Decreto Ministero dei Trasporti - 14/02/2014 - Macchine agricole e operatrici adattate per titolari di patenti speciali
OGGETTO: Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali.
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14/02/2014
(G.U. 15/04/2014 n. 88)
Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate dai titolari di patenti speciali.
Articolo 1
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici con adattamenti del veicolo ovvero con necessità di utilizzo di protesi o di ortesi
1. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice della strada, e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della strada, escluse quelle eccezionali, possono essere condotte da soggetti titolari della patente della categoria B speciale con minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi dell'art. 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle prescrizioni imposte a detti soggetti dalla commissione medica locale in sede di accertamento sanitario per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida.
2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi protesici o ortesici prescritti ai conducenti minorati o mutilati di cui al comma precedente, debbono vicariare i comandi originari. Gli adattamenti del veicolo sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell'art. 327, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Articolo 2
Guida delle macchine agricole da parte di soggetti minorati o mutilati, senza obbligo di adattamento del veicolo
1. Le macchine agricole, indicate all'art. 124, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere guidate dai titolari della patente della categoria A1 speciale, purchè affetti dalle sole minorazioni dell'udito a norma dell'art. 326 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.