Decreto Dirigenziale - 11/09/2015 - Prot. n. 149 - Modifiche al Decreto 09/07/2013
OGGETTO: Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÁ
Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada"
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'"Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose";
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio", pubblicato su G.U. 28 novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella G.U. n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;
Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005 n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006", pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;
Visto il Decreto Dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" pubblicato su G.U. serie generale n. 168 del 19 luglio 2013;
Considerata l'opportunità di consentire - anche in coerenza con i trasporti intracomunitari - alle imprese italiane il trasporto di merci verso paesi extra UE anche operando con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t ed inferiore/uguale a 6 t, eliminando, conseguentemente, disparità di trattamento nei confronti di operatori di altri paesi extra UE che possono attualmente operare con tali veicoli;
Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nonché di favorire l'utilizzo di veicoli tecnologicamente innovativi e a minor impatto ambientale;
Considerata l’opportunità di ridurre in via sperimentale le barriere all'entrata per le imprese italiane affinché possano pianificare l'attività dì trasporto in regime CEMT senza una pregressa attività in regime di autorizzazioni bilaterali;
Considerata l'opportunità di modificare il regime delle autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario in senso più favorevole alle imprese venendo incontro alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore;
Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;
DECRETA
Articolo 1
Al Decreto Dirigenziale del 9 luglio 2013 recante "Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada" sono apportate le seguenti modifiche:
1. All'art. 1 comma 5, il testo è modificato come segue "Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà."
2. Il titolo dell'articolo 2 è modificato come segue: "Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".
3. L'articolo 2, comma 2 è riformulato come segue: "La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese di cui all'articolo 1".
4. All'art. 3, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
il punto a) è soppresso;
al punto b) il valore "0,4 punti" viene sostituito con il valore "0,8 punti";
al punto c) il valore "0,6 punti" viene sostituito con il valore "1,2 punti";
il punto h) è soppresso.
5. All'art. 3, comma 6 la percentuale di decurtazione del punteggio totale è ridotta dal 30% al 10%.
6. Il titolo dell'articolo 4 è modificato come segue: "Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo".
7. All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono riuniti e riformulati in un solo comma nei termini che seguono: "Le autorizzazioni CEMT vengono ripartite fra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'allegato 9 attraverso il quale il numero di autorizzazioni CEMT viene assegnato a ciascun richiedente dopo che l'ammontare disponibile è ripartito per ciascuna tipologia di validità (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati). Il criterio di ripartizione prevede una correlazione del numero di assegnazioni con i punteggi ottenuti dalle imprese a seguito dei criteri indicati nell'articolo 3. Il criterio di correlazione è declinato differentemente per ciascuna tipologia di validità della autorizzazioni al fine di garantire una più ampia distribuzione delle tipologie libere".
8. All'articolo 8 alla fine del comma 5, è aggiunta la frase: "Tali restanti quote sono tenute a disposizione dell'impresa che deve farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento".
9. All'articolo 8 è aggiunto il comma 6: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia di autorizzazione".
10. All'articolo 9 il comma 2 è riformulato come segue "Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70% nella relazione di traffico richiesta con assegnazione, in quest'ultimo caso e a scelta della impresa, o di una quota pari alla prima quota di assegnazione fissa o di un ammontare pari a quello che viene comunque previsto per le imprese non titolari di assegnazione fissa, fermo quanto previsto dell'art. 10 comma 3".
11. All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6: "Le imprese devono restituire ai fini dell'istruttoria delle successive domande - anche a fini statistici - tutte le autorizzazioni assegnate incluse quelle non utilizzate appena scaduto il loro termine di validità";
comma 7: "Le quantificazioni di cui ai commi precedenti devono essere considerate per singola tipologia di autorizzazione."
Articolo 2
Per la sola annualità 2015 il termine perentorio di presentazione delle domande di rinnovo per le autorizzazioni bilaterali nonché di quelle di conversione in assegnazione fissa, di cui all'articolo 11 comma 2 del Decreto Dirigenziale 9 luglio 2013 viene fissata al 31 ottobre 2015.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Ing. Amedeo Fumero
Allegato 9
Criterio di ripartizione per graduatoria alle imprese delle autorizzazioni multilaterali CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo (articolo 4 comma 1)
Per ciascuna delle tipologie di autorizzazioni CEMT (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) la procedura di ripartizione alle singole imprese consiste nella attribuzione di un numero di autorizzazioni correlato al punteggio risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 fatti salvo i limiti di cui all'articolo 10.
Il numero di autorizzazioni da attribuire a ciascuna impresa per ciascuna tipologia di autorizzazioni (autorizzazioni libere - autorizzazioni limitate per alcuni Stati) è determinato come segue:
Nass = (Pi+k*Pmax)*Ndisp/Σ(pi+k*Pmax)
Dove
Nass = Numero di autorizzazioni assegnato alla singola impresa
Pi = punteggio di cui all'articolo 3 assegnato alla impresa
Pmax = massimo punteggio ottenuto dalle imprese presenti nella graduatoria
Pi+k*Pmax = punteggio valorizzato con il punteggio massimo
Ndisp = numero di Autorizzazioni a disposizione per ciascuna tipologia
Σ(pi+k*Pmax) = sonma dei punteggi di tutte le imprese valorizzati con il punteggio massimo
k = 2 per le autorizzazioni libere
k = 1.75 per le autorizzazioni limitate per 2 Stati
k = 1.25 per le autorizzazioni limitate per 3 o più Stati
Per ciascuna delle tipologie la procedura prevede la redistribuzione - secondo processi iterativi - delle autorizzazioni che residuano in conseguenza sia della applicazione dei limiti di cui all'articolo 10 sia della approssimazione a valori interi derivante dalla applicazione della formula di correlazione.
Vedi anche: