Circolare - 21/12/2015 - Prot. n. 29675 - Art. 219 CdS - revoca della patente
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 19572/2015 del 28.09.2015 del Tribunale di Firenze.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Divisione 6
Prot. n. 29675
Roma, 21 dicembre 2015
Oggetto: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 19572/2015 del 28.09.2015 del Tribunale di Firenze.
Si fa seguito alle circolari n. 15040 del 07 luglio 2014 e n. 14549 del 18 giugno 2015 per trasmettere l'Ordinanza del Tribunale di Firenze n. 19572/2015 relativa alla interpretazione dell'art. 219, comma 3ter del C.d.S..
Tale Ordinanza avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle circolari sopra citate e sostenuta dal Ministero dell'Interno che fa decorrere il termine triennale per riconseguire la patente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Le motivazioni di detta Ordinanza risultano fondate su una interpretazione strettamente giuridica della norma e non, come in alcune decisioni sfavorevoli, su circostanze di fatto (tempi del processo, ecc.) che non possono costituire fondamento di una decisione giurisdizionale a scapito della noma oggetto del giudizio.
Sul piano logico appare dirimente il fatto che i tre anni per il riconseguimento della patente devono decorrere dalla revoca e non possono precederla.
Conseguendo la revoca alla sentenza penale passata tn giudicato anche tre anni per il riconseguimento devono decorrere dalla detta data.
Altrimenti si farebbero decorrere i tre anni per il riconseguimento da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.
Pertanto si ritiene che, in attesa di ulteriori decisioni da parte dei massimi Organi giurisdizionali, anche la detta Ordinanza possa essere utilmente utilizzata per la difesa dell'Amministrazione nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all'art. 219, comma 3ter.
Si pregano Codesti Uffici di segnalare alla scrivente ulteriori decisioni sulla questione di rilevante importanza.
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI
Verbale di prima udienza n. cronol. 19572/2015 del 28/09/2015
RG n. 7746/2015
Tribunale di Firenze
II Sezione Civile
II Collegio
Il Tribunale di Firenze, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
1) Dott. Luca Minniti Presidente
2) Dott. Niccolò Calvani Giudice
3) Dott. Massimo Donnarumma Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella causa civile iscritta al N. 7746/2015 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 14 maggio 2015 dei Tribunale di Firenze
Tra
********** (nato a ********* il *********), rappresentato e difeso dall'Avv. Gualtiero Bracali ed elettivamente domiciliato in Firenze, in Viale dei Mille N. 8, presso lo studio dell'Avv. Niccolò Andreoni, in virtù di procura a margine del ricorso per reclamo
Reclamante
e
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Via degli Arazzieri N. 4
Reclamato
1 - In fatto
È opportuno premettere, in fatto, che:
- in data 8 luglio 2012, a seguito di incidente stradale, ******** (odierno reclamante) veniva sanzionato per violazione dell'art. 186 C.d.S.;
- conseguentemente, il Tribunale di Pistoia pronunciava, nei suoi confronti, decreto penale di condanna, che passava in giudicato il 22 giugno 2013;
- in data 27 dicembre 2014, il Prefetto di Pistoia gli notificava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;
- a seguito di specifica richiesta, gli uffici della Motorizzazione Civile di Pistoia gli comunicavano che avrebbe potuto conseguire una nuova patente di guida solo a partire dal 22 giugno 2016 ovvero tre anni dopo il passaggio in giudicato del decreto penale di condanna;
- il 20 marzo 2015, l'odierno reclamante adiva il Tribunale di Firenze con ricorso ex art. 700 cpc, per sentir "accertare e dichiarare il diritto ... a conseguire una nuova patente di guida a far data dal giorno 09/07/2015 e, per l'effetto, ordinare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ammissione del ricorrente alle prove d'esame per conseguire una nuova patente di guida dal giorno 09/07/2015";
- con ordinanza del 14 maggio 2015, il giudice a quo respingeva il ricorso.
2 - In diritto
A) Al centro della controversia è l'interpretazione dell'art. 219, comma 3 ter, C.d.S., il quale, testualmente, prevede che "non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato".
Il ricorrente, odierno reclamante, sostiene che i tre anni decorrano dall'accertamento di polizia e, quindi, dall'8 luglio 2012.
Diversamente, l'Amministrazione ritiene che il dies a quo del triennio coincida con l'accertamento del reato da parte dell'autorità giudiziaria e, segnatamente, con il passaggio in giudicato della condanna penale.
B) L'assunto del Ministero è, senz'altro, corretto.
A suo favore militano tanto il criterio ermeneutico letterale quanto quello logico - sistematico.
Sotto il primo profilo, mette conto rilevare che, per fissare il riferimento temporale dal quale decorre il triennio utile per poter conseguire una nuova patente di guida, il legislatore ha usato una precisa locuzione: "accertamento del reato".
Ciò vuol dire che il termine triennale decorre dall'accertamento giudiziale, poiché, nel nostro ordinamento, spetta, istituzionalmente, al giudice il compito di accertare la sussistenza di un reato.
Più precisamente, il decorso del termine presuppone il passaggio in giudicato della condanna penale, poiché solo dopo il passaggio in giudicato l'accertamento del reato è definitivo e, quindi, può dirsi effettivamente compiuto.
Da rilevare che, se il legislatore avesse voluto far riferimento all'accertamento di polizia, avrebbe, certamente, utilizzato espressioni diverse, quali "infrazione", "violazione", "consumazione dell'illecito" et similia.
C) Quanto al profilo logico - sistematico, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 224, comma 2, C.d.S., la revoca della patente presuppone la condanna irrevocabile: "... il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente ...".
Quindi, il provvedimento prefettizio di revoca della patente, che è meramente esecutivo, interviene a seguito del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.
Coerenza sistematica vuole che il termine triennale - che deve decorrere per poter conseguire una nuova patente di guida - sia, parimenti, ancorato all'accertamento definitivo del reato con sentenza o decreto penale di condanna, poiché, prima di siffatto accertamento, non v'è revoca della patente.
D'altronde, l'art. 219, comma 3 ter, C.d.S. - sulla cui interpretazione si controverte - è così formulato: "Quando la revoca della patente di guida è disposta ..., non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato".
Ciò conferma che, innanzitutto, viene la revoca e la revoca, come previsto dal citato art. 224 C.d.S., è disposta dal Prefetto, a seguito di sentenza o decreto di condanna irrevocabile.
Solo dopo la revoca, si pone il tema del conseguimento di una nuova patente di guida, che presuppone il decorso di un termine di tre anni a partire dall'accertamento definitivo del reato da parte dell'autorità giudiziaria: il termine decorre dalla condanna penale irrevocabile e non dal provvedimento prefettizio, poiché questo è meramente esecutivo.
Il sistema normativo, così ricostruito, è coerente.
Diversamente, se si accede alla tesi propugnata dal ricorrente, in ipotesi di condanna penale irrevocabile che intervenga a distanza di più di tre anni dal dì della commessa infrazione, si deve ammettere che il reo possa conseguire una nuova patente di guida prima ed indipendentemente dall'emissione del provvedimento di revoca da parte del prefetto.
Ma, ciò è, evidentemente, illogico.
Sicché, per le ragioni che precedono, il reclamo va respinto e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza gravata.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza del reclamante, che va, perciò, condannato al rimborso delle spese di lite in favore del reclamato, come da dispositivo che segue.
P.q.m.
Il Tribunale così provvede:
a) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
b) condanna il reclamante al rimborso, in favore del reclamato, delle spese di lite, che liquida in € 580,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Firenze, il 28.9.2015
Il Giudice Estensore
Dott. Massimo Donnarumma
Il Presidente
Dott. Luca Minniti