Circolare - 21/10/2015 - Prot. n. 24161 - Veicoli autoscuola
OGGETTO: Veicoli uso speciale autoscuola.
Abrogata dalla circolare prot. n. 29097 del 16/12/2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 24161/8.7.6
Roma, 21 ottobre 2015
Oggetto: Veicoli uso speciale autoscuola.
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 12 ottobre 2015 recante "Riconoscimento uso speciale autoscuola ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
Il riconoscimento consente di godere dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti per i veicoli così classificati.
Per poter usufruire di detti benefici, sulla carta di circolazione dei veicoli delle categorie M3, N2 ed N3 equipaggiati con i doppi comandi, deve essere espressamente indicato "USO SPECIALE AUTOSCUOLA".
I veicoli della categoria M2 possono essere immatricolati "uso speciale autoscuola" - a richiesta del titolare o del legale rappresentante dell'autoscuola - solamente a condizione che mantengano permanentemente installati ed operanti i doppi comandi almeno per la frizione ed il freno (se muniti di cambio manuale) o almeno per il freno (se muniti di cambio automatico).
I rimorchi O2, O3 e O4 sono considerati uso speciale autoscuola se abbinati ad un veicolo adibito al medesimo uso. Sulla carta di circolazione di detti veicoli deve essere espressamente indicato che sono abbinabili esclusivamente a veicoli adibiti a uso esclusivo autoscuola.
L'aggiornamento della carta di circolazione, ai fini del riconoscimento in questione, deve essere richiesto ad un Ufficio Motorizzazione civile dal titolare dell'autoscuola o dal responsabile del centro di istruzione automobilistica per i veicoli in proprietà o in leasing o acquisiti con contratto di noleggio a lungo termine ai sensi dell'art. 94, comma 4bis.
Si ricorda, infine, che i veicoli "uso speciale autoscuola" possono essere utilizzati esclusivamente per le esercitazioni e gli esami degli allievi, per il trasporto di questi da e per la sede d'esame, nonché per ogni altra incombenza connessa all’esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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