Circolare - 27/02/2015 - Prot. n. 4409 - Deroghe all'applicazione del Reg. 561/2006
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014. Deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/1436/15/111/20/3
Roma, 27 febbraio 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4
Prot. n. 4409
Roma, 27 febbraio 2015
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014. Deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Riflessi sul D.M. 20 giugno 2007.
L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014, che si applica a decorrere dal 2 marzo 2015, in anticipo rispetto alla maggior parte delle disposizioni del regolamento medesimo, introduce delle modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 che riguardano alcune tipologie di trasporto che sono esentate dall'applicazione del regolamento stesso o per le quali, a livello nazionale, è possibile introdurre delle deroghe alla sua applicazione.
Tale circostanza rende opportuno fornire alcune indicazioni circa i riflessi della nuova disciplina sull'attività di trasporto di merci, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2007 (Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 236, 10.10.2007).
In particolare, all'articolo 3 del regolamento n. 561/2006 è stata aggiunta la lettera a bis), concernente i trasporti con "veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.".
Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l'esenzione dall'applicazione del regolamento n. 561/2006 e, quindi, dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività.
Va, comunque, precisato che la tipologia di trasporto descritta si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all'utilizzo degli stessi nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente.
A questo proposito, si può richiamare la decisione della Corte di Giustizia relativa alla causa C-128/04 che, pur pronunciata con riferimento ad ipotesi verificatasi sotto il previgente regolamento (CEE) n. 3820/85, risulta mantenere intatta la sua valenza anche sotto l'attuale regolamento, ha stabilito, riguardo alla tipologia di trasporto in esame, che "i termini "materiale o attrezzatura" ... (omissis) ... riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato. Una siffatta attività che ... (omissis) ... non può consistere nella guida del veicolo, deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata.".
Ne consegue, ad esempio, che il conducente di un veicolo appartenente ad un'impresa commerciale che, pur entro un raggio di cento chilometri, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/2006, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un'impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo.
È stato, inoltre, modificato l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento 561/2006 che, nella nuova formulazione, risulta del seguente tenore: "veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale.".
Per quanto attiene ai riflessi, sul punto, della nuova normativa sul D.M. 20 giugno 2007, il riferimento in quest'ultimo contenuto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), primo trattino è da intendersi puramente come riferimento alla lettera d) nella sua nuova formulazione.
Resta fermo che la dispensa dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo trova applicazione per i veicoli interessati nelle sole ipotesi in cui gli stessi svolgano le attività di trasporto per le quali il D.M. 20 giugno 2007, sopra citato, ha disposto la deroga, cioè quando tali veicoli, di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, sono impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.
L'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è stato altresì modificato nel secondo paragrafo della lettera d), estendendo da 50 a 100 chilometri il raggio di esenzione per la fattispecie in essa descritta. Per mera informazione, si sottolinea che analogo prolungamento chilometrico è stato astrattamente previsto anche per le fattispecie di trasporto di cui alle lettere f) e p) che non sono, però, comprese fra i casi di deroga nazionale introdotti dal citato D.M. 20 giugno 2007.
Da ultimo, per quanto qui interessa, si sottolinea che, in conformità alla logica di cui all'art. 47 del regolamento 165/2014, ove del caso, i riferimenti al regolamento n. 3821/85 debbono intendersi fatti al predetto regolamento n. 165/2014.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere la presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Roberto Sgalla
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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