERZI
Art. 40.
Definizione
È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Art. 41.
Autorizzazioni
Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.
L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscono accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.
Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate.
Art. 42.
Servizi di piazza
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.
L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.
I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.
Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.
Art. 43.
Disciplina delle autorizzazioni
Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.
In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.
Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.
Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto la iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.
In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44.
Trasporti internazionali
Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.
Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.
Art. 45.
Contrassegno
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve esser riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.
Art. 46.
Trasporti abusivi
Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 46-bis.
Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria.
Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento(CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice.
Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.
Art. 46-ter.
Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non e' in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che e' restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
La prova documentale di cui al comma 1 puo' essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilita' di verificare la regolarita' del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 47.
Altre infrazioni
Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 154,00.
Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 50,00.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
Art. 48.
Decadenza dalle licenze
Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.
Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.
Art. 49.
Tassa di concessione
Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.
TITOLO III
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA
Art. 50.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 51.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 52.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 53.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 54.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 55.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 56.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 57.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 58.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
Art. 59.
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 60.
Prevenzione e accertamento degli illeciti
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 61.
Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 31 ottobre 1977.
Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro il 30 settembre 1978, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.
La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).
La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con l'indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.
Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.
Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.
Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° novembre 1978.
Art. 62.
Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro il 31 ottobre 1977 domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32.
La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.
L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35.
Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.
Per coloro che, al 31 ottobre 1977, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento d'esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
Il regolamento d'esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo .
Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° novembre 1978.
Art. 63.
Contributo per l'iscrizione all'albo
Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 64.
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 33 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 65.
Abrogazioni
Le norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, in contrasto con la presente legge, sono abrogate, con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili.
Art. 66.
Regolamento di esecuzione
Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative al titolo I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 3.
Le norme di esecuzione relative al titolo III dovranno, tra l'altro, disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 56 della presente legge, l'organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.
Art. 67.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - ZAGARI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Vedi anche: