Vitelli e corsi CQC: "Fermi tutti"
Ieri 29 maggio 2014 è stata emanata l'ulteriore circolare n. 12028 di spiegazione al Decreto del 20 settembre 2013 (pubblicato nella G.U. solo in data 20 maggio 2014) per chiarire ulteriori dettagli e soprattutto fermare i furbi.
Non si spiega diversamente il cambio di rotta impostato in quest'ultima circolare che riporta: “Le norme del D.M. 20 settembre 2013 si applicano ai corsi avviati a far data 3 giugno 2014, di conseguenza, i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica che hanno avuto inizio entro tale data continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del D.M. 16 ottobre 2009 che, in ogni caso, cesserà la sua efficacia il 4 giugno 2015”.
Ricordiamo invece che nel decreto si scriveva: “Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica, per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1 (cioè 4 giugno 2014, n.d.r.) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3".
La distinzione è piuttosto importante: un conto è l'avvio dei corsi, ed un conto è la dichiarazione di avvio. Dunque, fermi tutti e palla al centro.
Per tutti i corsi avviati a partire dal 4 giugno si dovranno rispettare le nuove regole, tra cui quella che prevede la presenza obbligatoria in aula del docente di riferimento della materia per tutte le ore.
Questo vuol dire che, nelle ore di pertinenza ad esempio del medico, nei corsi di formazione periodica, il medico deve a tutti gli effetti essere presente.
Ricordiamo che il Decreto ha "allargato" le specializzazioni possibili per questa figura professionale, che adesso può anche essere reclutata tra gli specialisti in igiene e medicina preventiva.
Non si scappa: i corsi devono essere realmente utili ai professionisti e non possono essere organizzati semplicemente infilando una videocassetta nel televisore...il messaggio sembra chiaro. Se si dovranno pagare specialisti per tenere lezione, il costo del corso dovrà per forza di cose aumentare, ma a vantaggio della qualità, dell'utilità del corso stesso.
Per quanto riguarda tutti i corsi già avviati ed in essere, sono comunque già da applicare (dal 20 maggio) le nuove regole che impongono di recuperare le ore di assenze superiori a 3 e inferiori a 10 con lezioni specifiche sulle materie perse.
La circolare 12028 chiarisce (ma era intuibile) che vista la proroga al 31 dicembre 2014 dell'obbligo dei nuovi veicoli, fino a quella data si potranno utilizzare veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole anche aventi sede anche in province differenti.
Un altro punto che è stato chiarito (ma era ugualmente intuibile) è che “il responsabile del corso ...può essere individuato in un soggetto da questi delegato; tra i soggetti delegati può essere compreso anche un docente del corso stesso”.
Chiarita anche l'espressione “giorni lavorativi liberi” che aveva lasciato perplesso più di un operatore (la comunicazione di avvio deve essere inoltrata entro 3 giorni lavorativi liberi, riporta il Decreto). Riportiamo la spiegazione presente nella circolare:
“Per “tre giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi)”.
“Dies a quo non computatur in termino” è una locuzione latina utilizzata nel campo del diritto per indicare che, nello stabilire un termine temporale, non si deve mai computare il giorno iniziale dal quale il termine comincia a decorrere. Dunque, se io dico che la comunicazione va effettuata entro 3 giorni lavorativi, vuol dire che questi 3 giorni partono dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata effettuata.
Un'altra notizia importante e positiva per gli utenti, è che i candidati alla patente C di età inferiore ai 21 anni e i candidati alla patente D di età inferiore ai 24 anni, possono procedere a ri-presentare l'istanza per conseguire la patente in deroga ai limiti di età (visto che finalmente è uscito il Decreto) senza dover rifare il certificato medico.
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"CQC: "Fermi tutti"
ma manca una cosa:
fermi tutti è una rapina...
fermi tutti è arrivata la polizia...
poveri noi....
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