Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 06/02/2015 - Prot. n. 2887 - Locatore
OGGETTO: Richiesta parere.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. 2887
Roma, 6 febbraio 2015
Oggetto: richiesta parere.
Con nota del 2 febbraio 2015, si chiede di conoscere se un locatore avente sede all'estero, può noleggiare veicoli adibiti ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida ad un'autoscuola avente sede in Italia.
Al riguardo si comunica che il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, stabilisce all'art. 7 bis comma 2 che i veicoli delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica possono essere noleggiati con contratto a lungo termine secondo la disciplina prevista dall'art. 94 comma 4 bis, del codice della strada.
Come noto, detta norma prevede che, laddove un veicolo è nella disponibilità di un soggetto per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, sulla carta di circolazione deve essere annotato, a cura di un Ufficio di Motorizzazione Civile, il nominativo del soggetto stesso.
Si ricorda che la normativa attualmente vigente non consente di iscrivere il nome del soggetto che ha in disponibilità il veicolo per un periodo di tempo superiore a trenta giorni su una carta di circolazione rilasciata da autorità estere e, di conseguenza, un'autoscuola non può dotarsi di veicoli, da adibire ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida, noleggiati da imprese di locazione aventi sede all'estero.
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