Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 06/02/2015 - Prot. n. 2884 - Patenti C e D con frequenza corso CQC
OGGETTO: Richiesta parere.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 2884/8.7.6
Roma, 6 febbraio 2015
Oggetto: Richiesta parere.
Con nota del 2 febbraio 2015, si chiede di precisare se la frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, ex direttiva 2003/59/CE, consenta di conseguire, in deroga ai limiti di età, la patente di guida della categoria C o D.
Al riguardo si comunica che la normativa vigente (art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286) consente, ad un aspirante conducente professionale non ancora in possesso "della patente di guida corrispondente", di frequentare un corso di qualificazione iniziale, sia ordinario che accelerato.
La medesima norma stabilisce che colui che ha conseguito la qualificazione CQC, sia con corso ordinario che accelerato, può conseguire:
1) a partire dai 18 anni di età, la patente di guida della categoria C o CE; se detto conducente ha frequentato un corso di qualificazione accelerato, fino al compimento del ventunesimo anno di età potrà condurre esclusivamente veicoli di massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate o complessi di veicoli che non superino i limiti di massa cui abilita la categoria CE;
2) a partire dai 21 anni di età, la patente di guida della categoria D o DE; se detto conducente ha frequentato un corso di qualificazione accelerato, fino al compimento del ventitreesimo anno di età potrà condurre esclusivamente autobus fino a 16 posti, ovvero autobus senza limiti di posti (eventualmente anche con rimorchio), ma per un raggio massimo di 50 chilometri dalla sede dell'impresa.
Il Direttore della divisione
Dott. Pietro Marianella
Vedi anche: