Circolare - 18/06/2015 - Prot. n. 14549 - Riconseguimento patente
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada. Ricorsi avverso diniego riconseguimento patente per mancato decorso del triennio.
Ministero delle Infrastrutture o dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Afari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Prot. n. 14549
Roma, 18 giugno 2015
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada. Ricorsi avverso diniego riconseguimento patente per mancato decorso del triennio.
Si fa seguito alla circolare di questa Direzione Generale n. 15040 del 7 luglio 2014, concernente l'interpretazione della norma indicata in oggetto.
Com'è noto, con la legge n. 120 del 29.07.2010, concernente disposizioni in materia di sicurezza stradale, è stato inserito all'art. 219 il comma 3-ter che recita: "quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato", quest'ultima intesa, secondo la detta circolare, con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l'organo accertatore contesta l'infrazione.
A seguito della emanazione del suddetto indirizzo interpretativo, sono pervenuti vari ricorsi avverso i dinieghi opposti dai competenti Uffici della Motorizzazione alle richieste di ammissione alla procedura per il conseguimento del nuovo titolo di guida, in quanto non ancora decorso il triennio sopra indicato. In particolare, i gravami proposti pretendono di far decorrere il triennio previsto dalla norma citata dalla data di commissione del fatto e di conteggiare nel periodo in parola anche il cosiddetto presofferto a titolo di sospensione cautelare della patente.
Ciò posto, allo scopo di fornire utili ed uniformi elementi di difesa nei giudizi inerenti la questione in esame, si riportano di seguito le considerazioni da inserire nelle difese dell'Amministrazione.
a) Questione di giurisdizione
Circa la giurisdizione competente a decidere sui provvedimenti di diniego di cui all'oggetto, allo stato attuale non sussiste univocità di orientamento. Infatti risultano proposti ricorsi avverso i detti provvedimenti innanzi sia ai Giudici di Pace sia ai Tar.
Con sentenza n. 3817/2015 il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato ritenendo, nel caso di specie, venire in rilievo una posizione di diritto soggettivo del ricorrente, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, non trattandosi nella fattispecie di conseguenza accessoria alla violazione del codice della strada, ha individuato la giurisdizione in capo al tribunale ordinario e non al Giudice di Pace.
Al contrario, in casi analoghi, il Tar Veneto (sent. n. 2881/15) ed il Tar Liguria (sent. n. 367/15) hanno ritenuto la propria giurisdizione, decidendo nel merito della controversia. Nel contempo, hanno riconosciuto la propria giurisdizione sia il Giudice di Pace di Domodossola (sent n. 7/15) che quello di Montepulciano (sent. n. 798/14).
Altresì il Tribunale di Firenze, adito ex art. 700 c.p.c., ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione (ord. n. 4181/15).
Secondo lo scrivente Ufficio dovrebbe sussistere in materia la giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti il provvedimento con cui questa Amministrazione nega all'interessato l'accesso alla procedura per il rilascio di una nuova patente di guida è espressione di un potere autoritativo, volto al miglior perseguimento dell'interesse pubblico posto a presidio della sicurezza della circolazione stradale: ne consegue una posizione di interesse legittimo vantata dal privato. Anche volendo qualificare tale fattispecie come vincolata l'attività dell'amministrazione, quando la stessa sia funzionale alla tutela in via diretta di un interesse pubblico, la situazione giuridica vantata dal privato assume la consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2007).
Ciò premesso, in caso di presentazione del ricorso innanzi al Giudice di Pace, si ritiene opportuno eccepire il difetto di giurisdizione sulla base delle considerazioni sopra esposte.
b) art. 219, comma 3 ter. del codice della strada. L'accertamento del reato.
La questione centrale oggetto dei giudizi è costituita dalla esatta individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine triennale per poter riconseguire la patente di guida.
Assume dunque carattere prioritario la corretta interpretazione dell'espressione "accertamento del reato" considerato dalla legge il momento di inizio del periodo triennale di interdizione.
I soggetti interessati, destinatari del provvedimento di revoca in questione, hanno dato e continuano a dare una interpretazione della locuzione "accertamento del reato" come equivalente al momento di commissione del fatto allo scopo di far decorrere il prima possibile il termine triennale per riottenere la patente di guida.
In questa loro interpretazione gli interessati si ritengono sostenuti dalla Rei. N. 111/08/10 del 3.08.2010 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione che commenta le novità legislative in materia di sicurezza stradale di cui alla legge n. 120/2010.
In particolare al punto II-2 pag. 5, a proposito della data di accertamento del reato contenuta nell'art. 219, comma 3 ter, detta relazione precisa .... "e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o decreto di condanna".
Questo Ministero, invece, con la circolare n. 15040 del 7.7.2014, conformandosi al parere reso sull'argomento dal Ministero dell'Interno, ha chiarito che "la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l'organo accertatore contesta l'infrazione. Tale momento, invero, segna il mero avvio della fase processuale, il cui esito sarà determinato dalla pronuncia del giudice penale e dal successivo passaggio in giudicato della stessa".
Quindi, secondo questo Ministero, il termine da cui far decorrere i tre anni per conseguire una nuova patente ex art. 219 comma 3-ter è quello della data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale).
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per accertamento del reato si intende esclusivamente quello compiuto dal giudice penale nel processo; in tale sede il giudice compie un accertamento completo ed esaustivo dei fatti addebitati all'imputato e della sua colpevolezza. Precisa ancora la Corte di cassazione che solo la sentenza di condanna contiene l'accertamento del reato ed il giudizio di colpevolezza; e ciò anche in caso di patteggiamento; ai fini penali, non vi è alcuna differenza concettuale tra "accertamento del reato" e "sentenza di condanna" (Cass. pen, sez. IV, 11.8.2004, 34293).
Il momento della commessa infrazione non può certamente essere inteso come "data di accertamento del reato" ai sensi della medesima norma, dal momento che non implica alcun accertamento, tanto meno di un reato; prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, anche in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza, vi è soltanto la contestazione di un reato. Anche a prescindere dal dato letterale della norma, che fa riferimento al "reato" e non genericamente al fatto o all'illecito, si ritiene che non vi sarebbe ragione alcuna, sul piano sistematico, di una interpretazione "correttiva" della lettera della legge.
Sotto il profilo sistematico si osserva ulteriormente che l'art. 651 del c.p.p., nello stabilire che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, riconduce inequivocabilmente alla sentenza irrevocabile l'accertamento della sussistenza del fatto-reato nella sua dimensione fenomenica e materiale, individuando nel giudicato penale il presupposto logico-giuridico da far valere in altra sede. Parimenti, l'art. 673 del c.p.p., stabilisce che in caso di abrogazione del reato spetta al giudice penale revocare la sentenza o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto come reato, ponendo in essere una sorta di contrarius actus rispetto all'accertamento originario, compiuto dallo stesso giudice.
Peraltro, tale lettura è corroborata da quanto stabilito dall'art. 224, comma 2, del codice della strada, secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Appare evidente che far decorrere il termine di cui al citato art. 219, comma 3-ter dal momento della commissione del fatto, porterebbe alla conclusione che il periodo di interdizione triennale inizia a decorrere già da prima della sentenza del giudice penale che dispone la revoca; il che risulta illogico e irrazionale e non coerente con il sistema delle sanzioni amministrative accessorie. Si potrebbe arrivare all'assurda situazione, nei casi in cui la sentenza fosse emessa a distanza di anni dal fatto, che il soggetto sarebbe legittimato a conseguire una nuova patente di guida prima del provvedimento di revoca del prefetto, provvedimento che risulterebbe, quindi, inutiliter dato.
Inoltre, come evidenziato anche dal Ministero dell'Interno sotto il profilo logico-sistematico, si osserva che una interpretazione che facesse decorrere il triennio in parola dalla data della commissione del fatto porterebbe a conclusioni contraddittorie rispetto alla fattispecie contemplata dal comma 3-bis dell'art. 219 del codice della strada. Infatti, in questo ultimo caso (oggettivamente meno grave in quanto relativo alla revoca come sanzione accessoria non conseguente ad accertamento del reato) il termine da cui ha inizio il periodo biennale decorso il quale è possibile conseguire un nuovo titolo di guida, decorre, non dal momento del fatto, ma da quando diventa definitiva l'ordinanza di revoca, vale a dire nel tempo in cui questa risulta inoppugnabile perché non impugnata o perché respinto il relativo ricorso. Ne consegue che se il periodo indicato nel successivo comma 3-ter (riguardante ipotesi di reato) decorresse dalla data di commissione del fatto, si garantirebbe in termini temporali al responsabile un trattamento più favorevole per fattispecie più grave rispetto al precedente comma 3-bis.
Quanto alla richiamata Relazione della Cassazione del 3 agosto 2010, si evidenzia che la stessa proviene dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ed ha unicamente lo scopo di dare informazioni sulle novità normative. Nella stessa non sono affermati principi di diritto che solo la Corte di Cassazione nelle sue sentenze può enunciare. Pertanto trattasi di una interpretazione, per quanto autorevole, priva di efficacia vincolante.
Da ultimo va anche considerata la ratio della norma in questione che è stata introdotta dal legislatore del 2010 con l'intento di inasprire il trattamento sanzionatorio nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti prevedendo, oltre a sanzioni penali ed amministrative, in caso di revoca della patente, l'impossibilità di conseguire una nuova patente se non dopo tre anni dall'accertamento del reato.
Trattasi di ipotesi di particolare gravità e che destano grandissimo allarme sociale per le quali il legislatore, più volte intervenuto nel corso degli anni, ha via via inasprito le pene principali ed accessorie e, da ultimo, circondato il riconseguimento della patente da particolari limiti e cautele per scongiurare il rischio, a tutela della collettività, di un troppo celere rientro sulla strada del guidatore a cui sia stata revocata la patente per le dette ragioni.
c) richiamo alle norme processual-penalistiche sulla prescrizione e sulla successione delle leggi nel tempo
Il richiamo alle norme sulla prescrizione del reato o alla successione di leggi nel tempo, spesso contenuto nei ricorsi pervenuti per confutare la tesi di questa Amministrazione, non può reputarsi conferente rispetto al caso in parola, in quanto trattasi di istituti dettati per altre finalità, nelle quali, per espressa previsione normativa, ciò che rileva è il tempo della consumazione del reato (158 c.p.), vale a dire il momento in cui il reo tiene una condotta contraria all'ordinamento giuridico e realizza l'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi. In tali ipotesi, è evidente che la norma pone l'accento, anche ai fini del principio del favor rei, sull'atteggiamento antidoveroso imputabile al soggetto attivo del reato, vale a dire sul momento in cui il fatto materiale è stato realizzato. Nel caso posto all'attenzione, invece, l'art. 219, comma 3 ter, del c.d.s. fa chiaro riferimento all'accertamento del reato" e non alla sua consumazione. La norma, invero, a differenza dell'art. 158 del c.p., non ha alcuna rilevanza penale, in quanto l'accertamento del reato costituisce solo il presupposto a cui far riferimento ai fini dell'accesso ad una procedura prettamente amministrativa, quale quella per l'abilitazione alla guida.
d) il rapporto tra revoca del titolo di guida e sospensione cautelare della patente già scontata dagli interessati
Per quanto riguarda tale questione, è concettualmente errata la pretesa avanzata in alcuni gravami di conteggiare nel periodo di cui all'art. 219, comma 3 ter, del c.d.s. il tempo di sospensione cautelare della patente di guida. In realtà, la revoca di cui trattasi ha carattere di sanzione amministrativa accessoria che priva in via definitiva l'interessato del titolo di guida e non può confondersi con il provvedimento di sospensione della patente, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art. 186 del codice della strada, questo avente finalità esclusivamente cautelari, in quanto volto, nelle more del procedimento penale, ad evitare che il conducente possa assumere ulteriori condotte lesive della incolumità altrui (Cass. 21447/2010).
Ne consegue, stante il diverso scopo e la differente natura dei due istituti, la non corretta inclusione nel conteggio del periodo previsto dall'art. 219, comma 3 ter, del codice della strada, di quello sofferto dall'interessato a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto).
Ciò posto, si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi a quanto sopra prospettato in qualsiasi controversia che dovesse essere instaurata e riguardante la fattispecie.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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