File avvisi - DGT Nord Ovest - 24/03/2016 - n. 3 - Prenotazione esami e rilascio patente
OGGETTO: Procedure inerenti alla prenotazione degli esami ed al rilascio della patente di guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD- OVEST
Ufficio Motorizzazione Civile di Milano
AVVISO ALLE AUTOSCUOLE N°03 DEL 24/03/2016.
OGGETTO: Procedure inerenti alla prenotazione degli esami ed al rilascio della patente di guida.
1. Prenotazione dei Quiz telematici.
Si è dovuto constatare che frequentemente vengono indebitamente occupati posti assegnati da programma ad altre Autoscuole generando così notevoli disagi per le Autoscuole assegnatarie.
Premesso quanto sopra, si avvisa che, con decorrenza immediata, si procederà d'ufficio alla cancellazione dei posti indebitamente occupati, che saranno quindi resi nuovamente disponibili verso le Autoscuole cui spettano per programmazione. Nel caso di recidiva nella sottrazione di posti da parte di Autoscuole non assegnatarie di quei posti, verranno adottati opportuni provvedimenti nei confronti delle stesse Scuole.
2. Attestazione del versamento di 16 euro sul c/c n°4028 da allegare alla domanda prima dell'effettuazione della prenotazione dell'esame di guida.
In riferimento all'oggetto si ribadisce, come già più volte disposto in precedenti avvisi, che l'attestazione del c/c 4028 di 16 euro non deve essere conglobata nel "pacco" relativo agli altri versamenti da effettuare per la domanda di conseguimento della patente, in quanto, così facendo, all'atto del riscontro dei pagamenti da parte del funzionario di sportello in fase di accettazione della domanda, verrebbe riscontrata e quindi annullata anche la suddetta attestazione; detto versamento deve essere invece riscontrato dall'esaminatore in fase di inserimento degli esiti nel caso in cui l’esame di guida sia stato superato con esito positivo.
Si ribadisce inoltre che il pagamento dell’attestazione di 16 euro sul c/c n° 4028 deve risultare già effettuato all’atto della prenotazione dell’esame di guida inoltre. Inoltre lo stesso versamento deve essere già allegato alla domanda all’atto dell’effettuazione dell’esame di guida pena la non effettuabilità dell’esame stesso.
3. Stampa dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida presso la sede dell'autoscuola.
Secondo le indicazioni già fornite con avviso ministeriale rispettivamente n°6 del 27/01/2011 ed avviso dello scrivente n° 4 del 11/02/2011, a decorrere dal mese di aprile prossimo, ciascuna Autoscuola procederà in proprio alla stampa dei fogli rosa dei propri candidati che avranno superato con esito positivo la prova di teoria. In caso di furto o smarrimento del foglio rosa, sarà anche possibile procedere alla ristampa del documento, previo versamento di euro 10.20 sul c.c. n. 9001, la cui attestazione dovrà essere allegata alla domanda d’esame già in corso, tenuto conto in particolare che non è possibile dar luogo all’esame di guida senza il materiale possesso del foglio rosa.
Per l’approvvigionamento dei modelli TT1561N (da utilizzare per la stampa dei fogli rosa) le Autoscuole dovranno rivolgersi al Reparto "Targhe e Stampati".
Per la contabilizzazione dei predetti modelli TT 1561N si applicano i criteri già stabiliti per la modulistica utilizzata per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (paragrafo 7.2 della circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004). Preventivamente alla richiesta dei modelli in argomento (v. domanda in allegato), le Autoscuole dovranno dotarsi di apposito registro sul quale annotare il carico e lo scarico dei modelli stessi, inclusi gli eventuali annullamenti. Tale registro dovrà, prima del suo utilizzo, essere vidimato rispettivamente presso il competente Reparto sopraindicato.
4. Domande di esame ritirate dagli utenti presso le autoscuole.
Le Autoscuole dovranno comunicare al Reparto Telematico Conducenti le marche operative delle domande presentate dai candidati che intendono successivamente iscriversi come privatisti.
5. Impossibilità di effettuazione dell’esame di guida in caso di difformità anagrafiche tra documento d’identità e patente di guida.
Come già evidenziato con avviso n° 12 del 09/12/2015, ai sensi delle disposizioni ministeriali i dati anagrafici riportati sulla patente di guida devono essere conformi a quelli riportati sul documento di identità. Inoltre le procedure in vigore prevedono la trasmissione telematica alla Prefettura dei dati relativi ai candidati all’effettuazione dell’esame di guida al fine di riscontrarne il possesso dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente. Per quanto precede, in fase di registrazione/accettazione della domanda di esame, tutte le volte che i dati anagrafici riportati sul documento d’identità presentato risultino difformi dalla patente di guida che si intende estendere nella categoria, si dovrà preventivamente duplicare la patente di guida per allineare i dati della stessa a quelli del documento d’identità (e relativo codice fiscale). Parimenti dovrà procedersi alla tempestiva correzione della ricevuta/foglio rosa ogni qualvolta i dati in essi stampati risultano difformi da quelli relativi al documento di identità.
Qualora, inoltre, non sia possibile procedere all'inserimento dei dati del candidato con la procedura "prenota foglio rosa" (numero di operazione 98MI...), la domanda non dovrà essere inserita dall'Autoscuola con alcun artificio, ma dovrà essere presentata allo sportello "Telematico conducenti" solo se completa della videata del sistema "web patenti" in cui risulti evidenziato il messaggio di "pratica non prenotabile"; sarà tale reparto a procedere alla registrazione ed elaborazione della domanda.
Per quanto precede, si avvisa che non sarà possibile effettuare l’esame di guida nel caso in cui la patente risulti elaborata con dati anagrafici difformi da quelli riportati sul documento di identità.
Le uniche eccezioni riguardano il caso in cui gli errori siano relativi alle prescrizioni tecniche (obbligo di lenti/lenti a contatto) o alla limitazione del cambio automatico: in questi casi l’esaminatore potrà effettuare l’esame di guida e, in caso di esito positivo, non procederà alla consegna della patente, per la ristampa della quale dovrà essere presentata la ricevuta di avvenuta registrazione (presso il Reparto Telematico Conducenti) della relativa istanza di correzione al personale del Reparto Patenti (stanza n° 108 primo piano).
6. Importi da pagare per la correzione dei dati inseriti nel sistema informativo per le domande di conseguimento della patente.
Nell’evidenziare il notevole numero di patenti errate non consegnate dagli esaminatori
all’atto del superamento dell’esame di guida, si rammentano (come già disposto con avviso n° 12 del 09/12/2015) gli importi da pagare per le relative pratiche di correzione e si invitano gli Operatori Professionali a prestare maggiore attenzione in fase di elaborazione delle domande che nella maggior parte dei casi risultano avere numero di registrazione 98MIXXXXXX:
- se la correzione viene richiesta entro 15 giorni dall’emissione della ricevuta o dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida non occorre effettuare alcun versamento;
- se la correzione è richiesta prima della prenotazione dell’esame di guida occorre registrare la domanda di correzione allegando l’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c n° 9001;
- se la correzione è richiesta dopo la prenotazione dell’esame di guida e pertanto la patente contenente l’errore risulta già emessa e non consegnata dall’esaminatore all’atto dell’esame di guida con esito positivo, sarà necessario procedere alla registrazione di una domanda di correzione con allegati i versamenti degli importi di 10,20 euro sul c/c n° 9001 e di 16 euro sul c/c n° 4028.
Pertanto, nel caso in cui non si sia provveduto a correggere tempestivamente il foglio rosa, la patente errata non consegnata in sede di esame verrà rielaborata correttamente soltanto dopo la presentazione della pratica di correzione (da registrare presso il Reparto Telematico Conducenti) al personale del Reparto Patenti (stanza n° 108 primo piano).
7. Prenotazione esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Come già comunicato con avviso n° 12 del 09/12/2015, considerato che il sistema unico di prenotazione non consente ancora la prenotazione telematica da parte delle Autoscuole degli esami per conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), a tale procedura provvede il Reparto Telematico Conducenti presso cui le pratiche di esame CQC dovranno pervenire almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la seduta di esami quiz. Le pratiche dovranno essere elaborate telematicamente con il sistema web patenti – menu patenti /CQC- tipo di richiesta "esame" con marca operativa 74MIXXXXXX; sul frontespizio della domanda dovrà essere evidenziato: il tipo di corso (lungo o accelerato), il tipo di prova da sostenere (comune, specialistica merci o specialistica persone), l’esito positivo della prova comune se già sostenuta, annotando il numero di operazione della pratica dell’esame CQC precedente e, se ricorre il caso di conseguimento in un unico procedimento di abilitazione superiore per la patente e di abilitazione CQC, sarà necessario annotare anche la marca operativa della richiesta di esame per conseguimento della patente di categoria superiore, secondo la procedura indicata nel file avviso n° 16 prot. n. 12876/RU del 11/06/2014.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo NUCERA
RICHIESTA MODELLI TT 1561N
UMC MILANO
RICHIEDENTE
(apporre nel riquadro il timbro dell’Autoscuola)
DATA:_____________________________
MODELLO | DESCRIZIONE/IMPIEGO | QUANTITÀ |
TT 1561N | AUTORIZZAZIONE PER ESRCITARSI ALLA GUIDA ("FOGLIO ROSA") |
TIMBRO + FIRMA
RISERVATO ALL'UFFICIO | |||
INGRESSO | PROGRESSIVO | DISPONIBILITÀ | EVASIONE |
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