Decreto Ministero dei Trasporti - 20/09/2013 - Procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC
OGGETTO: Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.
Modificato dal DPR n. 141 del 25/07/2017
Modificato dal Decreto del 5/7/2019
(GU Serie Generale n.115 del 20-5-2014)
DECRETO 20 settembre 2013
Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;
Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009»;
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2011, n. 192, e 5 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2012, n. 57, recanti modifiche al citato decreto del 16 ottobre 2009;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, ed in particolare il punto 12 del preambolo e l'art. 16, ai sensi dei quali, nei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE, è da prevedersi una specifica formazione in merito alle esigenze del trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, coerenti con la nuova disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19, comma 5-bis e 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato;
Considerata altresì l'esigenza di dettare specifiche disposizioni, al fine di integrare i contenuti della formazione dei conducenti adibiti al trasporto professionale di persone, con le previsioni di cui al summenzionato regolamento (UE) n. 181/2011;
Ritenuto quindi opportuno procedere all'emanazione di un nuovo, unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, reca disposizioni in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati ad erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;
b) programma dei corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
c) criteri per lo svolgimento dei predetti corsi;
d) procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
e) attività di ispezione e vigilanza sui soggetti erogatori dei corsi.
Art. 2
Soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica
1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica, dei conducenti che effettuano professionalmente l'attività di autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
3. Possono altresì svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'art. 4, comma 3.
Art. 3
Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica da parte delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l'adesione ad un consorzio. I predetti soggetti devono inoltre dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e di specifico titolo acquisito presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
d2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla Direzione Generale Territoriale competente, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. La Direzione Generale Territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, da presentarsi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica, previo assolvimento dell'imposta di bollo, il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui all'allegato 2, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale competente almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi, ai fini dell'aggiornamento del nulla osta. Nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da parte dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, non è sospesa l'attività didattica.
3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola, che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola è responsabile ai sensi dell'art. 15, comma 2, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo stesso demandata. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi da 1 a 5.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.
Art. 4
Criteri per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole
1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonchè articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Gli enti di cui al comma 1 possono essere autorizzati anche a svolgere solo corsi di formazione periodica, per la carta di qualificazione del conducente afferente allo specifico settore, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 5.
3. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità, possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 5.
4. L'autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del corso, ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del corso: in tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 10, comma 7.
5. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione Generale per la Motorizzazione, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 3 ovvero agli allegati 4 e 5, a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di enti o aziende di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.
6. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e di specifico titolo acquisito presso un ente di formazione, e che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di merci;
d2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
7. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici ai sensi del comma 4, non ha l'obbligo di avvalersi dell'istruttore di guida di cui al comma 6, lettera b).
8. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono dimostrare di avvalersi delle figure professionali di cui al comma 6, con esclusione dell'istruttore di guida di cui alla lettera b) dello stesso comma.
9. La Direzione Generale per la Motorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, da presentarsi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilascia all'ente, previo assolvimento dell'imposta di bollo, l'autorizzazione per l'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui all'allegato 2, che va inoltrato alla predetta Direzione Generale almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione. Nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche, da parte dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, non è sospesa l'attività didattica.
Art. 5
Locali ed attrezzature
1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità almeno di:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq 25 dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnate e di posti a sedere per gli allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato nel precedente periodo. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula e posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici, conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto, ai relativi corsi possono partecipare solo i dipendenti dell'impresa stessa.
3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
4. In luogo del materiale didattico di cui al comma 3, l'insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto in conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso, di cui all'art. 10, comma 1. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
5. I soggetti di cui all'art. 3 dichiarano di disporre, in qualità di autoscuole o centri di istruzione automobilistica che svolgono la formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
6. Gli enti di cui all'art. 4, comma 1, devono disporre di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti:
a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, e successive modificazioni, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i medesimi enti devono indicare, nella richiesta di cui all'art. 4, comma 6, i numeri di targa dei veicoli in disponibilità.
Art. 6
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, i docenti hanno cura di trattare i diversi argomenti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14, con particolare riferimento alla tipologia del settore di trasporto per la quale gli allievi chiedono la formazione. I docenti hanno in ogni caso cura di richiamare l'attenzione degli allievi stessi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana e valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano.
Art. 7
Programma dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C1, C1E, C o CE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D1, D1E, D o DE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
2. Fermo restando il requisito anagrafico di cui all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica di cui all'art. 3, è condizione minima il possesso della patente di guida almeno della categoria B.
In tale ipotesi, prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida, è condizione minima il possesso:
a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, svolto da un ente autorizzato di cui all'art. 4, comma 1, è condizione minima il possesso della patente di guida almeno della categoria:
a) C1 o C1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;
b) C o CE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;
c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni;
d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose a seguito di un corso di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni.
4. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma teorico, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (25 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b) la parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
c) la parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del corso pratico, è la seguente:
a.1) guida in autostrada (2 ore);
a.2) guida notturna (2 ore);
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);
a.5) montaggio catene da neve (2 ore);
a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore);
b) la parte specialistica del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, è la seguente:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora);
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
b.4) uso degli estintori (1 ora);
c) la parte specialistica del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
6. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 5, punti a.1), a.2), a.7), a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 5, punti a.7), a.8), b.3) e c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214.
8. In alternativa a quanto previsto dal comma 7, otto ore di guida, tra quelle di cui al comma 5, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo si cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
9. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di diciotto relative alla parte comune del corso, e non più di dieci relative alla parte specialistica. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a quanto previsto dal primo periodo, ma non superiore a trentasei per la parte di corso comune ed a venti per quella specialistica, recupera entro due mesi dalla fine del corso di qualificazione iniziale ordinaria, le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a quanto previsto dai precedenti periodi, ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
10. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5.
Art. 8
Programma dei corsi di qualificazione iniziale accelerata
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C1, C1E, C o CE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D1 D1E, D o DE, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 2 e 3.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma teorico, si articola in dieci moduli ed è la seguente:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (7 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (13 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (5 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b) la parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, è la seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
c) la parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (12 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).
3. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte specialistica dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma pratico, è la seguente:
a.1) guida in autostrada (1 ora);
a.2) guida notturna (1 ora);
a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);
a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
a.7) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore);
b) la parte specialistica del programma della pratica, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:
b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);
b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
b.3) uso degli estintori (30 minuti);
b.4) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (30 minuti);
c) la parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è la seguente:
c.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
c.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
4. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6), a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e c.3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 7 comma 3, le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui al comma 3, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella del veicolo si cui si svolgono le esercitazioni di guida. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, ultimo periodo.
7. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui non più di cinque ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a quattordici e non superiore a ventotto recupera, entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale accelerata, le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
8. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5.
Art. 9
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa al trasporto di cose, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di qualificazione iniziale accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci e non superiore a venti nel corso di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero superiore a cinque e non superiore a dieci nel corso di qualificazione iniziale accelerata, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di qualificazione iniziale ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di qualificazione iniziale, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore, frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 5, lettera a) e lettera b) o c), se seguono un corso di qualificazione iniziale ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) e lettera b) o c), se seguono un corso di qualificazione iniziale accelerata. Qualora il corso di qualificazione iniziale sia di tipo ordinario, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, diciotto ore di assenza: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a diciotto e non superiore trentasei, recupera entro due mesi dalla fine del corso di qualificazione le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei predetti limiti. Qualora il corso di qualificazione iniziale sia di tipo accelerato, alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, nove ore di assenza: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a nove e non superiore diciotto, recupera entro un mese dalla fine del corso di qualificazione le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei predetti limiti. Alle lezione del corso pratico non sono consentite assenze: ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di merci nonchè di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo e le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 5.
6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 7 e 8, se trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6, se trattasi di qualificazione iniziale accelerata.
Art. 10
Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale
1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, comunicano alla Direzione Generale Territoriale e all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'art. 7, comma 8, ed art. 8, comma 6, nonchè il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, che non rientri nelle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 9, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto ufficio della motorizzazione, unitamente ai documenti giustificativi del caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal caso alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dallo stesso responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono esplicitati le situazioni di indisponibilità e le motivazioni.
2. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia della parte teorica che di quella pratica del corso, hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni della parte teorica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.
4. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 6. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, è iscritto nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
5. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 7, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del corso comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni relative rispettivamente alla parte di corso specialistico per la formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza è annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre. Entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna rilevazione delle assenze, il responsabile del corso trasmette all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, con le modalità che saranno indicate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio della motorizzazione competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni. Con proprio provvedimento, la Direzione Generale per la Motorizzazione può dettare ulteriori istruzioni per la rilevazione delle presenze, anche relative alle ore di esercitazione di guida o comunque svolte, nei casi consentiti, fuori sede.
6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente di cui all'art. 4, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'ufficio della motorizzazione competente, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 8, recante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di dodici mesi dalla stessa.
7. Qualora l'autorizzazione agli enti di cui all'art. 4, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del corso di qualificazione, la comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso corso. Il responsabile del corso è individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'art. 8 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso. Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche.
L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso siano riscontrate irregolarità nel corso ai sensi dell'art. 15, comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3 dello stesso art. 15, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.
Art. 11
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità, e consiste in due prove. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio della motorizzazione dell'attestato di frequenza del corso stesso. (Abrogato)6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici della motorizzazione, da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all'art. 10, comma 6.
8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP, conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all'ufficio della motorizzazione all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida corrispondente all'autorizzazione ad esercitarsi alla guida posseduta: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria presupposta dalla carta di qualificazione del conducente posseduta e comprovata dal CAP, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
Art. 11
Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità.
Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1.
Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio Motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.
6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell'attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito.
8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente, già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale "95" seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP, conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all'ufficio Motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale "95" seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC.
10. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
11. Al momento della prova d'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.
Art. 12
Tipi di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida
1. Il soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose consegue un'abilitazione alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici di cui all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
a) senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o c), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ed ha superato il relativo esame;
b) limitata a veicoli di categoria C1 o C1E, ovvero C o CE di massa massima autorizzata non superiore a 7, 5 t, fino al compimento dei ventuno anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ed ha superato il relativo esame.
2. Il soggetto che ha conseguito una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone consegue un'abilitazione alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta o, nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici di cui all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
a) senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 3, lettere c) o d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ed ha superato il relativo esame;
b) limitata a veicoli di categoria D1 o D1E, ovvero D o DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, fino al compimento dei ventitre anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) o b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, ed ha superato il relativo esame.
3. Le limitazioni di cui al comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), fino al limite di età ivi previsto, si applicano anche all'attività di guida non professionale, qualora il conducente, titolare di carta di qualificazione, abbia conseguito una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici di cui all'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 13
Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica
1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte specialistica dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
a.3) conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico in possesso di una delle specializzazioni richieste per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale;
b) la parte specialistica del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, per la quale il docente è un esperto in materia di organizzazione aziendale, o una figura allo stesso equiparata, in possesso dei requisiti già richiesti per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale, è la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose;
c) la parte specialistica di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, per la quale il docente è un esperto in materia di organizzazione aziendale, o una figura allo stesso equiparata, in possesso dei requisiti già richiesti per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale, è la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011;
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.
2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia.
3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
4. Il docente può utilizzare i supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal responsabile del corso, fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore per ciascuno di essi all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell'effettivo apprendimento degli argomenti trattati. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
5. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3 comunicano alla Direzione Generale Territoriale ed all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, secondo terzo e quarto periodo.
6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15.
7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 10. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso può essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze, ai sensi del comma 9.
8. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 11, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di corso comune ad entrambi i tipi di abilitazione, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di corso specialistico per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
9. Alle lezioni del corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del relativo corso, conforme all'allegato 12, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, recupera interamente, entro un mese dalla fine del corso stesso, le ore di frequenza delle lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza. L'allievo che è assente per un numero di ore superiore a dieci, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica. Le lezioni di recupero si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
10. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà essere previsto che la disciplina dei corsi di formazione periodica, di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, sia articolata su ciascun modulo.
11. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica:
a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;
b) entro un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio del predetto attestato è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci;
c) oltre il periodo di due anni di cui alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di qualificazione del conducente, è necessario sostenere, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.
Art. 14
Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana
1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia:
a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione di cui alla lettera a) o svolgano, nel territorio nazionale, l'attività professionale di trasporto di persone o cose.
2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità, corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 15
Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
1. Gli uffici della motorizzazione e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonchè lo svolgimento regolare dei corsi. In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale.
2. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'ufficio della motorizzazione invia il verbale e documentata relazione rispettivamente alla Direzione Generale Territoriale ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, nell'ambito delle proprie competenze, emanano atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso, la Direzione Generale per la Motorizzazione emanano provvedimento di sospensione, rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarità.
3. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'art. 3, o dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica di cui all'art. 3, ovvero dell'ente o dell'azienda di cui rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4. Nel verbale è assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, l'ufficio della motorizzazione invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, rispettivamente alla competente Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale per la Motorizzazione. Questi ultimi, valutati i documenti, se del caso emanano provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.
4. Qualora, all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata anche la responsabilità dell'allievo, l'ufficio della motorizzazione ne dispone la cancellazione dal registro di iscrizione.
5. Qualora i soggetti di cui agli articoli 3 e 4, commi 1, 2 e 3, siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 3, la Direzione Generale Territoriale o, se del caso, la Direzione Generale per la Motorizzazione, emettono provvedimento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli uffici della motorizzazione possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell'effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 5, quarto periodo, quale applicabile anche ai sensi dell'art. 13, comma 8. Nel caso di accertate irregolarità, i predetti uffici trasmettono documentata relazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione, o se trattasi di soggetti autorizzati, alla Direzione Generale Territoriale competente, che, assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni, emettono provvedimento di sospensione del nulla osta o dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni ad un mese. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 16
Disposizioni transitorie
1. Ai corsi di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, ai corsi di integrazione ed ai corsi di formazione periodica, per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore di cui all'art. 17, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. Ai corsi di formazione periodica di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, dal primo al quarto periodo: in tal caso, i soggetti erogatori di tali corsi comunicano, agli uffici competenti ai sensi del comma 5 del citato art. 13, il calendario delle lezioni di recupero delle assenze prima dell'avvio delle stesse.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e dell'art. 4, comma 6, lettere c) e d), i soggetti erogatori dei corsi, già titolari di nulla osta o di autorizzazione, provvedono a richiederne l'aggiornamento. Si applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 3, comma 2, terzo e quarto periodo ed all'art. 4, comma 9, terzo e quarto periodo.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13, comma 11, e 16, commi 2 e 3, che entrano in vigore il giorno successivo.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2013
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 279.
Allegato 1 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 2 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 3 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 4 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 5 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 6 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 7 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 8 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 9 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 10 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 11 al Decreto del 20/09/2013
Allegato 12 al Decreto del 20/09/2013
Vedi anche: