Conferenza Stato-città ed autonomie locali - 23/04/2015 - Gestione Albi provinciali
OGGETTO: Accordo sull'applicazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DPCM di attuazione del 8 gennaio 2015 sul trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi agli uffici periferici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Prot. n. 364-II (SC) 8
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 94 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 E DEL DPCM DI ATTUAZIONE DEL 8 GENNAIO 2015 SUL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CURA E ALLA GESTIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI AGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta odierna del 23 aprile 2015
VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l'articolo 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale abroga l'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera h) e dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;
VISTO che il citato comma 94 della legge n. 147/13 dispone, inoltre, che, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le funzioni in argomento sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli uffìci, e che, fino a tale data, le suddette funzioni di cura e gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2015, in corso di registrazione, con il quale sono state disposte norme più dettagliate per il trasferimento delle predette funzioni ai sensi del riferito comma 94 della legge n. 147/13;
CONSIDERATO che non sono state dettate disposizioni volte a facilitare il passaggio delle funzioni agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la nota del 9 marzo 2015 con la quale l'UPI ha chiesto di attivare un Tavolo tecnico con le Amministrazioni centrali interessate al trasferimento delle suddette funzioni, al fine di addivenire ad un accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali volto a garantire prioritariamente la continuità amministrativa a favore dell'utenza, coerentemente con l'assetto organizzativo, in corso di riforma, delle Province;
PRESO ATTO, in particolare, che nella citata nota del 9 marzo 2015, l'UPI evidenzia la necessità di un termine entro il quale si possa garantire la prosecuzione dei provvedimenti avviati dalle Province, laddove compatibili con il processo di riorganizzazione, al fine di dare certezza all'utenza ed evitare possibili contenziosi, nonché di favorire eventuali processi di mobilità volontaria del personale delle Province;
PRESO ATTO, altresì, che nella suddetta nota l'UPI chiede che l'Accordo specifichi la quota degli oneri economici e le modalità tecniche;
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 23 marzo 2015 è stata condivisa l'esigenza rappresentata dall'UPI con la citata nota del 9 marzo 2015, di addivenire ad un Accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO lo schema di accordo predisposto sulla base di quanto convenuto nella citata riunione tecnica del 23 marzo 2015, sul quale è stato espresso assenso tecnico con note del 16 e 17 aprile 2015 rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'UPI;
VISTA la nota del 21 aprile 2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa in pari data dal predetto Ministero e diramata nella medesima data, con la quale si rappresenta che deve essere espunto dallo schema di accordo il punto relativo alle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni in argomento in quanto, sulla base di successivi approfondimenti, si è rilevato che non è coerente con la procedura prevista per l'assegnazione di dette risorse;
RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali e le Amministrazioni statali hanno condiviso il suddetto schema di accordo;
le Autonomie locali e le Amministrazioni statali
sanciscono il seguente Accordo
1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Al fine di assicurare sia la regolare tenuta dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a tutela dell'utenza interessata, sia la continuità delle funzioni connesse alla gestione delle articolazioni provinciali dell'Albo medesimo, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del citato D.P.C.M., gli Uffici delle Province e delle Città metropolitane attualmente competenti:
a) completano l'istruttoria relativa esclusivamente alle istanze ricevute e ai procedimenti avviati d'ufficio fino al giorno precedente alla pubblicazione suddetta;
b) più specificamente provvedono, nel rispetto dei tempi procedimentali stabiliti dall'Amministrazione di appartenza, a concludere i procedimenti avviati su istanza o d'ufficio, richiamati sub a), con un esame istruttorio allo stato degli atti e dei documenti amministrativi detenuti, sottoscritto dal responsabile di ciascun procedimento ed a trasmetterlo agli Uffici periferici della Motorizzazione civile ai fini dell'adozione del provvedimento finale di rispettiva competenza;
c) trasmettono i dati e le informazioni detenute concernenti i procedimenti avviati e curati fino al termine massimo di sei mesi come sopra definito.
3. Il competente Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura le abilitazioni per l'accesso alla banca dati del CED ministeriale per tutta la durata della fase transitoria dei sei mesi sopra richiamata e, in ogni caso, per la gestione delle funzioni che le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere in virtù dell'articolo 105, comma 3 del decreto legislativo n. 112/98.
4. Le Province e le Città metropolitane continuano a generare gli attestati di idoneità professionale per la direzione, in qualità di gestore dei trasporti, di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, mediante il sistema elettronico con emissione del numero di identificazione univoca degli stessi, in conformità alle disposizioni vigenti dettate dalla circolare n. 7/2012/TSI del 25/07/2012, in attuazione del RE 1071/2009.
5. Al termine del suddetto periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del DPCM, le Province e le Città metropolitane procedono alla consegna agli Uffici periferici della Motorizzazione civile dei fascicoli relativi agli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
6. Gli Uffici periferici della Motorizzazione civile, ove necessario per il completamento di procedimenti relativi all'accesso alla professione, provvederanno in merito agli attestati di idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, rilasciati anteriormente alla data di operatività (27/7/2012) della procedura informatica relativa al Registro Elettronico Nazionale (REN), che non risultino attualmente all'interno della sezione "gestore dei trasporti" della citata procedura, i cui estremi/documenti, ove non già contenuti nei fascicoli trasmessi, saranno forniti dalla Provincia che eventualmente li detiene o dall'interessato, se del caso, anche mediante autocertificazione.
Il Segretario
Caterina Cittadino
Il Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano