Direttiva UE - 2015/653/UE - Modifica della direttiva 2006/126/CE
OGGETTO: Direttiva recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
DIRETTIVA (UE) 2015/653 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.
(2) Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.
(3) Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.
(4) Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.
(5) Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock, dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.
(6) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Allegato alla Direttiva 2015/653/UE
All'allegato I, parte 3 della direttiva 2006/126/CE, relativamente alla pagina 2 della patente di guida, il punto 12 della lettera a) è sostituito dal seguente:
«12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali
01.02. Lenti a contatto
01.05. Occlusore oculare
01.06. Occhiali o lenti a contatto
01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
15. Frizione modificata
15.01. Pedale della frizione adattato
15.02. Frizione manuale
15.03. Frizione automatica
15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01. Pedale del freno adattato
20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05. Pedale del freno basculante
20.06. Freno manuale
20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N(*) [ad esempio: “20.07(300N)”]
20.09. Freno di stazionamento adattato
20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13. Freno a ginocchio
20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04. Acceleratore manuale
25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
31. Adattamenti e protezioni dei pedali
31.01. Set supplementare di pedali paralleli
31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
31.04. Fondo rialzato
32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
40. Sterzo modificato
40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N(*) [ad esempio “40.01 (140N)”]
40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06. Posizione adattata del volante
40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.01. Dispositivo retrovisore adattato
42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
43. Posizione del sedile del conducente
43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04. Acceleratore adattato
44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N(*) [ad esempio “44.09 (140N)”]
44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N(*) [ad esempio “44.10 (240 N)”]
44.11. Poggiapiedi adattato
44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli
47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a a sinistra
b a destra
c mano
d piede
e nel mezzo
f braccio
g pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO
61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)
62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
63. Guida senza passeggeri
64. Velocità di guida limitata a… km/h
65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
66. Guida senza rimorchio
67. Guida non autorizzata in autostrada
68. Niente alcool
69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2016)]
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)
71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321. HR”)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03. Limitata a tricicli
79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;
(*) Questa forza indica la capacità del conducente di azionare il sistema
(**) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).»
Vedi anche: