Decreto Interministeriale - 20/05/2015 - Revisione macchine agricole e operatrici
OGGETTO: Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Modificato dal Decreto Interminisetriale n. 80 del 28/02/2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE
20 maggio 2015
(G.U. n. 149 del 30.6.2015)
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.";
Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: "Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";
Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del più volte richiamato decreto legislativo il quale prescrive che: "Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.";
Visti gli articoli 295 e 304 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada", relativi, rispettivamente, alla revisione delle macchine agricole in circolazione ed alla revisione delle macchine operatrici in circolazione;
Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 19 novembre 2004;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Revisione generale delle macchine agricole
1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Art. 2
Revisione generale delle macchine operatrici
1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Art. 3
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.
Art. 4
Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. Per i veicoli di cui all'art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Art. 5
Modalità di esecuzione della revisione
1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.
2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 6
Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2, sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
Art. 7
Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole
1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 maggio 2015
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 314
Allegato I al Decreto del 20/05/2015
Macchine agricole e macchine operatrici | Tempi |
Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione | Revisione entro il 30 giugno 2021 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 | Revisione entro il 30 giugno 2022 |
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 | Revisione entro il 30 giugno 2023 |
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019 | Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
Vedi anche: