Circolare - 28/10/2015 - Prot. n. 24867 - Contenzioso relativo all'art. 126 bis C.d.S.
OGGETTO: Contenzioso relativo all'art. 126bis C.d.S. - Ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, Corte di Cassazione, Sezioni Unite.
Prot. n. 24867
Roma, 28 ottobre 2015
OGGETTO: Contenzioso relativo all'art. 126bis C.d.S. - Ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, Corte di Cassazione, Sezioni Unite.
Si comunica che, con ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno definitivamente statuito la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126 bis C.d.S.
Tale autorevole decisione conferma l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale, sulla scorta dei pareri dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato, con la circolare n. 13692 del 2.5.2011.
Si raccomanda, nelle residuali ipotesi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126bis innanzi al TAR, di eccepire il difetto di giurisdizione citando le sopraddette ordinanze delle Sezioni Unite.
Resta ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo per i provvedimenti di revisione della patente ex art. 128 C.d.S., emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex art. 126 bis (v. Cassazione, Sez. Unite, n. 5979/2007 e n. 15966/2009).
Si coglie l'occasione per precisare relativamente alla mancata ricezione delle comunicazioni delle decurtazioni, che costituisce tutt'ora uno dei motivi di ricorso, che in giudizio non è sufficiente produrre la stampa dell'estratto del CED per provare la conoscenza delle decurtazioni.
Al riguardo appare necessario inserire nella relazione di difesa, come esattamente hanno provveduto a fare numerosi Uffici, quanto esposto in merito nella circolare n. 23374 del 23.9.2013 che riporta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3936/2012 secondo cui, in sintesi, la decurtazione discende unicamente ed esclusivamente dal verbale di contestazione.
In alcuni casi, tuttavia, si è rilevato che, a fronte della corretta affermazione che la decurtazione discende dal verbale e non dalla comunicazione, non si è provveduto a darne la prova producendo la copia dei verbali munita di notifica.
A tal proposito si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza, nei giudizi di opposizione, come quelli avverso i provvedimenti di revisione ex art. 126 bis, l'onere probatorio incombe sull'Amministrazione resistente che deve dimostrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento del provvedimento.
Nel caso di specie la dimostrazione della conoscenza delle decurtazioni fornita tramite i verbali notificati all'interessato diviene necessaria per difendere i provvedimenti di revisione ex 126bis, il cui presupposto è costituito esclusivamente dalle decurtazioni.
La suddetta produzione depotenzia la posizione del ricorrente che non ha più argomenti a sostegno delle sue rivendicazioni (le decurtazioni sono ben conosciute, i verbali non sono stati impugnati, ecc.).
Anche la contestazione circa il tardivo inserimento delle decurtazioni da parte della Polizia viene meno a fronte della dimostrazione della conoscenza della decurtazione tramite la produzione in giudizio del verbale notificato.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si invitano Codesti Uffici, nei casi in cui venga contestata la mancata conoscenza delle decurtazioni e in tutte le ipotesi in cui possa risultare utile, a produrre in giudizio copia dei verbali muniti di notifica, acquisiti presso gli organi accertatori.
Il DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli