Circolare - 15/01/2014 - Prot. n. 341 - Art. 126-bis CdS
OGGETTO: Art. 126-bis del Codice della Strada. Accertamento contemporaneo di più violazione e decurtazione punti.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio polizia stradale
Prot. n. 300/A/341/14/109/55
Roma, 15 gennaio 2014
OGGETTO: Art. 126-bis del Codice della Strada. Accertamento contemporaneo di più violazione e decurtazione punti.
È stato chiesto a questa Direzione di esprimere un parere in ordine all'interpretazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 126 bis C.d.S. secondo cui, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti complessivi, a meno che fra le violazioni accertate sia prevista l'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida; in particolare, è stato chiesto di conoscere se il predetto limite può essere superato anche in caso di violazioni che prevedono la sospensione della patente solo in caso di recidiva, a prescindere dal verificarsi dei presupposti che consentono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
In proposito si rappresenta che la questione, per evidente analogia di contenuto e di motivazioni, può trovare soluzione facendo riferimento alla medesima chiave ermeneutica utilizzata per le disposizioni del comma 2 dell'art. 202 C.d.S. in materia di esclusione del beneficio del pagamento scontato del 30%. È evidente, infatti, che l'esclusione del cumulo materiale dei punti in caso contemporaneo accertamento di più violazioni che prevedono decurtazione di punti, sia riferibile unicamente ai casi in cui la sospensione della patente possa essere disposta effettivamente a seguito dell'accertamento della violazione.
Si tratta, perciò, dei casi di sospensione immediata della patente e non già di quelle ipotesi in cui la misura consegue alla seconda violazione. In queste ipotesi, il cumulo materiale dei punti può essere disposto solo qualora sia noto all'operatore di polizia che ha accertato la violazione che esistono i presupposti che giustificano l'applicazione della sanzione accessoria, cioè che sia stata commessa, nel biennio precedente, analoga violazione, già definita. Il limite di 15 punti, infatti, può essere superato solo in occasione della seconda violazione dalla quale consegue la sospensione immediata della patente.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno