Circolare - 27/07/2015 - Prot. n. 3756 - Trasporti eccezionali
OGGETTO: Precisazioni in merito alla Direttiva prot. n. 4214 del 10.09.2014.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. n. 3756
Oggetto: Precisazioni in merito alla Direttiva prot. n. 4214 del 10.09.2014.
Essendo emerse alcune difformità applicative della Direttiva in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni.
1) Preavviso di transito.
Come previsto dall'art. 16, c. 1, del Regolamento, gli enti proprietari hanno facoltà di richiedere la comunicazione di transito, concordandone opportunamente tra loro il contenuto, la tempistica e la validità, qualora sia prescritta la scorta, ovvero si eccedano i limiti dell'art. 62 del Codice.
La comunicazione di transito è finalizzata alla tutela delle infrastrutture stradali e della sicurezza della circolazione, ivi compresi i controlli su strada di competenza degli organi di polizia stradale.
Essa deve contenere la conferma esplicita di aver nuovamente accertato la percorribilità dell'intero percorso, ai sensi dell'art. 14, c. 8, del Regolamento.
2) Comodato d'uso e locazione. Autotrasporto internazionale.
2.1) Autotrasporto.
Con circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 5, ha fornito chiarimenti in merito agli istituti della locazione e del comodato d'uso applicati al settore dell'autotrasporto; si ritiene pertanto di dover annullare quanto riportato al punto 7) della precedente direttiva prot. n. 4214 del 10 settembre 2014, che nella parte relativa al trasporto di cose deve intendersi sostituito come segue.
In tema di intestazione temporanea dei veicoli il settore dell'autotrasporto è regolamentato da una normativa speciale, in gran parte di origine comunitaria, per la quale, nella citata circolare prot. n. 5681/2015, si è riepilogato in quali casi ed a quali condizioni sono ammessi la locazione (senza conducente) ed il comodato d'uso (gratuito).
A tale riguardo, occorre rammentare che tali istituti trovano applicazione anche nei riguardi delle società cooperative e dei consorzi.
Per i trasporti internazionali, si evidenzia che le autorizzazioni per i trasporti eccezionali presuppongono il rispetto delle norme (comunitarie, bilaterali e CEMT) che disciplinano l’autotrasporto internazionale.
Pertanto possono essere conseguite autorizzazioni per trasporti eccezionali (per la parte che interessa il territorio italiano) ai fini del trasporto internazionale per il quale è richiesta la licenza comunitaria ovvero l'autorizzazione bilaterale o CEMT.
Si rammenta, inoltre, che i vettori comunitari possono conseguire autorizzazioni per trasporti eccezionali per il cabotaggio, purchè vengano rispettati i limiti e le condizioni delle norme vigenti in materia.
Nel rinviare al paragrafo "Documenti di controllo" della citata circolare prot. n. 5681/2015, si rammenta, infine, quanto segue.
a) I contratti devono essere redatti in forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
- il nome dell'impresa locatrice/comodatrice e di quella locataria/comodataria;
- la data e la durata del contratto;
- i dati di identificazione del veicolo locato/comodato;
b) il contratto deve essere registrato nei casi previsti dalla citata circolare n. 5681 del 16/3/2015;
c) copia del contratto deve essere tenuta a bordo del veicolo;
d) la durata dell'autorizzazione per il trasporto eccezionale non può superare quella del contratto.
Nel caso di rinnovo tacito e automatico, alla scadenza dovrà essere prodotta la ricevuta, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, comprovante l'avvenuta annotazione del rinnovo.
Qualsiasi modificazione di altri elementi essenziali del contratto dovrà essere in forma scritta ed assoggettata a registrazione.
2.2) Macchine agricole.
L'art. 110, c. 2, del Codice (DLgs n. 285/1992) consente la locazione delle macchine agricole solo alle imprese esercenti tale attività; a differenza di quanto disposto dall'art. 84, cc. 2 e 3, del Codice, non è contemplata la locazione senza conducente da parte di altri soggetti; il comodato d'uso, in assenza di diverse disposizioni, è ammesso con contratto registrato.
2.3) Macchine operatrici.
L'art. 298, c. 3, del Regolamento impone di indicare sulla carta di circolazione i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice; in assenza di diverse disposizioni, la locazione senza conducente e il comodato d'uso soggiacciono a tale obbligo, sostitutivo della registrazione, e la carta di circolazione deve riportare i dati completi dell'impresa locataria o comodataria.
3) Autorizzazioni singole e multiple.
3.1) Descrizione, massa e dimensioni del carico.
L'art. 14, c. 7, punto B), lett. a) e b), del Regolamento, per le autorizzazioni singole e multiple, prevede una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio, nonché l'indicazione nello schema grafico, tra le altre, dei limiti superiori delle dimensioni e della massa totale.
Per "precisa descrizione" deve intendersi una descrizione riportante le caratteristiche del carico, ossia la sua tipologia, la sua massa e le sue dimensioni, nonché quelle dell’eventuale imballaggio.
Non è consentito derogare dai limiti imposti dall'art. 10, c. 2, lett. b), del Codice, e dall'art. 13, c. 9, del Regolamento, sfruttando le dimensioni dell'eventuale imballaggio impiegato.
Lo schema grafico deve riportare la configurazione del veicolo, o complesso di veicoli, con il suo carico; per "configurazione" deve intendersi una rappresentazione riconducibile alla tipologia del carico trasportato, e non solo la mera schematizzazione dei limiti del suo ingombro.
L'ente autorizzante, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi, può richiedere conferma circa la tipologia, la massa e le dimensioni della cosa oggetto del trasporto, direttamente al proprietario della medesima, qualora non coincidente con il committente.
A tal fine il richiedente l'autorizzazione deve indicare il nominativo del proprietario, un suo recapito telefonico e il suo indirizzo e-mail.
3.2) Individuazione del committente.
Come già espresso nel paragrafo 3.2 della Direttiva prot. n. 3911/2013 per i vettori esteri, anche per i vettori nazionali la dichiarazione sostitutiva, prevista dall'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del Regolamento, deve essere resa dal committente, che può intendersi, secondo i casi, come il proprietario o il produttore della cosa da trasportare, ovvero l'importatore o l'esportatore o lo spedizioniere.
Ai sensi della vigente normativa in materia, la dichiarazione deve riportare la firma leggibile, ed essere accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
La dichiarazione deve essere allegata all'autorizzazione, archiviata in copia presso l’ente autorizzante e trasmessa in copia agli altri enti interessati dal transito, per le opportune verifiche.
Nell'ambito delle facoltà previste dall'art. 14, c. 1, del Regolamento, è opportuno procedere alla raccolta e all'archiviazione telematica delle dichiarazioni da parte dei committenti, per consentire a tutti gli enti interessati al transito la verifica dei titoli autorizzativi conseguiti dal trasportatore incaricato.
Si richiamano, al riguardo, le specifiche responsabilità inerenti l'obbligo dei controlli che la vigente normativa in materia di autotrasporto pone in capo al committente, al caricatore e al vettore.
Si richiama altresì la responsabilità concorsuale dei soggetti appartenenti alla filiera del trasporto, in riferimento alle sanzioni amministrative previste dagli artt. 10, 61, 62, 164 e 167 del Codice.
3.3) Origine e destinazione del trasporto.
Ai sensi del medesimo art. 14, c. 7, punto B), lett. c), del Regolamento, per vettori sia nazionali che esteri, nella domanda deve essere indicato l'intero percorso (anche se ricadente nella competenza di più enti proprietari o concessionari) interessato dal transito, caratterizzato da origine e destinazione, specificando gli indirizzi di carico e scarico.
Al riguardo si rammenta che gli enti proprietari e i concessionari operano per conseguire le migliori condizioni di sicurezza stradale; essi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 14, c. 1, del Regolamento, sono tenuti a scambiarsi informazioni e ad effettuare verifiche e controlli ai fini della tutela delle infrastrutture stradali da essi gestite e interessate dal transito eccezionale, specialmente in riferimento alle masse complessive massime da autorizzare.
4) Mezzi d'opera.
4.1) Classificazione.
Il veicolo avente le caratteristiche del mezzo d'opera (in quanto omologato ai sensi dell'Appendice III – Art. 10 del Regolamento), immatricolato a nome o in disponibilità di impresa che effettua il trasporto dei materiali indicati dall'art. 54, c. 1, lettera n), del Codice, nonché di quelli assimilati indicati dall'art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, deve essere obbligatoriamente classificato come tale, con esplicita annotazione sulla carta di circolazione, come disposto dalla circolare della Direzione generale per la Motorizzazione prot. n. 2117 del 09.01.2008.
Al riguardo si rammenta che i mezzi d'opera possono essere autoveicoli isolati o complessi veicolari; questi ultimi sono omologati nel rispetto del rapporto di traino pari a 1,45, ai sensi del punto 2) dell'Appendice III – Art. 10 del Regolamento.
4.2) Autorizzazione.
I mezzi d'opera costituiti da autocarro isolato, dal complesso formato da autocarro e rimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, ovvero dal complesso formato da trattore e semirimorchio attrezzato per il trasporto esclusivo dei materiali indicati dall'art. 54, c. 1, lettera n), del Codice, nonché di quelli assimilati indicati dall'art. 11, c. 2, della legge n. 454/1997, o anche da trattore e semirimorchio (o macchina operatrice trainata) con attrezzature spandisabbia, spandisale e simili, non necessitano di autorizzazione alle condizioni dettate dall’art. 10, c. 7, del Codice.
In ogni caso, per poter circolare sulla viabilità ordinaria, indifferentemente se a vuoto o a carico, essi sono assoggettati al pagamento dell'indennizzo dìusura ai sensi dell'art. 34, c. 1, del Codice, corrispondente, secondo i casi, alla tassa di possesso per il veicolo isolato, ovvero alla tassa di possesso integrata con la rimorchiabilità per il complesso.
Sulla viabilità autostradale è inoltre dovuta una ulteriore somma, pari alla normale tariffa maggiorata del 50%, da versare insieme alla tariffa normale alle porte controllate manualmente, come previsto dall'art. 34, c. 2, del Codice.
I complessi mezzi d'opera adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici (autotreni e autoarticolati) necessitano sempre di autorizzazione, ai sensi dell'art. 13, c. 2, punto B), lett. b), del Regolamento; in tal caso è sempre dovuto l'indennizzo ex art. 34, c. 1, del Codice per il veicolo trainante, mentre per il veicolo trainato sulla viabilità ordinaria è dovuto l'indennizzo ex art. 18, c. 5, lett. b), del Regolamento, come già indicato nel paragrafo 1.2.2) della Direttiva prot. n. 4214/2014; sulla viabilità autostradale si applica l'indennizzo di cui all'art. 18, c. 1, ovvero c. 3, del Regolamento, avendo a riferimento, secondo i casi, le masse complessive di cui all'art. 10, c. 8, lett. b), del Codice.
Si rammenta che il pagamento dell'indennizzo ex art. 34, c. 1, del Codice costituisce l'imprescindibile presupposto per la circolazione dei mezzi d'opera; in difetto di tale presupposto i suddetti veicoli o complessi di veicoli non hanno titolo alla circolazione, e dunque non possono essere rilasciate autorizzazioni.
Nell'ambito di validità dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, gli enti proprietari o concessionari sono tenuti a controllare che i versamenti siano stati effettuati; essi vorranno pertanto concordare le idonee procedure di controllo, da attivare sia all’atto della richiesta di autorizzazione che in prossimità delle scadenze per il pagamento della tassa di possesso, acquisendo copia dell'avvenuto versamento dell'indennizzo ex art. 34, c. 1, del Codice.
5. Tipologie di assi/pneumatici.
Si richiamano gli enti proprietari alla puntuale applicazione dei riquadri numerati della Tabella I.3 – Art. 18 del Regolamento, rammentando che le condizioni di equivalenza tra pneumatici sono dettate dalle case costruttrici nel rispetto delle norme di settore.
Gli assi di tipo MG sono equipaggiati con ruote di grosso diametro (cerchio da 24 o 25 pollici); pertanto i riquadri 7 e 8 non sono applicabili agli ordinari veicoli industriali, che sono equipaggiati con ruote il cui cerchio ha generalmente un diametro di 22,5 pollici.
Gli assi di tipo S, G, TSS e TSG sono equipaggiati con ruote di medio diametro (cerchio da 20 o 22,5 pollici); pertanto i riquadri 1, 2, 3, 4, 5, 17 e 18 non sono applicabili ai veicoli con telaio ribassato, che sono equipaggiati con ruote il cui cerchio ha generalmente un diametro di 17,5 pollici.
L'applicazione delle tipologie C4V e C4L, relative ai riquadri 6, 11/12 e 13/14, è condizionata, oltre che dal diametro del cerchio, dalla larghezza dell'asse e dalla distanza tra due ruote adiacenti montate sullo stesso asse, che possono risultare accoppiate o distanziate.
Generalmente, salvo casi particolari, le ruote accoppiate attraverso i cerchi hanno tra loro distanza inferiore a 0,50 m; qualora i dati necessari alla corretta classificazione non siano direttamente desumibili, le necessarie informazioni potranno essere richieste al costruttore del veicolo.
6. Complessi esteri eccezionali per massa.
Secondo quanto indicato dall'Appendice I – Art. 9 del Regolamento, i complessi esteri di massa complessiva massima (F.3) di 72 t devono rispettare, tra le altre condizioni, il rapporto di traino 1,45; la massa complessiva massima del veicolo trainante (F.2) non deve essere inferiore a 29,4 t e quella del veicolo trainato non deve essere superiore a 42,6 t; il veicolo trainante deve essere attrezzato con trasmissioni che consentano una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h.
Possono essere ammessi, nel rispetto delle altre condizioni indicate nella medesima Appendice, anche rapporti di traino superiori, ma con velocità massima, calcolata per costruzione in servizio di traino, di 62,5 km/h.
Roma, 27/7/2015
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo FUMERO
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