Delibera - 26/10/2015 - Quote da corrispondere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per il 2016
OGGETTO: Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 10/2015).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 26 ottobre 2015
Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 10/2015).
(GU n.254 del 31-10-2015)
IL PRESIDENTE
del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera d) in base al quale il Comitato Centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Considerato, pertanto, che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2016 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle recenti leggi di stabilità 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 549.033;
Ritenuto:
di dover confermare, per l'anno 2016, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2015;
di dover proseguire, anche per l'anno 2016, ad utilizzare, per la riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella apposita funzione informatica, presente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, che consente il pagamento online tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato Centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili;
Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 26 ottobre 2015;
Delibera:
Art. 1
1. Entro il 31 dicembre 2015, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2015, debbono corrispondere, per l'annualità 2016, la quota prevista dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2
1. La quota da versare per l'anno 2016 è stabilita nelle seguenti misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00;
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:
A | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5 | 5,16 |
B | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10 | 10,33 |
C | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50 | 25,82 |
D | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100 | 103,29 |
E | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200 | 258,23 |
F | Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200 | 516,46 |
1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:
A | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16 |
B | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi | 7,75 |
C | Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi | 10,33 |
Art. 3
1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2016 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
Roma, 26 ottobre 2015
Il Presidente: Di Matteo