Decreto Ministero dei Trasporti - 17/12/2020 - n. 223 - Corsi APC
OGGETTO: Attivazione della formazione a distanza nei corsi per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e viaggiatori su strada nella fase di emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.
Decreto n. 223 del 17 dicembre 2020
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ
DIVISIONE 5
Attivazione della formazione a distanza nei corsi per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e viaggiatori su strada nella fase di emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298.
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti 5 novembre 1987 n. 508, di attuazione della Direttiva CEE n. 561 del 12 novembre 1974, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 198 del 16 maggio 1991 di attuazione della Direttiva CEE n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva CEE n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 di attuazione della Direttiva del CEE n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva CEE n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della Strada.
VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, Direzione Centrale III n. 4 del 12 febbraio 1996 e n. 13 del 18 marzo 1996 recanti disposizioni applicative rispettivamente dei predetti Decreti n. 198 del 16 maggio 1991 e n. 448 del 20 dicembre 1991.
VISTO il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 di attuazione della Direttiva n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 che modifica la Direttiva n. 96/22/CE del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per l’Autotrasporto di Persone e Cose n. 3 del 23 giugno 2006 e n. 5 del 9 novembre 2006, aventi ad oggetto disposizioni in materia di accesso alla professione autotrasporto di viaggiatori e di merci in conto terzi.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009.
VISTO il Decreto Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 291 del 25 novembre 2011 recante disposizioni di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009.
VISTO il Decreto Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 207 del 30 giugno 2012 di attuazione dell’art. 11, comma 6 bis del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125.
VISTO l’art. 1, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020.
VISTE le note prot. 7865 del 11 maggio 2020 e prot. 8716 del 25 maggio 2020 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità con le quali è stato chiesto alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici di esprimere un parere tecnico in relazione alla tecnologia da utilizzare per la formazione a distanza.
VISTA la nota prot. 3382 del 1 giugno 2020 con la quale la Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici ha reso il proprio parere.
CONSIDERATO che, sulla base degli elementi di conoscenza e valutazione forniti dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici con la predetta nota, la formazione a distanza può essere attivata per i corsi in argomento nella modalità sincrona e con lo strumento della videoconferenza.
DECRETA
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto integrano la disciplina relativa ai corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori citata in preambolo.
Articolo 2
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, è possibile svolgere l’attività formativa relativa ai corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori utilizzando lo strumento della formazione a distanza.
Articolo 3
1. Gli strumenti informatici per la formazione a distanza (FAD) devono corrispondere alla modalità sincrona ed avere le seguenti caratteristiche:
a) devono consentire la formazione attraverso gli strumenti di videoconferenza (con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori) e permettere la condivisione di documenti;
b) l’intero corso deve essere videoregistrato e la registrazione deve consentire l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
c) i docenti ed i partecipanti devono preventivamente essere identificati mediante acquisizione di copia del documento di identità e del codice fiscale e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico, mediante il quale accedere alla piattaforma della videoconferenza;
d) i docenti abilitati devono creare un'area personale dedicata alla formazione, fruibile online dagli utenti abilitati;
e) le registrazioni delle predette verifiche devono essere acquisite ed archiviate;
Articolo 4
1. La richiesta dell’autorizzazione per lo svolgimento del corso deve contenere l’indicazione che il corso stesso è svolto tramite la formazione a distanza sincrona, specificando quale piattaforma è utilizzata, che essa corrisponde alle caratteristiche indicate nell’art. 3 ed indicando la sede ove è generata la formazione.
2. L’autorizzazione rilasciata allo svolgimento del corso nella modalità a distanza contiene un codice identificativo del corso (CIC) che deve essere visibile nelle videoconferenze, compresa la registrazione, e deve essere riportato nelle verifiche delle presenze e nelle relative registrazioni.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5, in assenza delle informazioni previste dal presente articolo, il corso non può essere autorizzato.
Articolo 5
1. La copia del documento di identità e del codice fiscale dei docenti e dei partecipanti, nonché le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche delle presenze devono essere archiviate in appositi hard disk e nel “cloud”, conservate per almeno tre anni e messe a disposizione, anche mediante appositi supporti informatici, su richiesta dell’Amministrazione.
2. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo e di quelle del comma 2 dell’art. 4 comporta la revoca dell’autorizzazione all’ente di formazione per lo svolgimento dei corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori.
Articolo 6
1. La relazione di fine corso deve illustrare le modalità in cui si è svolta la formazione a distanza, specificando gli strumenti attraverso i quali sono state attivate le verifiche periodiche delle presenze, su quali hard disk sono archiviate le registrazioni ed ove questi sono conservati.
2. Il responsabile del corso deve produrre all’Amministrazione unitamente alla documentazione di fine corso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i cui contenuti sono individuati nel facsimile allegato al presente decreto.
Articolo 7
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Cinelli
Vedi anche: