Circolare - 26/02/2016 - Attività di controllo su strada
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
PROTOCOLLO D'INTESA
26 febbraio 2016
(non pubblicato sulla GU)
Premesso
che l'attività di controllo sull'autotrasporto è disciplinata in modo ampio e dettagliato dalla normativa europea, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale;
che, in particolare, la disciplina in questione trova applicazione sia nei controlli su strada - affidati al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle altre Forze di Polizia - sia in quelli presso la sede delle imprese, svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
che la direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, prevede un progressivo aumento del numero di controlli minimi che i singoli Stati devono effettuare, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo citato;
che, ai sensi della medesima direttiva, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 144/2008 ha attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale le funzioni dell'Ufficio di coordinamento, previsto dall'articolo 7 della citata direttiva, al quale è affidato il compito di raccogliere i dati dei controlli effettuati sia su strada che presso le imprese ai sensi dell'articolo 17 del regolamento CE n. 561/2006, nonché di rapportarsi con le istituzioni europee e le omologhe strutture degli altri Paesi membri;
che il tema dei controlli sui veicoli commerciali negli ultimi anni ha assunto un rilievo strategico, sia per la sicurezza della circolazione stradale, sia per l'equilibrio del mercato, tenuto anche conto della progressiva apertura del mercato europeo e dell'ampliarsi dei volumi di traffico verso i Paesi extra UE;
che la più recente normativa europea in materia di rapporti di lavoro e, in particolare, di somministrazione del lavoro, ha introdotto istituti e meccanismi la cui non corretta applicazione può indurre consistenti fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese di autotrasporto;
che con il protocollo d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'interno del 14 aprile 2009 sono stati definiti gli obiettivi strategici da conseguire tramite i servizi congiunti di controllo su strada, individuando in particolare l'autotrasporto internazionale ed il cabotaggio;
che è in corso di realizzazione un progetto che prevede la progressiva implementazione della dotazioni informatiche assegnate alle unità della Polizia stradale e del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale per il controllo sul rispetto della normativa sociale europea e sull'integrità, dei tachigrafi installati a bordo dei veicoli commerciali;
che al fine di rendere più efficace l'azione di controllo, è necessario migliorare l'interazione tra le Amministrazioni coinvolte, nel rispetto delle reciproche competenze;
che la programmazione dell'attività di controllo congiunto tra il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già prevede la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di almeno otto dispositivi mensili con l'utilizzazione dei centri mobili di revisione ed altre attrezzature, anche informatiche, ed uffici mobili.
Si conviene quanto segue
Art. 1
1. Le competenti strutture delle tre Amministrazioni programmano congiuntamente attività di controllo su strada cui partecipa anche il personale ispettivo delle Direzioni territoriali del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Detti controlli sono finalizzati a:
• ampliare la natura delle verifiche effettuate in strada estendendole, nel rispetto delle reciproche competenze, al rapporto di lavoro del conducente;
• contribuire ad indirizzare i controlli presso le imprese agevolando l'attività di segnalazione dell'Ufficio di coordinamento prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 144/2008;
• avviare le verifiche sulla regolarità dei contratti di somministrazione del lavoro da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già in occasione dell'attività di controllo congiunta su strada;
• condividere l'utilizzo di risorse strumentali utili ad una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza nel settore dell'autotrasporto.
2. La programmazione dell'attività di controllo nell'ambito dei servizi congiunti e la sua realizzazione deve avvenire tenendo conto delle esigenze di tutte le amministrazioni coinvolte, nonché della necessità di assicurare il conseguimento degli obbiettivi individuati nel precedente comma.
Art. 2
Le competenti strutture delle tre Amministrazioni provvedono a definire, in un apposito allegato tecnico, i contenuti operativi per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'articolo 1 e si impegnano ad individuare procedure per la raccolta omogenea, lo scambio e la condivisione dei risultati delle attività di controllo, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio della divulgazione congiunta dei dati agli organi di stampa.
Art. 3
Le tre Amministrazioni, su impulso dell'Ufficio di coordinamento citato nelle premesse, istituiscono un tavolo tecnico con il compito di individuare gli strumenti per una migliore efficacia del presente protocollo d'intesa e di formulare le relative proposte, anche operative, per implementare una più stretta sinergia in fase di controllo e di accertamento ispettivo.
Art. 4
Al fine di definire i contenuti dell'allegato tecnico di cui all'articolo 2, per un periodo sperimentale di tre mesi, le attività di controllo su strada di cui all'articolo 1 avranno luogo limitatamente alle regioni Veneto, Emilia Romagna e Puglia, previa concertazione delle modalità di accertamento congiunto, nonché di rendicontazione e diffusione dei dati relativi agli accertamenti.
Gli esiti della fase sperimentale e la bozza dell'allegato tecnico saranno sottoposti alle valutazioni del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 ai fini dell'estensione delle attività oggetto del presente protocollo a tutto il territorio nazionale.
Art. 5
Il presente protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e si rinnova tacitamente alla scadenza, salvo disdetta, per il medesimo periodo.
Per l'espletamento delle attività oggetto del protocollo nessun onere aggiuntivo graverà sui bilanci delle Amministrazioni partecipanti.
Per quanto non esplicitamente regolato dalla presente convenzione si rinvia ai protocolli, alle disposizioni amministrative, alle norme regolamentari e di legge attualmente vigenti.
Roma, 26 febbraio 2016
DELRIO, Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
POLETTI, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
ALFANO, Ministro dell'Interno