Circolare - 03/04/2014 - Prot. n. 7787 - CQC formazione iniziale e periodica
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 - istruzioni operative.
ABROGATA dalla circolare n. 18559 del 07/06/2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 7787
Roma, 3 aprile 2014
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 - istruzioni operative.
INDICE
PREMESSE:
A) Il diritto comunitario
a.1) Ambito di applicazione
a.2) CAP comprovante la qualificazione iniziale e la formazione periodica e riconoscimento reciproco dei CAP
B) Il decreto legislativo 21 dicembre 2005, n. 286 come modificato, da ultimo, dal capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.
b.1) titolari di patente italiana
b.2) titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE
b.3) titolari di patente rilasciata da uno stato UE o SEE
C) I decreti applicativi
1. Ambito di applicazione
2. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la qualificazione professionale di tipo CQC
3. Rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione
3.1 procedure di valutazione dell'equipollenza delle patenti di guida rilasciate da stati extra UE o extra SEE
3.2 Documentazione da esibire
3.3 Procedure di rilascio
3.4 Disposizioni particolari per il primo rilascio della CQC formato card per documentazione a soggetti titolari di patente rilasciata da stato extra UE o extra SEE
3.5 Patenti rilasciate da stati extra UE o extra SEE convertibili in Italia ma con i relativi accordi in fase di aggiornamento
4. Conversione della carta di qualificazione del conducente
5. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
5.1 Duplicato per: A) deterioramento, B) distruzione, sottrazione o smarrimento
5.2 Variazione del numero della patente presupposta.
6. Rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC a seguito di corso di qualificazione iniziale ed esame
6.1 Luogo della qualificazione iniziale
6.2 Requisiti dei soggetti erogatori dei corsi di qualificazione iniziale
6.2.1 Requisiti soggettivi
6.2.2 Corpo docente
6.2.3 Locali
6.2.4 Materiale didattico
6.2.5 Dotazione veicolare
6.2.6 Modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature
6.3 Limite anagrafico e tipologia di corso di qualificazione iniziale
6.3.1 Requisiti minimi per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica
6.3.2 Requisiti minimi per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale presso un ente di formazione dell'autotrasporto
6.4 Programma dei corsi di qualificazione iniziale
6.4.1 Programma del corso di qualificazione iniziale ordinario
6.4.2 Programma del corso di qualificazione iniziale accelerato
6.4.3 Programma del corso di qualificazione iniziale di integrazione per titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per diversa tipologia di trasporto
6.4.4 Programma del corso di qualificazione iniziale per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore
6.5 Disciplina dello svolgimento dei corsi
6.5.1 Il responsabile del corso
6.5.2 Variazioni dei dati comunicati
6.5.3 Durata giornaliera delle lezioni
6.5.4 Registri e rilevazione delle presenze
6.5.5 Compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi
6.6 Regime delle assenze nei corsi di qualificazione iniziale, ordinaria e accelerati
6.6.1 Regime delle assenze nei corsi di qualificazione iniziale di integrazione per titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per diversa tipologia di trasporto
6.6.2 Regime delle assenze nei corsi di qualificazione iniziale di integrazione per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore che intendono conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore
6.6.3 Regime delle assenze nei di qualificazione iniziale di integrazione per titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore dell'altra tipologia
6.6.4 Disposizioni applicabili alle lezioni di recupero
6.7 Attestato di frequenza
6.8 Esame
6.9 Rilascio del documento comprovante l'esito positivo dell'esame
6.9.1 Tipi di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida - codice 107
7. Rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC - corsi di formazione periodica
7.1 Luogo e tempo della formazione periodica
7.2 Requisiti dei soggetti erogatori dei corsi di formazione periodica
7.2.1 Requisiti soggettivi
7.2.2 Corpo docenti
7.2.3 Locali
7.2.4 Materiale didattico
7.3 Programma dei corsi di formazione periodica
7.4 Disciplina dello svolgimento dei corsi
7.4.1 Il responsabile del corso
7.4.2 Variazione dei dati comunicati
7.4.3 Durata giornaliera delle lezioni
7.4.4 Registri e rilevazione delle presenze
7.4.5 Compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi
7.4.6 Regime delle assenze nei corsi di formazione periodica
7.5 Rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità dell'abilitazione professionale di tipo CQC
8. Entrata in vigore del DM 20 settembre 2013 e disposizioni transitorie
9. Gestione dei punti della qualificazione professionale di tipo CQC, degli esami di revisione e della revoca
9.1 Gestione del punteggio
9.1.1 Esame di revisione
9.2 Corsi per il recupero punti della qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB
9.2.1 Soggetti erogatori dei corsi
9.2.2 Svolgimento dei corsi
9.2.3 Frequenza dei corsi
9.2.4 Programmi dei corsi
10. Attività di verifica sui corsi di qualificazione iniziale, formazione periodica e recupero punti
10.1 Verifica della persistenza dei requisiti
10.2 Verifica del regolare svolgimento dei corsi
10.3 Atti seguenti al termine dell'ispezione
È in corso di pubblicazione il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi» (di seguito DM 20 settembre 2013).
Al fine di favorire la puntuale applicazione delle relative disposizioni, la presente circolare ne anticipa i contenuti.
Peraltro, poiché il predetto DM 20 settembre 2013 riscrive integralmente la disciplina già posta dal precedente DM 16 ottobre 2009, la presente circolare - nell'intento di offrire una sorta di testo unico sull'argomento della qualificazione professionale di tipo CQC - sostituisce integralmente la precedente circolare prot. n. 85349 del 22.10.2010.
PREMESSE:
A) IL DIRITTO COMUNITARIO
Come è noto, la direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale, e di una formazione periodica ogni 5 anni, lo svolgimento nell'ambito dei Paesi UE e SEE, dell'attività professionale di trasporto:
• di persone, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria D1, a decorrere dal 9 settembre 2008;
• di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria C1, a decorrere dal 9 settembre 2009.
A.1) AMBITO DI APPLICAZIONE
La direttiva si applica all'attività di guida professionale dei conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE:
a) titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE;
b) titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti da un'impresa stabilita in uno Stato membro.
Dunque ai soggetti summenzionati è stato richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale trasporto di persone o cose nell'ambito dei Paesi dell'UE o dello SEE.
Luogo della qualificazione iniziale - Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/59/CE, i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato membro acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza normale; i conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub lettera b)) acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro. A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l'art. 4 della medesima direttiva prevede le ipotesi in cui la qualificazione iniziale possa essere riconosciuta a conducenti che già esercitavano l'attività alla data del 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone e alla data del 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose.
A.2) CAP COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC
L'art. 6 della direttiva 2003/59/CE richiede che gli Stati membri rilascino, a seguito dell'esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di tipo ordinario o accelerato.
L'art. 8 della stessa direttiva prevede altresì che gli Stati membri rilascino, al termine della formazione periodica, un CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art. 4.
Infine, l'art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la qualificazione iniziale o la formazione periodica, gli Stati membri comprovino l'acquisizione dell'una o dell'altra attraverso l'apposizione - in corrispondenza di una delle seguenti categorie di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone - del codice UE 95
• sulla patente di guida posseduta;
• sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme all'allegato II della direttiva stessa.
Infine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra SEE, la qualificazione iniziale e la formazione periodica:
• del trasporto di cose può essere comprovata dal possesso dell'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 1072/2009, che ha sostituito il regolamento 484/2002;
• del trasporto di persone può essere comprovata dal certificato rilasciato dallo Stato di formazione, a cui altro/i Stato/i membro/i riconosce/ono, a condizione di reciprocità, validità sul proprio territorio.
B) RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE.
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni: ultimo intervento di modifica è, come è noto, quello di cui al Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni integrative del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo n. 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri».
È altresì noto che la legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita l'iniziale delega per il recepimento della citata direttiva 2003/59/CE, prevede in particolare all'art. 2, co. 1, lett. d), l'«introduzione di una normativa di coordinamento» fra i principi della direttiva stessa ed il sistema della patente a punti.
B.1) TITOLARI DI PATENTE ITALIANA
Nell'ordinamento interno, la qualificazione professionale di tipo CQC - configurata come abilitazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e/o cose - si lega imprescindibilmente all'attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori rispetto a quelli attribuiti sulla patente di guida posseduta dal conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC.
Al fine di comprovare detta qualificazione professionale e, conseguentemente, la titolarità di venti punti aggiuntivi - in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti, dovessero dotarsi di un apposito documento, ovvero di una CQC formato card, attraverso un'apposita procedura di rilascio esperibile entro e non oltre lo scadere del quinto anno dalle predette date (cd. «rilascio per documentazione», ovvero per mera esibizione documentale della patente posseduta).
L'esperienza dei primi anni di applicazione di tale disciplina ha portato poi ad una successiva riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 2 del 2013, il quale dispone che il titolare di patente di guida italiana comprova il conseguimento della qualificazione iniziale di tipo CQC, ovvero il suo rinnovo di validità, a seguito di un corso di formazione periodica, attraverso l'apposizione, sul duplicato della patente di guida posseduta ed in corrispondenza della categoria di patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita o rinnovata, del codice UE 95, seguito dalla data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica (di seguito «patenteCQC»).
B.2) TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO EXTRA UE O EXTRA SEE
L'obbligo dell'acquisizione della CQC formato card per documentazione è stato imposto anche ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE che potevano - e limitatamente alla qualificazione CQC per trasporto di cose ancora possono - vantare diritti acquisiti se:
• sono dipendenti, in qualità di conducente, da un'impresa avente sede in Italia;
• sono in possesso di:
- una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria D1, D1E, D o DE conseguita entro il 9 settembre 2008. Possono così ottenere il rilascio di una CQC formato card per il trasporto di persone;
- una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria C1, C1E, C o CE, conseguita entro il 9 settembre 2009. Possono così ottenere il rilascio di una CQC formato card per il trasporto di cose.
B.3) TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO UE O SEE
Il d.lgv. n. 286 del 2005, con riferimento alla modalità con la quale i conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato membro comprovano l'acquisizione o il rinnovo della qualificazione professionale in parola, correttamente si limita a ribadire quanto già affermato in direttiva. Ne consegue che possono esercitare anche in Italia attività di trasporto professionale:
• di persone, i conducenti titolari:
- alla data del 9 settembre 2008 di una patente di categoria D1, D1E, D o DE rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE, oppure quelli per i quali tali Stati abbiano comprovato l'assolvimento degli specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o formazione periodica, a mezzo del rilascio di una CQC formato card o dell'apposizione del codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o formazione;
• di cose, i conducenti titolari:
- alla data del 9 settembre 2009 di una patente di categoria C1, C1E, C o CE rilasciata da uno Stato membro dell'UE o del SEE, oppure quelli per i quali di tali Stati abbia comprovato l'assolvimento degli specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o formazione periodica a mezzo del rilascio di una CQC formato card o dell'apposizione del codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o formazione;
Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una qualificazione comunque acquisita) - qualora interessati a godere del beneficio dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 126-bis del codice della strada nell'esercizio di attività di professionale - possono procedere al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ottenendo così rispettivamente una CQC formato card o una patenteCQC.
C) I DECRETI APPLICATIVI
In attuazione del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:
• con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina relativa ai corsi di qualificazione iniziale, ordinari ed accelerati, e di formazione periodica, di procedure d'esame, di soggetti erogatori dei corsi e procedure di ispezione e vigilanza. Il decreto attualmente vigente (DM 16 ottobre 2009) è interamente riscritto dall'emanando DM 20 settembre 2013;
• decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in materia di gestione dei punti attribuiti alla qualificazione professionale di tipo CQC ed al CAP di tipo KB. Il decreto attualmente vigente è il DD 22 ottobre 2010 recante «Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada»;
• decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente. Il decreto attualmente vigente è il DD 17 aprile 2013 recante «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC», come modificato dal DD 6 agosto 2013.
Tutto ciò premesso, si dispone quanto nella presente circolare e nei relativi allegati, che ne fanno parte integrante, e che ripropongono sostanzialmente quelli allegati al più volte citato DM 20 settembre 2013.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina della qualificazione professionale di tipo CQC si applica ai conducenti che effettuano trasporto professionale di persone o di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida rispettivamente almeno di categoria C1 e D1, in ambito UE o nello Spazio Economico Europeo.
2. CONDUCENTI ESENTATI DALL'OBBLIGO DI POSSEDERE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
Preliminarmente si ritiene utile sottolineare come si collochi naturalmente fuori dal campo di applicazione della disciplina in esame quell'attività di guida che non è ricompresa nell'art. 1 della direttiva 2003/59/CE la quale, lo si ricorda, si compone dei seguenti elementi:
• conducenti (titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o del SEE o da uno Stato terzo purché dipendenti da un'impresa stabilita in uno Stato membro);
• attività di trasporto professionale su strade all'interno dell'UE o dello SEE;
• attività di trasporto svolta su veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C o CE oppure di categoria D1, D1E, D o DE.
Coerentemente si esprime l'articolo 15 del d. lgv. n. 286 del 2005 che, definendo il campo di applicazione della disciplina nazionale, fa riferimento a titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l'attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extraUE o extra SEE, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.
Deve pertanto ritenersi che ove non ricorra uno di tali elementi, ed in specie ove non si tratti di trasporto professionale di merci o persone, si sia fuori dall'ambito di applicazione della disciplina in esame.
Ai sensi dell'art. 16 del d. lgv. n. 286 del 2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall'obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, in coerenza con quanto affermato in precedenza in tema di elementi che definiscono il campo di applicazione, va chiarito che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della qualificazione professionale di tipo CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP di tipo KD, a prescindere dal fatto che si tratti di uso proprio o attività esercitata in conto di terzi.
3. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DOCUMENTAZIONE
A salvaguardia dei diritti acquisiti, l'art. 17 del d. lgv. n. 286 del 2005 individua talune categorie di conducenti che possono ottenere il documento che comprova la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall'obbligo di frequentare corsi di qualificazione iniziale e di sostenere l'esame. Essi sono i conducenti che, per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone, erano già titolari, alla data del 9 settembre 2008:
• di patente di guida italiana di categoria D o DE e di CAP di tipo KD;
• di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'UE o dello SEE di categoria D1, D1E, D o DE;
• di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente di guida unionale di categoria D1, D1E, D o DE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano. Non è più richiesto in alcun modo di comprovare il possesso di un'abilitazione equivalente al CAP di tipo KD; per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose, erano già titolari, alla data del 9 settembre 2009:
• di patente di guida italiana di categoria C o CE;
• di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'UE o dello SEE di categoria C1, C1E, C o CE;
• di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente di guida unionale di categoria C1, C1E, C o CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.
In ogni caso, il termine ultimo per far valere un diritto acquisito ed ottenere un documento comprovante la qualificazione di tipo CQC per documentazione (cfr. DD. 19 aprile 2013):
• era la data del 9 settembre 2013, se utile per il trasporto di persone;
• è la data 9 settembre 2014, se utile per il trasporto di cose.
Il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC non può essere rilasciato qualora sia esibita una patente con validità scaduta (cfr. art. 22, co. 5, d. lgv. n. 286 del 2005).
3.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE
Gli UMC che ricevono, da parte del titolare di una patente non unionale, la richiesta di rilascio di una CQC formato card per il trasporto di cose e di persone effettuano direttamente la valutazione dell'equipollenza. A tal fine, la normale documentazione necessaria per dare definizione alla predetta richiesta, dovrà essere integrata, se del caso, da un'attestazione che consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali. Equipollenza:
1. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per trasporto di cose. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria C1, C1E, C o CE italiana e quindi unionale.
2. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per il trasporto di persone. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria D1, D1E, D o DE italiana e quindi unionale.
3. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie C1, C1E, C o CE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 1. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
4. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie D1, D1E, D o DE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 2. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
Nei primi due casi sopra citati e, dove ne occorra l'esibizione, anche nel terzo e quarto caso, l'attestazione integrativa relativa alla patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dovrà essere prodotta dall'interessato e può essere rilasciata:
• dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC: in tal caso si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 - comma 4 - del DPR n. 445 del 2000, le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati dagli utenti devono essere legalizzate a cura della Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del 7 giugno 1968);
• dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida, presentati al fine del rilascio della CQC;
• direttamente dall'autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC: in quest'ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato all'estero da autorità estera e da far valere in Italia, ai sensi dell'art. 33 - comma 2 - del DPR n. 445 del 2000, la firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell'utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.
3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
La richiesta di rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC «per documentazione» deve essere redatta sul:
• modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e B3);
• modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);
allegando:
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC).
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco. Si ricorda, per quel che concerne la fotografia, che la CQC formato card, non essendo per sua natura finalizzata a «consentire l'identificazione personale del titolare», non rientra nella definizione di «documento di riconoscimento» di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000; conseguentemente per l'emissione della stessa non è da richiedersi la legalizzazione della fotografia. Poiché, invece, la patente di guida è espressamente menzionata dal citato articolo 35, del d.P.R. n. 445 del 2000, come «documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità» - l'emissione della patente recante il codice unionale «95», richiede la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa.
Qualora la domanda sia presentata da conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa avente sede in Italia, devono altresì essere prodotte:
• una fotocopia della patente di guida estera;
• documentazione utile alla valutazione di equipollenza dei documenti rilasciati da Stati esteri. (cfr. paragrafo 3.1);
• un'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa, redatta dal legale rappresentante della stessa in conformità all'allegato 1 della presente circolare, ovvero l'attestato del conducente di cui al regolamento 1072/2009 che ha sostituito il regolamento 484/2002.
Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'UMC dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3.3 PROCEDURE DI RILASCIO
Al momento del rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, in favore di un conducente titolare di patente di guida italiana, deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare sia di patente di categoria C che D che di CAP di tipo KD, che ha richiesto il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione solo per il trasporto di persone, può entro e non oltre il 9 settembre 2014 richiedere per documentazione anche il rilascio di quello per il trasporto di cose. Il tal caso, il rilascio del nuovo documento comprovante entrambe le tipologie di abilitazione professionale di tipo CQC, è subordinato al ritiro di quello precedentemente emesso.
I documenti comprovanti la qualificazione iniziale di tipo CQC rilasciati per documentazione, scadono alla data del 9 settembre 2015 se per trasporto persone e del 9 settembre 2016 se per trasporto cose.
Si rammenta infine che non può in nessun caso essere accolta la richiesta di rilascio di un documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione su esibizione di una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida, qualora il soggetto titolare abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno.
3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC FORMATO CARD PER DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRA UE O EXTRA SEE
Il titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta, ai sensi dell'art. 135, co. 1, CDS, non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano.
In tal caso si procede come segue:
a) qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida - al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede di rilascio della CQC formato card secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta;
b) patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente conseguita, seguito dalla data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Tale procedimento è possibile anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione;
c) patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC, recante il codice UE 95, non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame. (cfr. paragrafo 7.1).
3.5 PATENTI RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE CONVERTIBILI IN ITALIA MA CON I RELATIVI ACCORDI IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Nel caso di richiesta di CQC, da parte di titolari di patenti extracomunitarie redatte su modelli diversi da quelli previsti negli Accordi in vigore e quindi non convertibili in Italia fino alla definizione dell'aggiornamento dell'Accordo di reciprocità in vigore, potrà essere rilasciata una CQC formato card con riferimento alla patente extracomunitaria, ove ovviamente ve ne siano tutti i presupposti e nel caso in cui il richiedente non sia residente in Italia da oltre un anno.
Quando la patente extracomunitaria potrà essere convertita e quindi, su richiesta dell'interessato, potrà essere rilasciata una patente italiana, si procede secondo le istruzioni di cui al paragrafo 3.4, lettera b).
Si rammenta che, attualmente, sono in fase di aggiornamento tutti gli accordi di reciprocità in vigore, essendo mutata, dal 19 gennaio 2013, la normativa unionale e quindi nazionale.
Potrebbe determinarsi dunque la situazione per cui gli accordi vigenti non contemplino la possibilità di riconoscere alla patente extra UE o extra SEE esibita l'equipollenza con categorie che, all'epoca della definizione degli accordi stessi, non erano presenti nell'ordinamento nazionale (categorie C1, C1E, D1 e D1E).
Per tali ipotesi, si raccomanda a codesti Uffici di procedere secondo le istruzioni di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 3.1.
4. CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Come è noto, la direttiva non ha affatto previsto la conversione dei documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC rilasciati dagli Stati membri. Ha, al contrario, posto l'obbligo del reciproco riconoscimento.
Conseguentemente, non vi è alcun margine, né alcuna ragione giuridicamente rilevante, per obbligare alla conversione in documento nazionale di altro documento, rilasciato da uno Stato membro, che comprova pienamente, anche sul territorio nazionale, il possesso o il rinnovo di validità della qualificazione in parola.
Il conducente residente in Italia, titolare di patente di guida italiana e di abilitazione CQC conseguita in altro stato comunitario o appartenente allo SEE che intenda godere del beneficio dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 126-bis del codice della strada nell'esercizio di attività di professionale dovrà richiedere il duplicato della patente di guida italiana. In tal modo gli sarà rilasciata una patenteCQC.
5. DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Si procede al rilascio di duplicato di un documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, rilasciato in Italia (sia esso patente CQC o CQC formato card) nelle due seguenti ipotesi.
5.1 DUPLICATO PER:
A) DETERIORAMENTO
B) DISTRUZIONE, SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO
La richiesta di duplicato dovrà essere presentata ad un UMC su modello:
• modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e B3);
• modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);
allegando, nei casi sub A):
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC) (attualmente pari a euro 32);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
oppure allegando, nel caso sub B)
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
• la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia;
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
5.2 VARIAZIONE DEL NUMERO DELLA PATENTE PRESUPPOSTA
Come è noto, la CQC formato card riporta il numero della patente di guida presupposta. Pertanto si procede al duplicato della stessa ogni volta che varia il numero della predetta patente (ad es. duplicato o estensione).
La richiesta di duplicato della CQC formato card dovrà essere presentata ad un UMC su modello TT746C, allegando:
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente pari a euro 9);
• un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante la qualificazione CQC) (attualmente pari a euro 32);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
6. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME
Il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC è rilasciato a seguito di superamento di un esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale.
6.1 LUOGO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
L'articolo 21 del d. lgv. n. 286 del 2005 - disciplinando le casistiche nelle quali è possibile frequentare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia - fa rinvio all'articolo 15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l'attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l'articolo 14 del DM 20 settembre 2013. Pertanto, i corsi di qualificazione iniziale possono essere seguiti in Italia dai:
• conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell'UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
• conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un'impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il permesso di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
6.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
6.2.1 REQUISITI SOGGETTIVI
I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
• autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida: tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
• centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;
• limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1. associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica devono presentare richiesta di nulla osta - redatta in conformità all'allegato 2 della presente circolare - alla Direzione Generale Territoriale competente che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, lo rilascia previo assolvimento dell'imposta di bollo.
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso. L'autoscuola è responsabile dello svolgimento dell'intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l'attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica. Qualora per l'espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli enti devono presentare richiesta di autorizzazione - redatta in conformità all'allegato 3 della presente circolare - alla Direzione Generale della Motorizzazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la rilascia previo assolvimento dell'imposta di bollo. L'autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma.
Gli enti di formazione che sono competenti per entrambe le tipologie di trasporto, possono chiedere l'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale anche solo limitatamente al trasporto di cose o al trasporto di persone. Qualora l'autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall'ente stesso e reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso, l'ente che svolge la parte teorica e l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del corso espletato.
6.2.2. CORPO DOCENTI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali:
• insegnante di teoria munito di abilitazione;
• istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione. Nel caso in cui l'ente sia stato autorizzato esclusivamente all'effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell'istruttore di guida;
• medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;
• esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un'impresa di autotrasporto;
b) aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto;
c) aver conseguito l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola, nonché l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di merci, sia nazionale che internazionale.
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l'autoscuola o l'ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare:
per i soggetti di cui al punto a):
• presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
• il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
• gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
per i soggetti di cui al punto d):
• per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
• periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
• materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
Nel ricordare l'importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati - in carenza della quale i competenti UMC devono procedere ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi del procedimento necessario al rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento - si sottolinea come gli stessi curricula dovranno essere presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello previsto all'allegato 4 della presente circolare.
Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell'ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell'espletamento della lezione di competenza.
6.2.3 LOCALI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali
• un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq. L'altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
• servizi igienici conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
È espressamente disposto che, qualora l'aula sia ubicata presso la sede di un'impresa di autotrasporto, ai corsi di qualificazione iniziale possono partecipare solo i dipendenti dell'impresa stessa.
I corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica si svolgono esclusivamente presso la sede indicata nel nulla osta rilasciato all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica dalla Direzione Generale territoriale, ovvero nell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione all'ente di formazione.
Gli enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un'autoscuola. Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare la stessa aula per svolgere i corsi in argomento.
6.2.4 MATERIALE DIDATTICO
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono possedere il seguente materiale didattico:
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
• un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
• cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
• pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
• una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
• un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
• una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
• elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
• pannelli con fasce di ingombro.
Al posto del suindicato materiale didattico, l'insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto in conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso (vedi infra par. 6.5.1)
È fatto espresso divieto di corsi e-learning.
6.2.5 DOTAZIONE VEICOLARE
• Le autoscuole che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale,
• i centri di istruzione automobilistica che richiedono il nulla osta per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale,
• i centri di istruzione automobilistica ai quali è conferito da autoscuola consorziata l'espletamento della parte pratica del predetti corsi, nonché
• le autoscuole o i centri di formazione automobilistica ai quali un ente abbia delegato lo svolgimento della parte pratica del programma di qualificazione iniziale dichiarano di disporre, in qualità di autoscuole o centri di istruzione automobilistica che svolgono la formazione di conducenti per tutte le categorie di patenti, di veicoli muniti di doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lett. B, del d. lgv. n. 59 del 2011 e successive modificazioni.
La citata previsione, posta dall'articolo 4, comma 5, del DM 20 settembre 2013, fa dunque un rinvio dinamico:
• alle caratteristiche tecniche dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria cd. superiore, poste dall'allegato II del d. lgv. n. 59 del 2011, come modificato. Ovviamente si dovranno tenere in considerazione anche ulteriori disposizioni eventualmente dettate con provvedimenti di altra natura;
• al titolo in forza del quale tali veicoli devono essere a disposizione delle autoscuole (proprietà, leasing, locazione a lungo termine, disponibilità resa da un terzo, etc...). Si farà quindi di volta in volta riferimento alla vigente normativa di settore.
Gli enti di formazione, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC, devono disporre:
• per il trasporto di cose: dei veicoli, muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lett. B, del d. lgv. n. 59 del 2011 e successive modificazioni;
• per il trasporto di persone: devono disporre di veicoli conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lett. B, del d. lgv. n. 59 del 2011 e successive modificazioni.
I predetti enti devono comprovare quanto sopra, indicando i numeri di targa dei veicoli in disponibilità nella richiesta di autorizzazione.
Pertanto, a normativa vigente, le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:
• veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
• complesso veicolare di categoria C1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;
• veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
• autoarticolato o complesso veicolare di categoria CE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e sono dotati di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
• veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
• complesso veicolare di categoria D1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;
• veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
• complesso veicolare di categoria DE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m.
6.2.6 MODIFICHE DEL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DELLE ATTREZZATURE
Eventuali modifiche del personale docente, delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui all'allegato 5 della presente circolare, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione, a seconda che trattasi di autoscuole e centri di istruzione automobilistica o di enti, almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi. La Direzione Generale Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione procedono all'aggiornamento rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione, ai fini del quale dovranno essere esperite le opportune verifiche: nelle more, tuttavia, non è sospesa l'attività didattica.
Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell'aggiornamento del nulla osta o dell'autorizzazione, il docente medesimo può svolgere attività didattica a condizione che il legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente di formazione produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, ovvero dall'art. 3, comma 6, del DM 20 settembre 2013, a seconda dei casi.
6.3 LIMITE ANAGRAFICO E TIPOLOGIA DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Come è ormai dato consolidato, in coerenza con il disposto della direttiva 2006/126/CE, a far data 19 gennaio 2013 le patenti di guida delle categorie C e CE si conseguono a 21 anni (e non più a 18, come previsto dalla previgente normativa), mentre quelle di categoria D e DE si conseguono a 24 anni (e non più a 21).
Tuttavia, nulla è mutato nel dettato della direttiva 2003/59/CE che dispone che i conducenti di età inferiore a 21 o 23 anni, conseguita una qualificazione professionale di tipo CQC, possono accedere alla guida di veicoli cui abilitano rispettivamente le patenti di guida delle categorie C, CE e D, DE.
Il decreto legislativo n. 2 del 2013, al fine di coordinare tali differenti disposizioni, ha espressamente previsto che il conducente di età inferiore a 21 e 24 anni, che sia già in possesso della predetta qualificazione professionale, può accedere alle patenti delle categorie C o CE e D o DE in deroga, rispettivamente, al limite anagrafico di 21 e 24 anni.
A tal fine, è stato modificato l'articolo 18 del d. lgv. n. 286 del 2005, eliminando la condizione che per iscriversi ai corsi di qualificazione iniziale in parola, l'allievo dovesse già essere titolare della patente di guida presupposta dall'abilitazione che intendeva conseguire (C o CE per trasporto di cose, D o DE per quello di persone).
La norma ora in vigore prevede che all'allievo che intende conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC è richiesto il mero possesso di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la patente di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione stessa.
Peraltro, l'articolo 7 del DM 20 settembre 2013, meglio esplicitando tale previsione, in tema di iscrizione ai corsi di qualificazione iniziale, ha distinto due ipotesi:
1. candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, già titolari della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa: questi possono iscriversi ai predetti corsi erogati tanto da autoscuole e centri di istruzione automobilistica, quanto da enti autorizzati;
2. candidati al conseguimento di una qualificazione di tipo CQC, non ancora titolari della categoria di patente presupposta dalla CQC stessa (che sarà conseguita, successivamente, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CDS): questi possono iscriversi ai predetti corsi solo se erogati da autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
6.3.1 REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PRESSO UN'AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Conseguentemente, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, è condizione minima il possesso di una patente di categoria B: prima di svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, tuttavia, il candidato al conseguimento della qualificazione di tipo CQC deve aver sostenuto un esame di teoria e, quindi, aver ottenuto un foglio rosa almeno:
• della categoria C1 o C1E se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 18 anni;
• della categoria D1 o D1E se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 21 anni;
• della categoria C o CE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario, con requisito anagrafico minimo di 18 anni, oppure
- accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
• della categoria D o DE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni, oppure
- accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni; oppure
- accelerato con requisito anagrafico minimo di 21 anni. In tal caso, tuttavia, la qualificazione professionale conseguita lo abiliterà, fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli di categoria D o DE limitatamente a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km.
Detti requisiti sono richiesti anche per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale di integrazione di cui ai paragrafi 6.4.3 e 6.4.4, svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, quando intendono, contestualmente, anche conseguire una patente di guida della categoria C o D in deroga ai limiti di età.
6.3.2 REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PRESSO UN ENTE DI FORMAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO
Diversamente, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale presso un ente di formazione dell'autotrasporto, è condizione minima il possesso della patente:
• della categoria C1 o C1E, se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo di 18 anni;
• della categoria D1 o D1E, se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
• della categoria C o CE, se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario con requisito anagrafico minimo di 18 anni;
- accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
• della categoria D o DE, se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale:
- accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni: ne conseguirebbe una qualificazione professionale limitata, fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli delle categorie in parola solo servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km.
- ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni;
- accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni.
6.4 PROGRAMMA DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
I corsi di qualificazione iniziale possono essere:
• ordinari: per un numero complessivo di ore pari a 280, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico; ovvero
• accelerati: per un numero complessivo di ore pari a 140, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.
Ogni singolo corso di qualificazione iniziale, sia ordinario che accelerato, si distingue in:
• parte teorica e parte pratica comune: entrambe attengono ad argomenti ed esercitazioni di guida afferenti sia al trasporto di cose che al trasporto di persone;
• parte teorica e parte pratica specialistica: che attengono ad argomenti ed esercitazioni esclusivamente afferenti o al trasporto di cose o al trasporto di persone.
6.4.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO
La parte teorica del programma si articola in 190 ore di parte comune e 70 ore di parte specialistica.
A) La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (25 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
B) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
• calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
• licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
• conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada- ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
C) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
• uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (25 ore);
• trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
• conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
La parte pratica del programma si articola in 15 ore di parte comune e 5 ore di parte specialistica.
D) La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
• guida in autostrada (2 ore);
• guida notturna (2 ore);
• uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
• sostituzione pneumatico (1 ora);
• montaggio catene da neve (2 ore);
• uso del cronotachigrafo (1 ora);
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (3 ore).
E) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
• esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
• perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
• uso degli estintori (1 ora).
F) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
• uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
• sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
• manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
• esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
• all'uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all'uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all'uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza;
• alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l'impiego di un veicolo - e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all'allegato 6 della presente circolare.
6.4.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO
La parte teorica del programma si articola in 95 ore di parte comune e 35 ore di parte specialistica.
A) La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (7 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (13 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (5 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore)
B) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
• calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
• licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
• conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada- ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
C) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
• uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (12 ore);
• trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
• conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).
La parte pratica del programma si articola in 7 ore e 30 minuti di parte comune e 2 ore e 30 minuti di parte specialistica.
D) La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
• guida in autostrada (1 ore);
• guida notturna (1 ore);
• sostituzione pneumatico (30 minuti);
• montaggio catene da neve (30 minuti);
• uso del cronotachigrafo (30 minuti);
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (2 ore).
E) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
• perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
• uso degli estintori (30 minuti)
• esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (30 minuti).
F) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
• manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti)
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
• esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
G) Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all'uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all'uso degli estintori;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l'impiego di un veicolo - e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida.
Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
• manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
• manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
• perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all'allegato 6 della presente circolare.
6.4.3 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica (cfr. par. 6.3.1), oppure un ente (cfr. par. 6.3.2), i titolari della qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto, che intendono conseguirla anche per l'altra tipologia, devono completare la propria qualificazione frequentando le parti di programma, previste per l'abilitazione da conseguirsi, senza ripetizione di quanto già frequentato per conseguire l'abilitazione posseduta.
Pertanto, nel caso di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, che intenda conseguirla anche per il trasporto di persone, sarà necessaria la frequenza delle seguenti parti di corso:
• la parte specialistica del programma teorico per trasporto di persone (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. C); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. C));
• e la parte specialistica del programma pratico per trasporto di persone (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. F)).
Nel caso, invece, di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, che intenda conseguirla anche per il trasporto di cose, sarà necessaria la frequenza delle seguenti parti di corso:
• la parte specialistica del programma teorico per trasporto di cose (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. B); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. B));
• e la parte specialistica del programma pratico per trasporto di cose (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E)).
6.4.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
A) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica (cfr. par. 6.3.1), oppure un ente (cfr. par. 6.3.2), i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore, devono completare la propria qualificazione frequentando le parti di programma, richieste dall'abilitazione da conseguirsi, senza ripetizione di quanto già frequentato per conseguire l'abilitazione posseduta. Il principio di base è che la formazione conseguita per il rilascio dell'attestato assorbe la parte specialistica del corso teorico.
Pertanto va in ogni caso frequentata:
• la parte comune del programma teorico (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. A); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. A));
• la parte comune del programma pratico (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. D); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. D));
• la parte specialistica del programma pratico relativo alla medesima tipologia di trasporto per la quale il candidato al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC già possiede l'attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore: pertanto, del trasporto di cose, se possiede l'attestato per il trasporto merci (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E)), e del trasporto di persone, se possiede l'attestato per tale tipo di trasporto (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. F)).
B) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica (cfr. par. 6.3.1), oppure un ente (cfr. par. 6.3.2), i conducenti, già titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore dell'altra tipologia (ad es. qualificazione CQC per trasporto cose e attestato per trasporto persone, o viceversa), che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC per la tipologia di trasporto per la quale sono in possesso dell'attestato, frequentano esclusivamente la parte specialistica del programma pratico, prevista per il tipo di trasporto per il quale si intende conseguire la predetta qualificazione professionale. Pertanto:
• del trasporto di cose, se possiede l'attestato per il trasporto merci (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. E); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. E));
• del trasporto di persone, se possiede l'attestato per tale tipo di trasporto (se trattasi di un corso di qualificazione iniziale ordinario cfr. par. 6.4.1, lett. F); se trattasi invece di un corso di qualificazione iniziale accelerato cfr. par. 6.4.2, lett. F)).
6.5 DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di qualificazione iniziale hanno l'obbligo di comunicare tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale territoriale e all'UMC competenti - inderogabilmente entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, affinché possano programmare adeguati controlli sul regolare andamento del corso stesso -:
• gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
• il nominativo del responsabile del corso;
• l'elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall'attestazione rilasciata dell'impresa avente sede in Italia della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
• il calendario delle lezioni teoriche;
• il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione nonché - qualora l'ente si avvalga della possibilità di esercitazioni di guida in area privata - le generalità del conducente o dei conducenti a cui l'impresa ha rilasciato l'apposita delega.
Le lezioni teoriche sono svolte presso la/e sede/i comunicata/e all'atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi indicati nella comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 7 e 8 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il primo, presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione; il secondo presso la sede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall'UMC competente.
Gli allievi delle autoscuole che vengono conferiti al centro di istruzione automobilistica sia per la parte teorica che pratica del corso, devono essere iscritti, presso l'autoscuola, nel registro generale e, presso il centro di istruzione automobilistico, nel registro di iscrizione CQC.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di istruzione automobilistica, costituito da un consorzio di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di istruzione automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma - si ha una doppia registrazione: infatti, gli allievi, dapprima iscritti nell'apposito registro dell'autoscuola, sono poi iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice dell'autoscuola o l'ente di provenienza.
6.5.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO
Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali T o con gli Uffici Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
Il responsabile del corso, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso.
Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
6.5.2 VARIAZIONI DEI DATI COMUNICATI
Fatta salva la possibilità di integrare la lista dei partecipanti a ciascun corso, nel rispetto del limite massimo di 25 unità, ogni eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti deve essere comunicata all'UMC competente entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l'avvio del corso stesso, anche a mezzo fax o con posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica. Non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi nominativi di allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata, sono comunicate all'UMC entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente lo svolgimento delle stesse, a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
È inoltre espressamente disciplinata l'ipotesi di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, per causa improvvisa o di forza maggiore: in tali casi il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, la situazione di impossibilità all'UMC territorialmente competente.
6.5.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
Le lezioni teoriche hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Possono svolgersi in fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a 2 ore, a meno che la durata delle stesse non sia, da DM 20 settembre 2013, inferiore. Possono svolgersi in fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
6.5.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Sul registro di frequenza, dedicato al singolo corso, il docente annota la data, l'argomento della lezione ed il proprio nominativo. Sul registro di frequenza deve essere apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione abbia durata superiore alle due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Ciascun registro di frequenza è distinto in:
a) una sezione dedicata alle lezioni della parte teorica comune del corso;
b) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di cose, sia teoriche che pratiche;
c) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di persone, sia teoriche che pratiche.
Il soggetto erogatore del corso può adottare anche due distinti registri, uno relativo alle lezioni teoriche del corso, contraddistinto dalla lettera «T» e uno relativo alle lezioni pratiche, contraddistinto dalla lettera «P».
Sul registro di frequenza, dedicato al singolo corso, il docente annota la data, l'argomento della lezione ed il proprio nominativo. Sul detto registro deve essere apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Inoltre, entro e non oltre i cinque minuti successivi allo scadere del tempo utile per ciascun adempimento della rilevazione delle assenze, il responsabile del corso trasmette all'UMC competente per territorio una conferma di inizio o di ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all'allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta notifica.
Nel caso in cui le lezioni pratiche abbiano inizio in località distanti dalla sede del soggetto erogatore del corso, è possibile adottare la seguente procedura di rilevazione delle presenze dell'allievo.
Prima dell'inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private), ovvero prima dell'inizio di lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) - di seguito definite «fuori sede», il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di esercitazione pratica, provvede a compilare un foglio - matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive «fuori sede», di cui all'allegato 11 della presente circolare
Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero delle lezioni giornaliere cd. «fuori sede» sia superiore a due ore, dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di ore superiore a 2 ma non superiore a 3, in modo da consentire la rilevazione delle presenze dell'allievo/degli allievi, secondo le modalità suesposte con riferimento alle lezioni teoriche.
Su tali fogli è annotato, tra l'altro:
• se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello dell'allievo partecipante alla lezione, la data e l'argomento della stessa, la data di comunicazione dell'avvio del corso ed il numero di targa del veicolo;
• se trattasi di esercitazione pratica «fuori sede» nel senso su specificato (collettiva): sul fronte il nome del docente, la data e l'argomento della lezione, la data di comunicazione dell'avvio del corso, nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può essere effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
Il docente che svolgerà le esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive «fuori sede», preleva le ricevute debitamente compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano stati compilati ma comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero prima di dare avvio alle esercitazioni pratiche «fuori sede».
Al momento di iniziare di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere «fuori sede» (ovvero di ciascun blocco superiore a 2 ore ma non superiore a 3) il docente appone sulla ricevuta, la propria firma nella casella apposita ed acquisisce la firma dell'allievo partecipante alla lezione di guida, ovvero degli allievi partecipanti all'esercitazione pratica.
L'eventuale assenza va annotata entro 15 minuti dall'inizio della lezione.
L'allievo che ha partecipato all'esercitazione di guida, ovvero gli allievi che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche cumulative «fuori sede», appongono la firma in uscita, secondo le modalità su illustrate L'assenza sarà altresì annotata e motivata, nello spazio destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere «fuori sede», e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenza, volume P, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi «fuori sede».
Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente UMC prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
6.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Si precisa che in ogni caso:
• non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
• non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza, siano stati respinti all'esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell'attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.
Il responsabile del corso comunica all'UMC competente la presenza di siffatti allievi entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso. Questi, iscritti nel registro di iscrizione, non lo sono in quello delle presenze e degli stessi non è da annotarsi la presenza o l'eventuale assenza.
6.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ORDINARIA E ACCELERATI
A) Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono consentite al massimo 28 ore di assenza, di cui non più di 18 relative alla parte comune e 10 alla parte specialistica.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ma non superiore a 56 - di cui al massimo 36 relative alla parte comune ed al massimo 20 relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 18 ore relative alla parte comune e 10 ore alla parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso.
B) Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 14 ore di assenza, di cui non più di 9 relative alla parte comune e 5 alla parte specialistica.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ma non superiore a 28 - di cui al massimo 18 relative alla parte comune ed al massimo 10 relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 9 ore relative alla parte comune e 5 ore alla parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze; di conseguenza, il rilascio dell'attestato di frequenza è subordinato al recupero di eventuali assenze, entro un mese dalla fine del corso.
6.6.1 REGIME DELLE ASSENZE NEI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO
Nel caso di assenza di allievi titolari della qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto, che intendono conseguirla anche per l'altra tipologia (cfr. par. 6.4.3) si applica la seguente disciplina.
A) Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinari sono consentite al massimo 10 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 10 ma non superiore a 20, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 10 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 20 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
B) Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 5 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 5 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 5. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 10 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
6.6.2 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC RELATIVA AL MEDESIMO SETTORE
Nel caso di assenza di allievi titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore (cfr. par. 6.4.4, lett. A), si applica la seguente disciplina.
A) Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono consentite al massimo 18 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 18 ma non superiore a 36, entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 18 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 36 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
B) Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 9 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 9 ma non superiore a 18, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 9 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 18 deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
6.6.3 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER UNA CERTA TIPOLOGIA DI TRASPORTO E DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DELL'ALTRA TIPOLOGIA
Nel caso di allievi titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore dell'altra tipologia (cfr. par. 6.4.4, lett. B), che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC per quest'ultima tipologia, poiché le lezioni da frequentare sono relative alla sola parte specialistica del programma pratico, evidentemente non sono consentite assenze.
Eventuali assenze vanno pertanto recuperate entro:
• due mesi, se trattasi di corso ordinario;
• un mese, se trattasi di corso accelerato.
6.6.4 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE LEZIONI DI RECUPERO
Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei paragrafi:
6.5.4 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
6.5.5 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
6.5.6 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
6.7 ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso al candidato è rilasciato, dal soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta, un attestato di frequenza, valido un anno dalla data di termine del corso, redatto in conformità all'allegato 12 della presente circolare.
Detto attestato deve essere vistato dal competente UMC al solo fine di comprovare che vi sia stata comunicazione di avvio del corso. L'operazione di visto avviene mediante l'apposizione della seguente dicitura:
«Corso di qualificazione iniziale ordinario/accelerato/di integrazione di cui alla comunicazione prot. n. del / /».
L'Ufficio della Motorizzazione civile di ............................ (timbro dell'Ufficio)
6.8 ESAME
Gli esami per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC sono svolti presso gli UMC da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti appartenenti alla terza area, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'UMC apposita istanza, su modello:
• modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e B3);
• modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);
allegando:
a) attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 3 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti dei veicoli a motore)
c) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
d) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa al documento comprovante il superamento dell'esame - vedi infra par. 6.9);
e) solo nel caso in cui il candidato sia già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire: una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
Nel caso di esito negativo dell'esame, l'attestazione di pagamento di cui al punto d) è restituita al candidato che la richiede per utilizzarla per successive istanze, che potranno essere presentate più volte purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza. Un nuovo esame può aver luogo a distanza di non meno di 30 giorni dall'ultima prova sostenuta.
Inoltre, al momento dell'esame stesso, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve esibire il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE CQC
L'esame si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Detto database è suddiviso in tre parti:
• 1 parte (Capitoli 1 - 10) con domande comuni per il conseguimento di entrambe le abilitazioni
• 2 parte (Capitoli 11 - 13) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di cose
• 3 parte (Capitoli 14 - 16) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di persone
Al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo alla prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.
L'esame si svolge presso l'UMC presso cui il candidato ha presentato la relativa domanda. Gli Uffici provinciali organizzano almeno una seduta d'esame al mese per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione CQC. Di norma, per ogni singolo turno d'esame devono essere prenotati almeno dodici candidati.
L'esame è svolto esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti.
Per conseguire l'abilitazione CQC il candidato deve sostenere due prove: una «comune» (valida cioè sia per i candidati che intendono conseguire l'abilitazione CQC sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone), ed una «specialistica» (in funzione del tipo di abilitazione richiesta).
Al momento della presentazione della domanda di conseguimento dell'abilitazione CQC il funzionario addetto alla ricezione deve prenotare il candidato per la prima seduta d'esami disponibile. L'istanza dà diritto a sostenere una prova comune e, nel caso di esito positivo di questa, una prova specialistica.
Nel corso della prima prova il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quiz tratti con metodo casuale dal sistema informatico nella misura di sei domande da ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
Il candidato che ottiene l'idoneità alla prima prova può prenotarsi, senza dunque presentare una nuova istanza, per sostenere la prova specialistica che si svolgerà nella data che sarà indicata dall'Ufficio Motorizzazione civile. La prova specialistica deve essere svolta esclusivamente presso l'Ufficio Motorizzazione civile presso il quale il candidato ha svolto la prova comune.
Anche nel corso della seconda prova al candidato vengono proposti 60 quiz, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 se il candidato deve conseguire l'abilitazione CQC valida per il trasporto di cose, ovvero nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 se il candidato deve conseguire l'abilitazione CQC valida per il trasporto di persone. Anche in questo caso è giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
Al candidato che ottiene l'idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP.
Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prova comune, ma non alla prova specialistica, può ripetere quest'ultima ed è dunque esonerato dal ripetere la prova comune, purché l'attestato di frequenza di cui all'art. 9 del D.M. 16 ottobre 2009 non sia scaduto di validità. In ogni caso, per ripetere la prova specialistica il candidato dovrà presentare nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile, integrata dal sopraccitato attestato di frequenza e dalle attestazioni di pagamento.
Il candidato che non ha ottenuto l'idoneità alla prova comune non potrà accedere alla seconda prova (quella relativa alla parte specialistica) e dovrà presentare una nuova richiesta d'esame.
Si evidenzia che l'art. 10, comma 10, del D.M. 20 settembre 2013 stabilisce che nel caso la prova d'esame abbia esito negativo, non è possibile ripeterla se non siano trascorsi almeno trenta giorni. Alla luce di tale disposizione - e tenuto conto di quanto sopra detto in tema di validità temporale dell'attestato di frequenza - discende che:
a) il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo;
b) il candidato che ha superato la prova comune ma non ha ottenuto l'idoneità alla prova specialistica deve presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall'attestato di frequenza e può sostenere nuovamente la prova specialistica solo dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo. Se, tuttavia, la richiesta di sostenere la prova specialistica è presentata all'Ufficio provinciale dopo che sia scaduto l'attestato di frequenza, il candidato, per conseguire l'abilitazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Il candidato che supera la prima prova (parte comune) ma viene respinto alla seconda prova (parte specialistica), per il conseguimento dell'abilitazione CQC potrà sostenere, presentando una nuova richiesta, la sola prova specialistica senza ripetere la prova comune. Il trasporto della prova comune sulla nuova richiesta deve essere consentito solo se la prova specialistica è stata sostenuta nell'anno di validità dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale. Se invece la prova specialistica viene sostenuta successivamente all'anno di validità dell'attestato, il candidato dovrà ripetere entrambe le prove.
Si ricorda che l'art. 10, comma 7, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che la richiesta di ammissione alle prove d'esame deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Sulla base di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il candidato che ha presentato l'stanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se entrambe le prove, ovvero solo la prova specialistica, si svolgano successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.
Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame, ed una delle due prove dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire l'abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il candidato risulta assente alla seduta d'esame prenotata. Ovviamente non va presentata nuova istanza nel caso in cui il candidato non può sostenere la prova d'esame per mancato funzionamento del sistema informatico o per altre cause attribuibili all'Ufficio Motorizzazione civile.
Ove per il conseguimento dell'abilitazione CQC sia previsto lo svolgimento di due prove, non potrà essere effettuata la prenotazione dell'esame per la parte Specialistica fintanto che non sia stato acquisito l'esito della prova per la parte Comune.
ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE CQC DA «COSE» A «PERSONE»
Il candidato già in possesso dell'abilitazione CQC per il trasporto di cose che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di persone, effettua la sola prova «specialistica», rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L'esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire «ex novo» l'abilitazione CQC nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all'esame di estensione dell'abilitazione CQC da trasporto di cose a trasporto di persone.
Al candidato che ottiene l'idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, validi sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d'esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.
Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora «estendere» l'abilitazione CQC anche al trasporto di persone dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di persone) e sostenere la prova specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a conseguire l'abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di persone) e sostenere la relativa prova specialistica.
ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE CQC DA «PERSONE» A «COSE»
Il candidato già in possesso dell'abilitazione CQC per il trasporto di persone che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di cose effettua la sola prova «specialistica», rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L'esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire «ex novo» l'abilitazione CQC nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all'esame di estensione dell'abilitazione CQC da trasporto di persone a trasporto di cose.
Al candidato che ottiene l'idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, valido sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d'esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.
Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora «estendere» l'abilitazione CQC anche al trasporto di cose, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di cose) e sostenere la prova specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire l'abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di cose) e sostenere la relativa prova specialistica.
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DA PARTE DI CANDIDATO GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
Il candidato già in possesso dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore per il trasporto di cose (o di persone) che intende conseguire l'abilitazione CQC valida per il trasporto di cose (o di persone) effettua la sola prova «comune», rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 6 domande per ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L'esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire «ex novo» l'abilitazione CQC nella fase di svolgimento della parte comune, sia in una seduta dedicata solo all'esame di conseguimento della CQC da parte di chi è titolare dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di autotrasportatore.
A seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, valido per il tipo di abilitazione richiesta. Il candidato che, invece, non otterrà l'idoneità, dovrà nuovamente sostenere l'esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova «comune», previa presentazione di nuova istanza all'Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d'esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l'istanza quando l'attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell'attestato di frequenza.
Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada nelle more dell'espletamento delle procedure d'esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire l'abilitazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente alla sola parte comune) e sostenere la relativa prova.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire l'abilitazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte comune) e sostenere la relativa prova.
Infine, occorre evidenziare che non è tenuto a sostenere alcun esame il candidato già titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per una determinata tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per l'altra tipologia che, per quest'ultima, intenda acquisire la qualificazione professionale in parola.
In tal caso, il documento che comprova l'acquisizione della qualificazione è rilasciato per mera esibizione all'UMC dell'attestato di frequenza del corso.
6.9 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE L'ESITO POSITIVO DELL'ESAME
La natura del documento che è rilasciato all'esito positivo dell'esame dipende dalla circostanza che il candidato sia o meno già titolare della patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita (cfr. par. 6.3.1 e 6.3.2).
Nel caso in cui la patente presupposta non sia stata ancora conseguita (intendendosi avvalere della possibilità di conseguirla successivamente, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CDS), evidentemente all'esito positivo dell'esame non può rilasciarsi né una patenteCQC né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola.
Per tali ipotesi si procede, invece, al rilascio in bollo di un CAP, conforme all'allegato 13 della presente circolare.
Possono pertanto verificarsi le seguenti ipotesi:
• al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita, è rilasciata una patenteCQC sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
• al conducente titolare della sola autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita, è rilasciato il predetto CAP.
Successivamente, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato deve esibire all'UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d'esame, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
6.9.1 TIPI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA - CODICE 107
Il principio generale è che un soggetto titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC è abilitato alla guida professionale di veicoli di categoria corrispondente a quella della patente di guida posseduta o, eventualmente, da conseguirsi in deroga ai limiti anagrafici.
Tuttavia, l'attività di guida professionale a cui si è abilitati è limitata, per un periodo di tempo, quando è stata conseguita una qualificazione professionale di tipo CQC a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato frequentato da un allievo con requisito anagrafico di 18 anni per la qualificazione professionale per il trasporto di cose, o di 21 anni per quella per il trasporto di persone.
In tali ipotesi anche l'abilitazione alla guida non professionale, espressa dalla patente di guida di categoria C, CE, D o DE, conseguita in deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CDS, è parimenti limitata.
A) LIMITAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI GUIDA PROFESSIONALE (SULL'ABILITAZIONE ESPRESSA DAL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC).
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose ha un'abilitazione alla guida professionale:
• senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario, ed ha superato il relativo esame;
- accelerato, avendo almeno 21 anni, ed ha superato il relativo esame;
• limitata alla guida di veicoli di categoria C1 o C1E, o di veicoli di categoria C o CE di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 t, fino al compimento dei 21 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo un'età pari o superiore a 18 anni ma inferiore a 21, ed ha superato il relativo esame.
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone ha un'abilitazione alla guida professionale:
• senza limitazioni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale:
- ordinario, ed ha superato il relativo esame;
- accelerato, avendo almeno 23 anni, ed ha superato il relativo esame;
• limitata alla guida di veicoli di categoria D1 o D1E, o di veicoli di categoria D o DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, fino al compimento dei 23 anni, se ha frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato, avendo un'età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 23, ed ha superato il relativo esame.
Sui documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC (CAP, patenteCQC e CQC formato card) che comportano le suesposte limitazioni all'abilitazione alla guida professionale, è apposto il codice 107.
Al compimento delle predette età rispettivamente di 21 anni, se trattasi di trasporto di cose, e di 23, se trattasi di quello di persone, automaticamente tali limitazioni decadono ed i documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC «espandono» l'abilitazione alla guida professionale da essi espressa. Non è pertanto necessario rimuovere il codice 107 dagli stessi, mediante emissione di duplicato. Peraltro, nel caso di richiesta di duplicato della patenteCQC o della CQC formato card per altri motivi, il codice 107 non è più apposto se il conducente ha, nelle more, compiuto l'età che gli consente la guida professionale senza limitazioni.
B) LIMITAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI GUIDA NON PROFESSIONALE (SULL'ABILITAZIONE ESPRESSA DALLA PATENTE)
Il titolare di una qualificazione professionale di tipo CQC limitata - fino al compimento dei 21 anni se relativa al trasporto di cose, o fino al compimento dei 23 se relativa al trasporto di persone (cfr. questo paragrafo lett. A) - che consegue la patente di guida di categoria presupposta dalla stessa qualificazione professionale di tipo CQC in deroga ai limiti anagrafici, è abilitato a condurre, anche in attività di guida non professionale:
• se trattasi di patente di categoria C o CE: fino a 21 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente C1 o C1E;
• se trattasi di patente di categoria D o DE: fino a 23 anni, solo veicoli di categoria rispettivamente D1 o D1E.
Al compimento delle predette età rispettivamente di 21 anni, se trattasi di patenti di categoria C o CE, e di 23, se trattasi di patenti di categoria D o DE, automaticamente tali limitazioni decadono e le patenti «espandono» l'abilitazione alla guida da esse espressa.
7. RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC - CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
La qualificazione professionale di tipo CQC ha di regola una validità di 5 anni.
A tale principio fanno eccezione le qualificazioni professionali di tipo CQC riconosciute per diritti acquisiti che, come è noto, scadono il (cfr. par. 3):
• 9 settembre 2015, se relative al trasporto di persone;
• 9 settembre 2016, se relative al trasporto di cose.
Peraltro, qualora il titolare di tali qualificazioni professionali abbia comunque frequentato un corso di formazione periodica per rinnovarne la validità, questa si ritiene rinnovata fino al:
• 9 settembre 2020, se relativa al trasporto di persone,
• 9 settembre 2021, se relativa al trasporto di cose.
Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC (patenteCQC o CQC formato card) sul quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, è apposto il codice UE 95, seguito dalla rinnovata data di scadenza.
7.1 LUOGO E TEMPO DELLA FORMAZIONE PERIODICA
I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
• dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell'UE o del SEE, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
• dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano. Questi devono previamente esibire il permesso di soggiorno.
Un corso di formazione periodica può essere frequentato:
• nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
• entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell'attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Se la validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell'esame finale. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell'esame è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
In coerenza con le mutate disposizioni in materia di rinnovo di validità di una patente di categoria D o DE, la qualificazione professionale di tipo CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d'età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
7.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
7.2.1 REQUISITI SOGGETTIVI
I corsi di formazione periodica possono essere organizzati da:
• soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale, e quindi da:
- autoscuole e centri di istruzione automobilistica già titolari di nulla osta;
- enti già titolari di autorizzazione.
• soggetti autorizzati esclusivamente all'erogazione dei corsi di formazione periodica, e quindi da:
- limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1 associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
2 associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3 federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2;
- aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e limitatamente ai propri dipendenti. Conseguentemente i corsi di formazione in parola sono afferenti alla sola qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
I soggetti autorizzati a svolgere esclusivamente i corsi di formazione periodica devono presentare richiesta di autorizzazione - redatta in conformità rispettivamente agli allegati 14 e 15 della presente circolare, a seconda che trattasi di enti o di aziende - alla Direzione Generale della Motorizzazione competente che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la rilascia previo assolvimento dell'imposta di bollo.
Le lezioni sono svolte presso la/e sede/i comunicata/e all'atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 16 e 17 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il primo, presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione; il secondo presso la sede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall'UMC competente
7.2.2. CORPO DOCENTI
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle medesime figure professionali di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già indicate al paragrafo 6.2.2, al cui testo integralmente si rinvia.
Va tuttavia precisato che i soggetti autorizzati esclusivamente all'erogazione di corsi di formazione periodica (enti ed aziende), non sono tenuti alla presenza dell'istruttore nel corpo docente.
7.2.3 LOCALI
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei medesimi locali di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già indicati al paragrafo 6.2.3, al cui testo integralmente si rinvia.
7.2.4 MATERIALE DIDATTICO
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono possedere il medesimo materiale didattico di cui ai corsi di qualificazione iniziale, già indicato al paragrafo 6.2.4, al cui testo integralmente si rinvia.
7.2.5 MODIFICHE AL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DEL MATERIALE DIDATTICO
Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 6.2.6.
7.3 PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Il programma dei corsi di formazione periodica per i titolari di qualificazione professionale di tipo
CQC - sia per il trasporto di cose che di persone - consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in 5 moduli di 7 ore ciascuno. Ogni corso si compone di:
• una parte comune, che si articola in 3 moduli afferenti ad argomenti relativi tanto al trasporto di cose che di persone;
• una parte specialistica, che si articola in 2 moduli afferenti ad argomenti di pertinenza esclusivamente o del trasporto di cose o del trasporto di persone.
La parte comune del programma riguarda i seguenti argomenti:
• conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
• conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria in possesso di abilitazione;
• conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico in possesso di una delle specializzazioni richieste per la docenza nei corsi di qualificazione iniziale.
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose riguarda i seguenti argomenti:
• carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
• disposizioni normative sul trasporto di cose
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone riguarda i seguenti argomenti:
• compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011;
• disposizioni normative sul trasporto di persone.
Il docente per le lezioni relative alla parte specialistica è l'esperto in materia di organizzazione aziendale o una delle figure allo stesso equiparata.
Il titolare di qualificazione professionale di tipo CQC tanto per il trasporto di cose quanto di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una delle due abilitazioni, ottiene il rinnovo di validità di entrambe le abilitazioni: è quindi esentato dalla frequenza del corso per l'altra tipologia.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida possono anche essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale.
Il docente, nell'ambito delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore per ciascuno di essi all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell'effettivo apprendimento degli argomenti trattati.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
7.4 DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica hanno l'obbligo di comunicare, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale territoriale e all' UMC competenti almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso:
• gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
• il nominativo del responsabile del corso;
• l'elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall'attestazione, rilasciata dall'impresa avente sede in Italia, della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
• il calendario delle lezioni.
7.4.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO
Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 6.5.1.
7.4.2 VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI
Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 6.5.2.
7.4.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
Le lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette. Possono svolgersi nella fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria 8 - 15 il sabato.
7.4.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 17 della presente circolare, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte comune del corso e due ulteriori sezioni relative a ciascuna delle parti specialistiche.
I registri di frequenza sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall'UMC competente. Sono conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione.
Sul registro di frequenza il docente annota la data, l'argomento della lezione ed il proprio nominativo. Il registro di frequenza è tenuto presso la sede dell'ente erogatore del corso e su di esso deve essere apposta la firma dell'allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall'inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall'inizio della lezione giornaliera - qualora la stessa sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette all'UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all'allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Ogni corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze.
7.4.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
Fermo restando il predetto limite massimo di allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Possono inoltre essere presenti nella medesima aula anche allievi che devono recuperare eventuali assenze.
7.4.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera tutte le ore di assenza, frequentando lezioni relative alle materie in tali ore trattate.
L'allievo che è assente per un numero di ore superiore a 10, deve, invece, ripetere l'intero corso. Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei paragrafi:
7.4.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
7.4.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
7.4.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
7.5 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza, redatto in conformità all'allegato 18 della presente circolare e comunicano l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica all'UMC competente, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso. Si procede quindi all'emissione della patenteCQC o, se del caso, della CQC formato card, in ogni caso recanti il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, seguito dalla nuova data di scadenza di validità.
In sede di rilascio del nuovo documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è ritirato quello scaduto o, se del caso, è acquisita l'eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione dello stesso.
La richiesta di rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è redatta sul modello:
• modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card (cfr. Premessa, par. B2 e B3);
• modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC (cfr. Premessa, par. B1);
allegando:
• attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
• attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione);
• una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.
8. ENTRATA IN VIGORE DEL DM 20 SETTEMBRE 2013 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni del DM 20 settembre 2013 entreranno in vigore quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di formazione periodica (cfr. par. 7.4.6).
Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica avviati prima dell'entrata in vigore del predetto DM, continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del DM 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina di maggior favore nelle predette materie del regime delle assenze nei corsi di formazione periodica.
Conseguentemente, e limitatamente a quanto su esposto, il DM 16 ottobre 2009 continuerà ad essere in vigore, per essere automaticamente abrogato dopo un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo decreto, di cui all'oggetto.
Quanto invece ai nuovi requisiti professionali previsti per i docenti (cfr. par.6.2.2), il soggetto erogatore dei corsi che intenda avvalersene presenta apposita comunicazione, conforme all'allegato 19 della presente circolare (con annessi i curricula dei docenti redatti secondo il modello di cui all'allegato 4), alla competente Direzione Generale Territoriale ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che hanno già rilasciato rispettivamente il nulla osta o l'autorizzazione e che devono procedere all'aggiornamento degli stessi. Nelle more non è sospesa l'attività didattica.
9. GESTIONE DEI PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE E DELLA REVOCA
Come è noto, l'art. 23 del d. lgv. n. 286 del 2005 estende la disciplina di cui all'articolo 126-bis CDS anche alla qualificazione professionale di tipo CQC ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Ne deriva che:
• tale disciplina può essere applicata solo in favore di titolari di qualificazione professionale di tipo CQC e CAP di tipo KB che siano titolari di patente italiana o, se del caso, di patente rilasciata da Stato membro dell'UE o del SEE riconosciuta;
• il punteggio attribuito è sempre pari a 20 punti, essendo esclusa ogni ipotesi di cumulo nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di qualificazione professionale di tipo CQC (per il trasporto di cose e/o di persone) e/o di CAP di tipo KB.
9.1 GESTIONE DEL PUNTEGGIO
La disciplina della gestione del punteggio sul documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB, in conformità all'articolo 126-bis CDS, è posta dal DD 22 ottobre 2010 e, sostanzialmente, si articola nei seguenti punti:
• è disposto l'esame di revisione:
- nel caso di azzeramento del punteggio della qualificazione professionale di tipo CQC o del CAP di tipo KB; oppure
- nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;
• l'esito positivo dell'esame di revisione della qualificazione professionale di tipo CQC o del CAP di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non influisce sul titolo abilitativo professionale posseduto;
• l'esito negativo dell'esame di revisione della qualificazione professionale di tipo CQC o del CAP di tipo KB comporta la revoca del titolo abilitativo. La qualificazione professionale di tipo CQC ed il CAP di tipo KB sono altresì revocati in qualunque caso di revoca della patente. Conseguentemente la predetta qualificazione professionale ed il citato CAP di tipo KB potranno essere riacquisiti, se del caso, previo conseguimento di nuova patente presupposta, attraverso, rispettivamente, frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento dell'esame finale, ovvero, nel caso di KB, superamento del relativo esame. Tale principio è confermato anche nel caso di revoca della qualificazione professionale di tipo CQC ottenuta «per documentazione».
Si rammenta inoltre che, quando sarà emanato il decreto recante disposizioni applicative del dettato di cui all'articolo 126-bis, comma 4, CDS (come modificato dalla legge n. 120 del 2010) nel caso di frequenza di un corso di recupero punti, la riacquisizione degli stessi sarà subordinata al superamento di una specifica prova di esame.
Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, il corso di recupero punti si conclude con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida.
9.1.1 ESAME DI REVISIONE
La procedura è del tutto simile a quella già prevista per l'effettuazione dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione CQC.
Si ricorda che il provvedimento di revisione della CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, come stabilito dal comma 5 dell'art. 126 bis del codice della strada, dopo che il titolare della CQC «successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti».
L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che «In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione». Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l'esame di revisione debba vertere sul «programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio». Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge «secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione».
L'istanza per sostenere l'esame di revisione deve essere presentato dal titolare della carta di qualificazione del conducente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da parte del competente Ufficio Motorizzazione civile.
Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione civile da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e si compongono di due prove, una comune ed una specialistica, che si svolgono in due giorni diversi.
Come stabilisce il citato decreto ministeriale, al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo ad ogni prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.
Nel caso in cui l'esito dell'esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti. Nel caso di esito negativo dell'esame - sia per la parte comune che per la parte specialistica - la CQC sarà revocata. La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.
9.2 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC E SUL CAP DI TIPO KB
Anche per la disciplina dei corsi utili al recupero del punteggio sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB deve farsi riferimento al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 ottobre 2010 recante «Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione di tipo KB derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del codice della strada».
9.2.1 SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI
I corsi per il recupero del punteggio sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di qualificazione iniziale, nonché dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi, anche se solo per la parte teorica dei rispettivi programmi (cfr. art. 3 del DD).
I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti sono, in quanto compatibili, i medesimi richiesti per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione ad erogare corsi di qualificazione iniziale. Pertanto le lezioni devono essere svolte, in ragione della competenza per materia, dal corpo docente già comunicato all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione, con l'utilizzo del materiale didattico a tal fine richiesto e nelle sedi in quella circostanza comunicate.
Si sottolinea che - stante la parziale modifica dei requisiti del corpo docente e dei locali, ad opera del DM 20 settembre 2013 - nonostante il dettato letterale degli articoli 3 e 4 sul punto, debba farsi riferimento a quanto disposto dalla nuova disciplina, ivi comprese le disposizioni transitorie.
Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
9.2.2 SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti erogatori dei corsi comunicano all'UMC competente, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi:
• gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione;
• il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
• i nominativi dei docenti;
• il nominativo del responsabile del corso;
• l'elenco degli iscritti;
• la sede del corso.
Eventuali variazioni devono essere comunicate al competente UMC, entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
La sostituzione di un docente con altro avente idonea qualifica per l'espletamento della lezione, purché presente nell'elenco dei docenti trasmesso, non comporta alcun obbligo di comunicazione.
Il responsabile del corso, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli UMC, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.
Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a 3 ore giornaliere. Le lezioni si svolgono in fascia oraria 8 - 23 dal lunedì al venerdì ed in fascia oraria 8 - 14 il sabato.
Nelle more dell'emanazione del decreto che dovrà dettare la disciplina in materia di esami al termine del corso recupero punti, la disciplina transitoria prevede che sono consentite al massimo 6 ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a 6, ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero di ore uguale o inferiore a 6, ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.
All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 20 della presente circolare.
Gli allievi dei corsi sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello di cui all'allegato 21 della presente circolare.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 22 della presente circolare, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed in uscita degli allievi.
L'assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione e non si applica la disciplina delle pause.
I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente UMC e sono conservati per 5 anni.
Non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
9.2.3 FREQUENZA DEI CORSI
Il conducente può iscriversi ad un corso di recupero punti previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti o, in alternativa, esibendo la comunicazione di decurtazione punti o la stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l'accesso al sito «il portale dell'automobilista» oppure sulla maschera VECA, Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso. La comunicazione o, se del caso, la stampa sono ritirate al momento dell'iscrizione dal soggetto erogatore del corso.
Non è consentito frequentare contemporaneamente:
• un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC per una tipologia di trasporto ed uno per l'altra;
• un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC ed uno per il CAP di tipo KB;
• un corso per il recupero punti su uno dei titoli professionali suddetti e uno per la patente di guida.
9.2.4 PROGRAMMI DEI CORSI
A) I corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma, articolato in una parte comune ad entrambe le tipologie di trasporto, ed in una parte specialistica (cfr. art. 4, comma 1, DD 22 settembre 2010):
parte comune:
• segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante;
• norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante;
• cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante;
• stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante;
• nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante;
• disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante;
• elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante;
• tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2 ora) - docente: insegnante;
parte specialistica per il trasporto di cose:
• responsabilità nel trasporto di cose (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato;
parte specialistica per il trasporto di persone:
• responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato.
B) I corsi di recupero dei punti sui certificati di abilitazione professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il seguente programma (cfr. art. 4, comma 2, DD 22 settembre 2010):
• segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante;
• norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante;
• cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante;
• stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante;
• nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante;
• disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante;
• elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante;
• responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato.
È ammessa la compresenza in aula:
• di allievi che recuperano punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC ed allievi che recuperano punti sul CAP di tipo KB per le parti comuni di programma. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le istruzioni in precedenza impartite;
• a corso recupero punti iniziato, di allievi iscritti ad un diverso e successivo corso di recupero punti, solo per le parti comuni di programma e con esclusione degli argomenti le cui lezioni siano già state avviate.
10. ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO PUNTI
Gli UMC effettuano le ispezioni necessarie al fine di assicurare la persistenza dei requisiti in capo ai soggetti che erogano i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per conducenti professionali, nonché al fine di verificare il regolare svolgimento dei corsi stessi (cfr. art. 15 D.M. 20 settembre 2013).
Analoga attività di verifica è prescritta con riferimento alla regolarità dei corsi per il recupero punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB (cfr. art. 8 DD 22 settembre 2010).
L'attività ispettiva è espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni; qualora riguardi lezioni di guida o esercitazioni pratiche collettive «fuori sede», si svolge nei luoghi e nelle ore specificatamente comunicate: è fatto onere agli ispettori di giungere su detti luoghi prima dell'inizio delle singole lezioni di guida, non essendo possibile chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
L'attività ispettiva in parola è svolta, su incarico del Direttore dell'UMC territorialmente competente, da funzionari appartenenti almeno all'area B, posizione economica B3, eventualmente accompagnati da organi di polizia. L'intervento di tali organi può altresì essere richiesto quando, nel corso dell'ispezione, particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno e sempre nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali. I funzionari incaricati, ai fini dell'espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza del legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero del responsabile del corso stesso, per tutta la durata dell'ispezione: qualora non presenti, uno dei due deve necessariamente raggiungere la sede oggetto di ispezione entro e non oltre un'ora dall'inizio dell'ispezione, fatta eccezione per l'attività ispettiva che afferisca a lezioni di guida.
Nelle more gli ispettori procedono comunque alla regolarità degli adempimenti inerenti alla singola lezione in fase di svolgimento (identificazione del docente, degli allievi, verifica del registro delle presenze, ...).
Eventuali contestazioni vanno rappresentate a chi, tra il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso e il responsabile del corso stesso, sarà presente. Lo stesso dovrà firmare il verbale.
Trascorso il termine di un'ora, ove non si siano comunque presentati il legale rappresentante o il responsabile del corso, i funzionari incaricati concludono l'ispezione segnalando nel verbale tale circostanza come irregolarità.
I funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricati di svolgere i predetti accertamenti non hanno potere di svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
Di tutta l'attività svolta, è redatto verbale a fine ispezione con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva.
Nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di polizia, copia del verbale è trasmesso, dal direttore dell'UMC competente, agli uffici della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
10.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti utili per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta necessario a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e, conseguentemente, di formazione periodica, i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e materiale didattico siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni esplicative di cui alla presente circolare.
Poiché i predetti requisiti sono presupposto necessario per l'espletamento dei corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC e sul CAP di tipo KB (cfr. art. 3 DD 22 ottobre 2010), l'attività di verifica in parola produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi summenzionata.
10.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI
Particolare attenzione deve essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:
• il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i corsi in questione;
• la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
• la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza, eventualmente integrato dal libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede ovvero delle sole ricevute dello stesso libretto, laddove l'ispezione abbia ad oggetto lezioni di guida o esercitazioni cd. «fuori sede» (in particolare dovrà essere verificato, per ogni lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi effettivamente presenti e che non siano già state apposte firme in uscita, che sia stata trascritta l'assenza di un allievo trascorsi quindici minuti dall'inizio della lezione, ovvero dei blocchi di lezione, ove consentiti, e che la compilazione dei registri sia fatta con penna ad inchiostro indelebile);
• la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della verifica;
• l'identificazione degli allievi;
• l'identificazione del docente (in particolare dovrà essere controllato che il nominativo del docente sia tra quelli ricompresi nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
• nel caso di ispezione su esercitazioni di guida svolte in area privata, l'identificazione del dipendente alla cui supervisione l'impresa di autotrasporto abbia rimesso l'esercitazione del proprio dipendente (in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a bordo ed esibita la delega all'esercizio di tale attività rilasciata dall'impresa)
Inoltre, nell'ambito di tali attività, gli UMC possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell'effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze (cfr. par.6.5.4).
Nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi ripetenti, di tale circostanza deve essere data evidenza nel verbale.
Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia, deve essere annotata nel verbale di ispezione; in particolare deve essere verbalizzato l'eventuale diniego di accesso alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di chiunque, di fornire le proprie generalità.
10.3 ATTI SEGUENTI AL TERMINE DELL'ISPEZIONE
Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del verbale a chi sia presente tra legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo firma di accettazione. L'eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale è opportunamente annotata.
Le eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni sono comunicate alla Direzione Generale Territoriale competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui all'articolo 15 del DM 20 settembre 2013.
Sono abrogate le seguenti circolari:
• prot. 49984 del 18 maggio 2009;
• prot. 977 dell'8 luglio 2010;
• prot. 81893 del 12 ottobre 2010;
• prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010 (a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 20 settembre 2013 e, comunque, fatti salvi gli effetti dei corsi già iniziati in costanza del D.M. 16 ottobre 2009);
• prot. n. 510 del 10 gennaio 2012;
• prot. 4303 del 16 febbraio 2012;
• prot. 6239 del 5 marzo 2012;
• prot. 1648 del 21 gennaio 2013;
• prot. 12278 del 15 maggio 2013;
• prot. 14587 del 6 giugno 2013;
• prot. 16859 del 28 giugno 2013;
• prot. n. 18563 del 16 luglio 2013;
• prot. n. 20630 del 7 agosto 2013 limitatamente alla parte B).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato 1 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 2 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 3 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 4 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 5 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 6 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 7 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 8 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 9 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 10 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 11 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 12 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 13 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 14 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 15 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 16 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 17 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 18 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 19 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 20 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 21 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Allegato 22 alla circolare del 03/04/2014 prot. n. 7787
Vedi anche: