Decreto Ministero dei Trasporti - 09/10/2015 - n. 192 - Requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi»
OGGETTO: Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi».
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi».
(GU n. 283 del 4-12-2015)
Vigente al: 19-12-2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93, 100 e 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 27;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:
a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.
2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento:
a) disciplina, ai sensi degli articolo 59 e 75, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali;
b) individua i requisiti richiesti per la circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali.
Art. 3
Assimilazione ai fini della circolazione e della guida
1. Ai fini della circolazione su strada e della guida, le piattaforme semoventi eccezionali sono assimilate ai veicoli della categoria N3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 4
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche individuate:
a) nell'Allegato A del presente regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe – Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.
2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.
3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Art. 5
Verifiche periodiche
1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalità applicabili previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6
Immatricolazione e documenti di circolazione
1. La circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali è subordinata all'immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o più moduli, in modo da avere almeno quattro assi a terra, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora trattasi della tipologia di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di assi è pari a tre.
2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocità estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, è dotato di targa e carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione della piattaforma semovente eccezionale sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonché le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
Art. 7
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle piattaforme semoventi già immesse in circolazione o approvate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia
1. Le piattaforme semoventi, già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggette a verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Art. 8
Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la guida
1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada.
2. La circolazione è consentita solo con scorta tecnica.
3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Le piattaforme semoventi eccezionali, eventualmente modulari, già autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare per un periodo massimo di un anno. Decorso tale termine, alle suddette piattaforme semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista dalle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A al decreto n. 192 del 09/10/2015
(art. 4, comma 1, lettera a)
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI
Definizioni
Gruppo di potenza motopropulsore: elemento non destinato al carico, munito di motore a combustione interna e/o elettrica, attrezzato con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi ovvero solidale ad un elemento di carico (cosiddetto tipo «monolitico»);
Unità modulari: elementi muniti di piano di carico, dotati di assi a terra di cui almeno uno motorizzato, attrezzati con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi;
Aggancio solidale: sistema meccanico del tipo a «pettine» o simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici, tali da rendere i moduli solidali e continui tra loro.
1. Caratteristiche tecniche
1.1 La piattaforma semovente eccezionale è costituita, nella composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da un gruppo di potenza e da uno o più moduli in modo da avere almeno 4 assi a terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra;
1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg;
1.3 velocità massima senza carico, per costruzione: non superiore a 20 km/h;
1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilità diretta ed esclusiva della progettazione e dei calcoli di tutte le strutture comunque realizzate;
1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con l'unità modulare base ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico deve essere munito di posto di guida che può essere realizzato con piattaforma di comando non coperta; è ammessa la guida a terra con velocità effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e in presenza di dispositivo automatico che non consente il superamento del limite di velocità.
2. Caratteristiche di composizione
2.1 La piattaforma semovente può essere costituita o da un solo elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e elemento di carico con almeno 3 assi a terra di cui almeno uno motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato ad un elemento di carico con almeno 4 assi a terra di cui almeno uno motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari). Il sistema di composizione di una piattaforma semovente modulare, consente di poter avere a disposizione semoventi eccezionali, costituiti da una o più unità modulari, in grado di assumere configurazioni diverse per la circolazione su strada. Le predette unità modulari, dotate di assi, non sono considerate autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare a far parte di veicoli piattaforme semoventi modulari di configurazione idonea per la circolazione su strada.
2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi è costituito da un «gruppo assi» (di cui almeno uno motorizzato) che, per essere funzionante, deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di potenza», il quale raggruppa in sé le funzioni di comando e di fornitura di energia alle ruote motorizzate nonché di comando di tutti i dispositivi del «gruppo assi» (frenatura, sterzatura, sospensione/sollevamento, segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di potenza» viene applicato direttamente su una delle estremità (anteriore o posteriore) del modulo con un gruppo di almeno 4 assi (vedi 1.1) ovvero è solidale ad una unità di almeno 3 assi (tipo «monolitico»).
Le unità modulari, siano essi singole che unite ad altre per costituire veicoli semoventi modulari, devono essere abbinate direttamente o tramite strutture interposte o tramite collegamenti idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che hanno le caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi di cui sono dotati i medesimi veicoli.
All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono essere utilizzate attrezzature, quali pianali (fissi o telescopici), elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unità modulari sopra descritte. Per documentate esigenze, può essere inserito un modulo con assi a terra non motorizzati.
2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale con un modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unità con almeno 3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero di telaio (contenente il codice V.I.N. - Vehicle Identification Number) dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura.
Le unità modulari, ciascuna individuata tramite punzonatura di un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo di potenza.
Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da:
numero complessivo degli assi a terra;
massa a vuoto;
massa massima a pieno carico;
lunghezza massima;
larghezza massima.
Ciascuna unità modulare può essere utilizzata per costituire, con altre unità modulari, veicoli semoventi modulari diversi tra loro.
2.4 Le piattaforme semoventi possono essere abbinate con altre piattaforme semoventi in composizione «coda contro coda» e lateralmente, come previsto all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.
ALLEGATO B al decreto n. 192 del 09/10/2015
PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI
(articolo 4, comma 1, lettera b)
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI |
||||
N. |
Argomento |
Norma di riferimento |
APPLICAZIONE |
|
Direttiva base |
Regolamento UNECE |
|||
1. |
LIVELLO SONORO |
70/157/CEE |
51 |
NON RICORRE - vedi nota "A" |
3. |
SERBATOI DI CARBURANTE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE [ANTINCASTRO] |
70/221/CEE 2006/20/CE |
34 58 |
RICORRE - vedi nota "B" |
4. | ALLOGGIAMENTO TARGA IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE | 70/222/CEE - 1003/2010/RUE | - | RICORRE |
5. | DISPOSITIVI DI STERZO (SFORZO MAX.) | 70/311/CEE - 1999/7/CE | 79 | RICORRE - vedi nota "C" |
6. | SERRATURE E CERNIERE DELLE PORTE | 70/387/CEE 2001/31/CE |
- | NON RICORRE |
7. | SEGNALATORE ACUSTICO | 70/388/CEE | 28 | RICORRE |
8. |
DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA (CAMPO DI VISIBILITÀ POSTERIORE) |
2003/97/CE |
46 |
RICORRE - vedi nota «D» |
9. |
FRENATURA |
71/320/CEE -2002/78/CE | 13 | RICORRE - vedi nota "E" |
10. | SOPPRESSIONE PERTURBAZIONI RADIOELETTRICHE (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA) | 72/245/CEE - 2009/19/CE | 10 | vedi nota "F" |
13. | ANTIFURTO E IMMOBILIZZATORE | 74/61/CEE 95/56/CE |
18 | NON RICORRE |
15. | RESISTENZA DEI SEDILI | 74/408/CEE - 2005/39/CE | 17 | NON RICORRE |
17. |
TACHIMETRO - RETROMARCIA |
75/443/CEE -97/39/CE | 39 |
RICORRE - vedi nota "H" |
18. | TARGHETTE REGOLAMENTARI | 76/114/CEE - 19/2011/RUE | - | RICORRE |
19. | ANCORAGGI DELLE CINTURE DI SICUREZZA | 76/115/CEE - 2005/41/CE | 14 |
NON RICORRE |
20. | DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA [X] | 76/756/CEE 2008/89/CE |
48 | RICORRE - vedi nota "I" |
27. | DISPOSITIVI DI RIMORCHIO | 77/389/CEE - 1005/2010/RUE | - |
NON RICORRE |
31. |
CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA |
77/541/CEE - 2005/40/CE | 16 |
NON RICORRE |
33. | IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI (SPIE E INDICATORI) | 78/316/CEE - 94/53/CEE | 121 | RICORRE - vedi nota "J" |
34. | SBRINAMENTO/DISAPPANNAMENTO (PARABREZZA) | 78/317/CEE -672/2010/RUE | - |
NON RICORRE |
35. | LAVACRISTALLI/TERGICRISTALLI (PARABREZZA) | 78/318/CEE - 1008/2010/RUE | - |
NON RICORRE - vedi nota "K" |
36. | SISTEMI DI RISCALDAMENTO | 2001/56/CE 2006/119/CE |
122 |
RICORRE SE PRESENTE |
41. | EMISSIONI (EURO VI) VEICOLI PESANTI - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI | 595/2009/RCE | - | RICORRE - vedi nota "L" |
42. | PROTEZIONE LATERALE | 89/297/CEE | 73 | NON RICORRE |
43. | DISPOSITIVI ANTISPRUZZI | 91/226/CEE -109/2011/RUE | - | NON RICORRE |
45. |
VETRI DI SICUREZZA |
92/22/CEE -2001/92/CE | 43 | RICORRE SE PRESENTE |
46. |
PNEUMATICI |
92/23/CEE -2005/11/CE -458/2011/RUE |
54 | RICORRE - vedi nota "M" |
47. |
LIMITATORI DI VELOCITÀ |
92/24/CEE |
89 |
RICORRE SE PRESENTE |
48. | MASSE E DIMENSIONI |
1230/2012/RUE |
- |
RICORRE - vedi nota "N" |
49. | SPORGENZE ESTERNE DELLE CABINE |
92/114/CE |
61 |
NON RICORRE |
50. | DISPOSITIVI DI AGGANCIO |
94/20/CE |
55 |
NON RICORRE |
56. | VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE |
98/91/CE |
105 |
NON RICORRE |
57. |
PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE |
2000/40/CE |
93 |
NON RICORRE |
62 |
IMPIANTO A IDROGENO |
79/2009 RCE - 406/2010 RCE |
- |
RICORRE SE PRESENTE |
63 |
SICUREZZA GENERALE |
661/2009 RCE |
- |
RICORRE - vedi nota "O" |
65 |
DISPOSITIVI AVANZATI FRENATURA "AEBS" |
347/2012 RUE |
- |
NON RICORRE |
66 | SISTEMI AVVISO DEVIAZIONE CORSIA DI MARCIA "LDWS" |
351/2012 RUE |
- |
NON RICORRE |
67 |
VEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) E LORO INSTALLAZIONE |
-- |
67 |
RICORRE SE PRESENTE |
69 | VEICOLI ELETTRICI |
-- |
100 |
RICORRE SE PRESENTE |
70 |
VEICOLI ALIMENTATI A GAS NATURALE (CNG) E LORO INSTALLAZIONE |
-- |
110 |
RICORRE SE PRESENTE |
ALTRE DIRETTIVE CE E REGOLAMENTI UNECE |
||||
MONTAGGIO/IMPIEGO DEL LIMITATORE DI VELOCITÀ |
92/6/CEE |
NON RICORRE |
||
IDENTIFICAZIONE VEICOLI LENTI |
|
(69/01/sup5 UE) |
RICORRE |
|
IDENTIFICAZIONE VEICOLI LUNGHI E PESANTI |
DM 30/6/1988, n. 388 |
(70/01/sup7) (104/00/sup7) |
RICORRE |
Le rubriche seguenti riguardano specificatamente le approvazioni dei singoli dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
21 |
CATADIOTTRI |
76/757/CEE -97/29/CE |
Regolamento 3 - RICORRE |
22 |
LUCI DI INGOMBRO, POSIZIONE ANTERIORI, POSIZIONE POSTERIORI, ARRESTO, POSIZIONE LATERALI, MARCIA DIURNA |
76/758/CEE 97/30/CE |
Regolamento 7: luci di ingombro, posizione anteriori, posizioni posteriori, arresto. - RICORRE Regolamento 87: luci di marcia diurna. - NON RICORRE Regolamento 91: luci di posizione laterali - RICORRE |
23 | INDICATORI DI DIREZIONE | 76/759/CEE - 1999/15/CE |
Regolamento 6 - RICORRE |
24 |
DISPOSITIVO ILLUMINAZIONE TARGA IMMATRICOLAZIONE |
76/760/CEE - 97/31/CE | Regolamento 4 - RICORRE |
25 | PROIETTORI 76/761/CE - 1999/17/CE | - Regolamento 31: proiettori (alogeni sigillati) RICORRE - Regolamento 37: lampade ad incandescenza destinate a unità ottiche omologate RICORRE - Regolamento 98: proiettori con fonte luminosa a scarica RICORRE - Regolamento 99: fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate RICORRE - Regolamento 112: lampade asimmetriche RICORRE - Regolamento 123: fari direzionali (AFS) con adattamento automatico RICORRE |
|
26 | PROIETTORI FENDINEBBIA (anteriori) | 76/762/CEE -1999/18/CE | Regolamento 19 - NON RICORRE |
28 | LUCI PER NEBBIA (posteriori) |
77/538/CEE -1999/14/CE |
Regolamento 38 - NON RICORRE |
29 | PROIETTORI DI RETROMARCIA |
77/539/CEE -97/32/CE |
Regolamento 23 - NON RICORRE |
30 | LUCI DI STAZIONAMENTO |
77/540/CEE -1999/16/CE |
Regolamento 77 - NON RICORRE |
NOTE ALL'ALLEGATO B
A - Si applicano le prescrizioni della direttiva 2000/14/CE e successive modificazioni assimilando le piattaforme semoventi eccezionali alle macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (art. 13)
B - Ricorre solo per i serbatoi. Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/63/CE).
C - In caso di sterzatura a volta corretta su tutti gli assi comandabile tramite un manipolatore con incremento potenziometrico che comanda, tramite logica elettronica, l'apertura di elettrovalvole proporzionali che alimentano i cilindri idraulici attuatori, non ricorre la rispondenza alla norma richiamata. In tale circostanza deve essere garantita la sterzatura di tutte le configurazioni previste, anche in caso di avaria.
D - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 2009/59/CE) - Obbligo di specchio retrovisore destro e sinistro e obbligo della scorta tecnica nella circolazione su strada. In caso di guida da terra con pannello di comando a velocità non superiore a 5 km/h, è ammessa la rimozione degli specchi retrovisori E - I singoli moduli devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla categoria N. Considerate le particolari caratteristiche costruttive dei veicoli componenti il complesso e la ridotta velocità massima delle piattaforme semoventi modulari, il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla predetta direttiva si intende conseguito con il rispetto delle verifiche e prove contenute negli allegati alla stessa, tenendo presente le seguenti prescrizioni:
- Allegato I: applicabile con le seguenti eccezioni:
a) il freno di servizio può non agire su tutte le ruote del veicolo (deve essere frenato almeno il 50% delle ruote);
b) può essere utilizzata la frenatura idrostatica;
c) in caso di avaria del sistema frenante, deve essere possibile l'arresto del veicolo con un sistema a molla di tipo negativo;
d) non vi è l'obbligo di comandi separati per il freno di servizio e il freno di stazionamento
e) per velocità massima per costruzione a vuoto non superiore 5 km/h il freno a molla può essere utilizzato per la frenatura di servizio, in deroga al punto 2.1 dell'Allegato V, considerata la bassissima velocità
- Allegato II: applicabile con le seguenti eccezioni: non è necessaria l'effettuazione della prova di tipo I e II. Nella prova di tipo 0 deve essere conseguita un'efficienza minima del freno di servizio pari:
a) a vuoto, decelerazione minima 1,8 m/s2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 2,2 m a 10 km/h ed in 8,5 m a 20 km/h;
b) a carico, velocità massima ≤ 5 km/h, decelerazione minima 1 m/s2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 1,0 m a 5 km/h oppure tasso di frenatura minimo (inteso come rapporto tra la somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote e la massa complessiva del veicolo) pari al 15%;
c) a carico, velocità massima ≤ 15 km/h, decelerazione minima 2 m/s2 che corrisponde, trascurando il tempo d'intervento dei freni, ad un arresto in 4,5 m a 15 km/h
L'efficienza minima del freno di stazionamento viene verificata su di una pendenza del 4,5%
Non è necessario il rispetto del punto 1.1.4.2.
- Allegato III - applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato IV - applicabile in caso di frenatura ad aria compressa
- Allegato V - applicabile. In deroga al punto 2.1, il freno a molla può essere utilizzato per la frenatura di servizio,
- Allegato VI - non applicabile (non sono ammessi freni a scatto)
- Allegato VII - non ricorre
- Allegato VIII - non ricorre
- Allegato IX - non applicabile
- Allegato X - non applicabile
- Allegato XI - non applicabile in quanto non possono essere utilizzati freni elettrici
- Allegati da XII a XIX: non ricorre
F - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni della direttiva 2004/108/CE e successive modificazioni
H - Deroga per il tachimetro, considerata la limitata velocità. Le piattaforme semoventi modulari devono essere dotate di un dispositivo di retromarcia
I - I dispositivi di cui ai numeri 22 (limitatamente a quelli di marcia diurna), 26, 28, 29 e 30 non ricorrono
J - Su richiesta del costruttore possono essere applicate le prescrizioni dei trattori agricoli e forestali, estese alle macchine operatrici ai sensi dell'art. 306 Regolamento C.d.S. (direttiva 86/415/CEE). È ammissibile che il pannello con i comandi, spie e indicatori sia di tipo "rimuovibile" per l'azionamento da terra, nell'esecuzione delle operazioni di manovra in cantiere e di avvicinamento lento durante le fasi di carico e scarico, ovvero in tutte le fasi di marcia a velocità non superiore a 5 km/h
K - Se il veicolo è munito di cabina chiusa, deve essere verificata la presenza di un adeguato dispositivo
L - Possono essere applicate le norme per le macchine mobili non stradali (direttiva 97/68/CE e successive modificazioni); in tal caso è ammessa la rispondenza al Regolamento UNECE 120
M - Su richiesta del costruttore possono essere ammissibili pneumatici omologati secondo il Regolamento UNECE 106. Le particolari caratteristiche d'impiego devono essere certificate dai costruttori degli pneumatici.
N - Le piattaforme semoventi modulari devono rispettare solo le prescrizioni seguenti:
a) massa massima per asse compatibile con la portata degli pneumatici in funzione della velocità ammessa;
b) capacità di spunto in salita: verifica dello spunto su pendenza del 4,5% in analogia con i veicoli eccezionali (punto d.1.4 dell'appendice I al Titolo I al Regolamento al codice della strada). La verifica è omessa se il rapporto potenza motore/massa complessiva della combinazione è maggiore di 0,20 kW/t
O - vengono applicate le prescrizioni riguardanti i veicoli di categoria N.