Circolare - 13/12/2013 - Prot. n. 29157 - Cabotaggio
OGGETTO: Trasporti di cabotaggio - Regolamento (CE) n. 1072/2009 - applicabilità delle norme relative al cabotaggio ai veicoli non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/9348/13/108/13/1
Roma, 13 dicembre 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 29157 R.U.
Roma, 13 dicembre 2013
OGGETTO: Trasporti di cabotaggio - Regolamento (CE) n. 1072/2009 - applicabilità delle norme relative al cabotaggio ai veicoli non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento.
Sono stati posti vari quesiti in ordine all'applicabilità delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (di seguito denominato Regolamento), in materia di trasporti di cabotaggio, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, operando nel territorio di uno Stato ospitante con veicoli per i quali - a norma dell'articolo 1, comma 5, del predetto Regolamento - non è richiesta la Licenza Comunitaria e che sono pertanto esentati da ogni autorizzazione di trasporto.
Al riguardo, facendo anche seguito alla circolare congiunta del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 e del Ministero dei Trasporti prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 - di cui si allega copia per pronta consultazione - con la quale sono state, tra l'altro, dettate le disposizioni attuative per l'applicazione dell'articolo 46 bis della Legge 6 giugno 1974, n. 298 recante sanzioni in materia di violazioni delle regole del cabotaggio stradale, ed al fine di assicurare un'uniformità di orientamento interpretativo su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno chiarire quali siano gli ambiti e la portata delle esenzioni relative ai veicoli di cui al predetto articolo 1, comma 5, del Regolamento in relazione all'attività di cabotaggio eventualmente da questi svolta.
L'attività di "Cabotaggio" si concretizza nello svolgimento - a titolo temporaneo e per un numero limitato di viaggi - dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi da parte di un vettore stabilito in uno Stato membro della UE ovvero aderente allo spazio economico europeo (SEE), sul territorio di un altro Paese c.d. "ospitante".
Tale attività è disciplinata, come si è detto, dagli articoli 8 e 9 del Regolamento che ne definisce struttura, limiti e condizioni.
In particolare, con riferimento ai soggetti abilitati allo svolgimento dei trasporti di cabotaggio, il Regolamento prevede all'articolo 8, comma 1, che: "qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria - omissis - è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio."
Sempre l'articolo 8, in relazione ai trasporti di cabotaggio svolti con veicoli esenti dalla licenza comunitaria ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento, distingue quali di questi trasporti debbano comunque essere assoggettati alla disciplina specifica del cabotaggio (comma 5) e quali trasporti debbano essere ritenuti del tutto esenti dalla disciplina stessa (comma 6).
Il comma 5 dell'articolo 8 del Regolamento dispone che: "Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria."
Da tale previsione normativa discende che l'attività di autotrasporto di cabotaggio riferita a:
a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate
può essere svolta alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli e i limiti stabiliti per i vettori muniti di licenza comunitaria e, pertanto, i vettori che esercitano l'attività di autotrasporto di cui ai punti precedenti, potranno svolgere trasporti di cabotaggio esclusivamente nei limiti temporali e numerici previsti dall'articolo 8 comma 2 del Regolamento e dovranno recare a bordo dei veicoli la documentazione idonea a comprovare il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio successivamente effettuato, secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 3 del Regolamento stesso.
La violazione delle predette condizioni è sanzionata a norma dell'articolo 46 bis della legge 6 giugno 1974 n. 298.
Infine, per ciò che attiene ai trasporti liberalizzati dal Regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere:
d) trasporti in conto proprio;
e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturale;
questi, a norma dell'articolo 8, comma 6 del Regolamento non sono soggetti ad alcuna restrizione e, pertanto, per tali ultimi tipi di trasporto - ed esclusivamente per questi - non operano le condizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento.
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente, curandone in particolar modo l'inoltro ai comandi delle Polizie locali.
IL DIRETTORE CENTRALEIL DIRETTORE GENERALE
Giuffrè
Dott. Enrico Finocchi