Circolare - 22/09/2014 - Prot. n. 20366 - Mutilazioni o minorazioni fisiche
OGGETTO: Art. 25 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 20366
Roma, 22 settembre 2014
OGGETTO: Art. 25 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito, all'art. 25, secondo comma, che qualora, all'esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, "la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4".
Detta disposizione comporta, per la scrivente Amministrazione, la necessità di adeguare le proprie procedure informatizzate al fine di consentire alle commissioni mediche locali - successivamente all'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica di un conducente minorato o mutilato - di indicare se il conducente presenti minorazioni o mutilazioni stabilizzate.
Si forniscono, di seguito i chiarimenti necessari per l'attuazione di detta norma, facendo presente che gli adeguamenti alle applicazioni informatiche per richiesta/rinnovo patenti saranno "in linea" a far data 25 settembre 2014.
1. Conseguimento della patente di guida
In fase di primo rilascio della patente di guida, le commissioni mediche locali, successivamente agli accertamenti sanitari, rilasceranno all'aspirante conducente il certificato medico, sul quale dovrà essere indicato che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada. L'ufficio della Motorizzazione civile, al momento dell'acquisizione del suddetto certificato (allegato all'istanza di conseguimento della patente), provvederà a registrare tale esito nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell'applicazione "Richiesta Patenti", e ciò consentirà il successivo rinnovo della patente di guida presso un medico monocratico. I dettagli sulla modalità tecnica di aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, verranno forniti con successivo "file avviso".
2. Conferma di validità della patente
In caso di rinnovo di validità di una patente speciale, la commissione medica locale, nel caso in cui, a seguito dell'accertamento sanitario, verifichi che le condizioni delle minorazioni o mutilazioni siano stabilizzate, provvede a segnalare tale esito nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, spuntando un campo appositamente inserito nell'applicazione "Rinnovo Patenti". Ciò permetterà, alla commissione, di rinnovare la patente confermandone la validità secondo le regole stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada, ed all'interessato, di effettuare il successivo rinnovo presso un medico monocratico. Successivamente la commissione provvederà a trasmettere telematicamente le informazioni del rinnovo ed a rilasciare all'interessato la ricevuta, come previsto dalla modalità vigente.
3. Duplicato di patente con contestuale rinnovo
Nel caso in cui una patente speciale debba essere duplicata presso un ufficio della Motorizzazione e, contestualmente, rinnovata di validità, si procederà come nel caso di cui al punto 1 (conseguimento della patente di guida).
4. Discordanza dati
Se vi è discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, redige la comunicazione, conforme all'allegato 1 al decreto dirigenziale 15 novembre 2013, su supporto cartaceo non in bollo, sul quale indicherà che il soggetto è affetto da minorazioni o mutilazioni stabilizzate e che, di conseguenza, il futuro accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica per il rinnovo di validità della patente di guida potrà essere esperito da un medico monocratico al termine del periodo di validità della patente stessa stabiliti dall'articolo 126, commi 2, 3 e 4 del codice della strada.
Sulla predetta comunicazione il sanitario appone la foto del titolare, provvede ad autenticarla ed a timbrarla e raccoglie la firma del titolare della patente di guida.
La medesima procedura dovrà essere adottata nel caso in cui il sanitario riscontrasse una discordanza tra il nome indicato nella carta di identità o altro documento di identificazione personale ed il nome riportato nella patente di guida (ad es. nella patente è indicato il nome "Mario Rossi", nella carta di identità il nome "Mario Alberto Rossi"). In questi casi dovrà essere riportato sulla patente di guida il nome indicato nella carta di identità ovvero in altro documento di identificazione personale in corso di validità.
La conferma di validità della patente deve essere richiesta dal titolare all'Ufficio Motorizzazione civile territorialmente competente in ragione del luogo in cui è stata effettuata la visita medica. L'istanza di rinnovo deve essere corredata da una stampa della "schermata" generata dal sistema informatico, da cui risulta l'impossibilità di procedere al rinnovo di validità della patente secondo la procedura prevista dal decreto dirigenziale 15 novembre 2013, oltre che da una copia dell'allegato 1 compilato dal sanitario certificatore (l'originale di detto allegato deve essere esibito al momento della presentazione dell'istanza e deve poi essere restituito al conducente), da una seconda fotografia identica a quella autenticata, da una fotocopia della patente di guida e dalle seguenti attestazioni di versamento:
• della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
• del diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
La ricevuta di presentazione dell'istanza, unitamente all'originale dell'allegato 1 è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata di validità e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Nelle more del rilascio di questo documento, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare.
5. Modalità operative
Gli aggiornamenti all'applicazione web ed ai web services (WS) saranno disponibili, in ambiente di test, a partire dal prossimo 17 settembre 2014. La documentazione tecnica, per l'adeguamento dei propri programmi gestionali che usano i WS, è già presente all'interno dell'applicazione web per la conferma di validità, residente sul portale dell'automobilista.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli