Circolare - 13/11/2015 - Prot. n. 7839 - Intestazione temporanea
OGGETTO: Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis del C.d.S. in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stato n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015. Ordinanze del TAR Lazio n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014. Effetti sull'attività di accertamento delle violazioni amministrative.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/7839/15/106/16
Roma, 13 novembre 2015
OGGETTO: Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis del C.d.S. in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stato n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015. Ordinanze del TAR Lazio n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014. Effetti sull'attività di accertamento delle violazioni amministrative.
Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015, con la quale si consigliava di astenersi dal contestare le violazioni dell'articolo 9, comma 4 bis C.d.S. nei confronti dei veicoli oggetto di locazione a lungo termine, in attesa dell'esito dei giudizi di cui all'oggetto, per comunicare che, come rappresentato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'allegata nota prot. n. 25018, datata 29 ottobre 2015 (all. 1), è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all'annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione, come richiesto dall'art. 94, comma 4 bis, C.d.S. Come precisato dal predetto Dicastero, infatti, per adeguarsi al contenuto delle sentenze del TAR Lazio n. 11004/2015 e 11006/2015 del 2 settembre 2015, a decorrere dal 2 novembre u.s., sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni.
In ragione di tale completa operatività della procedura solo dalla predetta data, le sanzioni previste per chiunque non provvede ad effettuare le predette annotazioni entro il termine di 30 giorni, saranno applicabili solo per i contratti di locazione a lungo termine (oltre 30 giorni) stipulati dopo il 2 novembre 2015 mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione per scadenza successiva alla data indicata.
Con l'occasione si precisa che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non anche nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, salvo coincidenza con il contraente stesso.
Si fa presente inoltre che, come ribadito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 [1], le procedure di annotazione dell'utilizzazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando per il momento preclusa l'applicazione della procedura ai veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi.
Infine, atteso che l'annotazione non sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo ma sarà effettuata solo nell'archivio veicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si ribadisce che, in occasione della contestazione della sanzione indicata, non dovrà essere effettuato o disposto il ritiro della carta di circolazione.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
[1] In particolare, nella premessa della predetta circolare, che si riporta integralmente per immediata evidenza, si stabilisce che "... la predisposizione delle predette procedure informatiche è stata condotta a termine, con l'avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).".
Allegato 1 alla circolare 13.11.2015 prot. n. 300/A/7839/15/106/16
Circolare 29.10.2015 prot. n. 25018
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Annotazione nell'ANV della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 25018
Roma, 29 ottobre 2015
OGGETTO: Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Annotazione nell'ANV della intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 6062 del 9 marzo 2015, comunicando quanto segue.
Con le sentenze nn. 11004/2015 e 11006/2015, entrambe depositate il 2 settembre 2015, il TAR Lazio - Sezione Terza Ter ha accertato l'infondatezza di una nutrita serie di doglianze sollevate dalle imprese ricorrenti in ordine alle istruzioni operative diramate da questa Direzione Generale con le circolari prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 e, al contempo, ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto ad alcune censure residuali tenuto conto di quanto disposto con la richiamata circolare del 9 marzo 2015.
Tuttavia, il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente talune eccezioni disponendo:
1. l'annullamento “della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1) prevede il divieto di subcomodato";
2. l'annullamento "dalla disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale";
3. l'annullamento della "circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro".
Pertanto, dovendo dare esecuzione alle richiamate sentenze nei termini predetti, e fermo restando la revoca in autotutela delle istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pagine 16-17) e al paragrafo "Locazione senza conducente" della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 (pagine 11-12-13), disposta con la circolare prot. n. 6062 del 9 marzo 2015, gli Uffici in indirizzo si atterrano alle istruzioni operative che di seguito si illustrano.
A) Subcomodato
Al par. E.1 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (pag. 10) il periodo: "Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodata)" è da intendersi non più vigente.
Resta fermo, tuttavia, che il sub-comodato non rientra tra le ipotesi, contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., che danno luogo all'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione.
B) Deleghe
Il paragrafo “Deleghe" della circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014 è da intendersi non più vigente.
Pertanto, fermo restando che, a norma dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis reg.es., gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull'avente causa, a quest'ultimo è data facoltà di delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all'espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.
Le comunicazioni vengono effettuate, in ogni caso, per il tramite degli UMC o degli Studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni vigenti, così come ribadito dal TAR Lazio il quale, con le richiamate sentenze, ha ritenuto infondate le censure sollevate dalle imprese ricorrenti.
C) Tariffe
Le comunicazioni aventi ad oggetto l'annotazione nell'ANV della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, che danno luogo al rilascio di apposita ricevuta, sono da intendersi esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla legge n. 870/1986.
Al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative, le istruzioni contenute nella presente circolare si applicano a decorrere dal 2 novembre 2015, salvo il sopraggiungere di eventuali ulteriori pronunce da parte del giudice amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli