Circolare - 15/04/2016 - Prot. n. 7822 - Linee guida per iscrizione al REN
OGGETTO: Linee guida per l'operatività degli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento ai provvedimenti amministrativi e relativi ricorsi amministrativi concernenti le imprese iscritte o che chiedono l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), e/o agli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e le sanzioni amministrative applicabili nell'autotrasporto di merci.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4
Prot. n. 7822/23.39.02
Roma, 15 aprile 2016
OGGETTO: Linee guida per l'operatività degli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento ai provvedimenti amministrativi e relativi ricorsi amministrativi concernenti le imprese iscritte o che chiedono l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), e/o agli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e le sanzioni amministrative applicabili nell'autotrasporto di merci.
PREMESSA
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015, nel trasferire agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni in materia di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ha inciso sull'impegno amministrativo e organizzativo, tenuto anche conto del fatto che i medesimi Uffici hanno la competenza in materia di gestione del Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) di cui al regolamento (CE). n. 1071/2009.
Le circolari n. 2/2015, del 13 maggio 2015 e n. 4/2015, del 24 luglio 2015, hanno fornito alcune indicazioni anche di tipo procedurale in materia di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con iscrizione al REN e/o di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo).
Nei mesi trascorsi, diversi soggetti (Associazioni di categoria, Uffici MC. utenza generica) hanno segnalato alla scrivente Direzione generale diverse problematiche inerenti le procedure da svolgere, la competenza a decidere su eventuali ricorsi, nonché l'applicazione di determinate sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia o, comunque, ancora testualmente presenti in alcune fonti normative.
Con il presente atto, emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2, del DPCM 8 gennaio 2015 e tenuto conto delle materie individuate dall'art. 6,c. 5, del DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, si intendono, quindi, impartire ulteriori istruzioni che meglio chiarifichino:
1) il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Albo;
2) quali sanzioni amministrative possono, attualmente, ritenersi applicabili e i relativi procedimenti sanzionatori;
3) l'ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli Uffici a seguito delle predette procedure.
Tale intervento scaturisce dalla necessità, nei limiti del possibile, sia di evitare le incertezze che sono state rappresentate, sia di fornire istruzioni puntuali agli Uffici e all'utenza interessata.
PUNTO 1)
IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI CON ISCRIZIONE AL REN E ISCRIZIONE ALL'ALBO.
Come noto, le imprese che intendono svolgere l'attività di trasportatore su strada di merci con veicoli o complessi di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, sono tenute a presentare all'Ufficio competente per territorio, sia la domanda di iscrizione all'Albo (cfr. circolare n. 2 del 13 maggio 2015), sia quella di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci (cfr. circolare n. 4 del 7 dicembre 2011).
La domanda di iscrizione all'Albo avvia un (sub) procedimento nel quale l'Ufficio procede ad accertare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, nonché di idoneità finanziaria ed idoneità professionale in capo all'impresa richiedente, con valenza per i fini della conseguente iscrizione all'Albo (se del caso con il mero requisito dell'onorabilità) o, qualora segua successiva richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione, anche di quelli di iscrizione al REN.
L'istruttoria di tale procedimento è, pertanto, complessivamente finalizzata ad acclarare il possesso di alcuni dei requisiti (quelli predetti di onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria) che un'impresa deve dimostrare di possedere per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione e viene ora espletata, anche per i citati primi tre requisiti, dallo stesso Ufficio che rilascia la suddetta autorizzazione.
La semplice iscrizione all'Albo non consente, però, alle imprese, salvo quelle ammesse ad operare solo con veicoli di massa fino a 1,5 tonn, di esercitare l'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi; ne consegue che il procedimento di iscrizione all'Albo, benché autonomo e distinto da quello volto ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, si configura, come già precisato nella circolare n. 2 del 13 maggio 2015, come un sub-procedimento di quest'ultimo.
L'iscrizione all'Albo non si pone, pertanto, come un ulteriore requisito a sé stante nell'ambito del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione, in quanto non contemplata dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, bensì come elemento che comprende il possesso dei predetti tre requisiti, nonché come condizione finalizzata ad assolvere agli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico nazionale (legge n. 298/1974, d.lgs. n. 284/2005).
In caso di conclusione positiva del sub-procedimento di iscrizione all'Albo, un'impresa, per esercitare la predetta attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, ha, quindi, l'onere di richiedere al medesimo Ufficio, che ha proceduto alla sua iscrizione a tale Albo, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione dimostrando ad esso il possesso anche dell'ulteriore requisito dello stabilimento ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n . 1071/2009.
A seguito dell'avvio del (sub) procedimento di iscrizione al REN (con la richiesta quindi dell'autorizzazione), attivato con la proposizione della domanda "ad hoc", nonché una volta conseguito lo "status" di impresa autorizzata all'esercizio della professione, tutte le variazioni riguardanti i dati identificativi dell'impresa e, anche singolarmente, dei requisiti da essa posseduti, danno luogo a nuovi procedimenti amministrativi/informatici volti a verificare la sussistenza, il mantenimento o l'adeguamento delle condizioni sulle quali la specifica autorizzazione deve essere, ovvero è stata rilasciata.
Introdotta tale seconda fase, in sostanza, il venir meno anche di uno solo dei predetti quattro requisiti, previsti per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, incide sulle condizioni necessarie di rilascio/validità della stessa e, quale effetto ulteriore, sulla regolarità dell'iscrizione all'Albo.
Pertanto, la modifica, gli aggiornamenti o la perdita di uno dei citati requisiti determinano in via principale effetti giuridici sull'autorizzazione per l'esercizio della professione (o, comunque, sulle condizioni per conseguirla). cui corrispondono direttamente i relativi provvedimenti adottati dagli Uffici motorizzazione e, in via di ricaduta, conseguentemente, anche sull'iscrizione all'Albo, travolgendo in caso di atti ad effetto negativo anche quest'ultima. Tale effetto va, ovviamente, esplicitato nel contesto del suddetto provvedimento.
PUNTO 2)
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI E RELATIVI PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Il decreto dirigenziale 25 novembre 2011, nel dettare le disposizioni tecniche di attuazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ha espressamente previsto all'articolo 12, comma 6, che, nelle more dell'esercizio della delega contenuta nella legge di delegazione europea, continuano ad essere applicabili le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
In ordine alle altre sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari che ancora si rinvengono per l'autotrasporto merci nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, occorre, invece, procedere ad una loro attenta lettura alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal citato regolamento n. 1071/2009 al fine di verificare se le stesse possano ancora ritenersi applicabili.
Non può, comunque, sottacersi che la "ratio" delle misure volte a contrastare condotte o situazioni irregolari delle imprese di trasporto e dei soggetti ad esse connessi, specie a seguito dell'adozione del regolamento n. 1071/2009, appare in sostanza incentrata su un sistema sanzionatorio che incide sull'autorizzazione all'esercizio della professione, anche in esito a provvedimenti che riguardano persone fisiche (come il gestore dei trasporti), piuttosto che su provvedimenti disciplinari di precedente concezione.
Ciò doverosamente premesso, si evidenzia quanto appresso.
2.1
Le sanzioni disciplinari ex legge n. 298/74 e la sanzione accessoria di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 285/1992
La legge 6 giugno 1974, n. 298, nel regolamentare il trasporto di merci su strada, ha previsto a carico delle imprese iscritte all'Albo delle sanzioni disciplinari volte a far rispettare le regole comportamentali proprie dell'organismo a cui le imprese aderiscono.
L'articolo 21 della citata legge stabilisce che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari di vario tipo a seconda della gravità delle violazioni da esse commesse; in particolare il citato articolo prevede la sanzione del semplice ammonimento per violazioni di minore gravità, fino alla sanzione della radiazione dall'Albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Le violazioni indicate nell'articolo 21 fanno, tuttavia, riferimento o a disposizioni non più vigenti, quali il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 393/1959 (abrogato dall'art. 231 del d.lgs n. 285/1992) o ad obblighi mai entrati effettivamente in vigore. Resta, invece, valido il richiamo effettuato al comma 1, n. 3, sull'obbligo di rispettare la normativa in materia di contratti di lavoro, cui fa riferimento anche il dm 22 maggio 1998, n. 212, tuttora in essere.
Talune Province, a cui nel 1998, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, erano state trasferite le competenze in materia di tenuta e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori, per dare attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 21 avevano emanato propri atti normativi, aggiornando i riferimenti delle disposizioni violate.
Con tale opzione erano state fissate le basi, quantomeno da parte di quegli Enti territoriali che si erano dotati di uno strumento giuridico adeguato, per applicare le sanzioni disciplinari, in presenza di violazioni delle norme richiamate nei regolamenti sanzionatori provinciali da parte delle imprese iscritte all'Albo.
Le Province, quindi, ave lo abbiano fatto, mediante l'emanazione di propri atti normativi facenti riferimento alle disposizioni vigenti in materia e a corollario di esse, hanno, pertanto, potuto procedere all'applicazione di sanzioni disciplinari ex art. 21 della legge 298/74.
Con il recente trasferimento delle competenze dalle Province allo Stato, operato dall'art. 1, comma 94, della predetta legge n. 147/2013 e dal DPCM 8 gennaio 2015, l'attuale versione dell'articolo 21 risulta in larghissima parte inapplicabile, salvo quanto previsto al già citato comma 1, n. 3, del medesimo articolo .
In sostanza, l'applicabilità complessiva del regime sanzionatorio della legge n. 298/74 rimane condizionata ad un'eventuale modifica dell'articolo 21 che dovesse quanto meno sostituire gli esistenti riferimenti normativi con quelli attualmente vigenti, salvo altro.
Per analoghi motivi, non risulta applicabile la sanzione accessoria prevista dall'art. 179, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, laddove si prevede che qualora vengano "accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste".
Tale disposizione, a causa delle modifiche normative introdotte dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998 n. 85, di soppressione della disciplina autorizzativa nell'autotrasporto merci per conto terzi, non risulta più applicabile in quanto non è più previsto un titolo autorizzativo relativo al singolo veicolo.
Premesso quanto sopra, se ne ricava che le imprese di trasporto di merci su strada possono incorrere in violazioni cui sono connesse le seguenti sanzioni amministrative/disciplinari:
a) sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071 /2009;
b) amministrative pecuniarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395;
c) relative alle residue fattispecie di cui al predetto art. 21 della legge 298/74, come sopra precisato.
2.2
Sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.
Le sanzioni della sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione sono comminate ad un'impresa di trasporto di merci su strada quando venga accertato che essa non sia più in grado di soddisfare anche solo uno dei requisiti di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria, stabilimento).
Le sanzioni della sospensione e/o della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione sono da adottarsi previo espletamento di un apposito procedimento amministrativo che tenga conto dei termini massimi previsti al paragrafo 1 del citato articolo 13.
Nell'accertamento della perdita del requisito di onorabilità nei confronti dell'impresa, del gestore dei trasporti o degli altri soggetti rileva ovviamente il disposto dell'articolo 6, comma 1, lett. da a) a c), che prevede il ricorso ad uno specifico procedimento, come quello delineato dall'articolo 6 par. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Tale procedimento deve avviarsi allorquando vengano inflitte all'impresa, al gestore dei trasporti o agli altri soggetti sopra richiamati una condanna, una sanzione o altra misura, attualmente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 395/2000, nonché, per quanto possibile, quando si abbia conoscenza di una condanna o sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV del medesimo regolamento (tenendo anche presente che, dal primo gennaio 2017, rilevano anche le sanzioni gravi classificate nel regolamento (UE) della Commissione europea n. 2016/403, del 18.3.2016, secondo le indicazioni che saranno fornite).
Occorre, però, sottolineare che, al momento, le infrazioni di cui all'allegato IV rilevate in Italia valutabili, sono solo quelle che trovano già una corrispondenza diretta e precisa come fattispecie di violazione con le disposizioni nazionali sanzionatorie vigenti.
Tale approccio, che risulta scaturire dal diritto europeo, appare coerente, per logica intrinseca, sia da adottare, ordinariamente, nella generalità delle fattispecie che concernono la sussistenza del requisito in questione.
Nelle more della prevista emanazione dell'atto normativa di riordino della disciplina nazionale relativa agli aspetti sanzionatori previsti dalla citata normativa europea di settore, si precisa quanto segue:
• i procedimenti di cui all'articolo 13 e all'art. 6 par. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono avviati con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
• l'avvio di detti procedimenti, rientra nelle competenze degli Uffici ("autorità competenti") che provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono la tenuta del Registro Elettronico Nazionale delle Imprese (REN);
• qualora il procedimento si concluda con l'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o con una dichiarazione di inidoneità del gestore, l'Ufficio procede, con espresso provvedimento motivato, a sospendere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada assegnando all'impresa, ove consentito, un termine, sempre all'interno dei limiti massimi ammessi ai sensi del regolamento n. 1071/2009, per procedere alla sua regolarizzazione;
• in caso di inadempienza da parte dell'impresa, l'Ufficio avvia un'ulteriore procedimento per la revoca della predetta autorizzazione; ovviamente, entrambi i procedimenti debbono calarsi nell'arco temporale massimo di cui all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, decorrente dalla data in cui è stata accertata la carenza di uno o più dei requisiti.
Avverso i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono ammessi i consueti ricorsi amministrativi e giurisdizionali come precisato più avanti (cfr. punto 3 delle presenti linee guida).
Dall'eventuale revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, ne consegue, come atto dovuto, seppure contestuale, per l'impresa a cui è stata revocata l'autorizzazione per l'esercizio della professione su strada di merci, la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto dirigenziale 25 novembre 2011.
2.3
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
I funzionari e gli addetti in servizio presso gli Uffici territorialmente competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono l'iscrizione di un'impresa nel REN, con riferimento agli obblighi di comunicazione, pongono in essere le attività volte a verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, articolo 11, comma 4, articolo 12, comma 1 e articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 395/2000 e s.m.i. affinché si possa procedere, nel caso di violazione delle stesse, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, con i poteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 689/81.
Resta inteso che il termine per l'obbligo di comunicazione va considerato rispettato ove assicurato nei limiti temporali di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 e articolo 7, del d.d. 25.11.2011.
In particolare l'accertamento dell'infrazione, quale primo atto del procedimento, è finalizzato all'acquisizione, da parte degli organi accertatori, di tutti quegli elementi dai quali si deduce l'esistenza dell'illecito amministrativo, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000 e si conclude con la stesura di un provvedimento di sanzione.
L'Ufficio che ha effettuato l'accertamento provvede a notificare all'impresa interessata entro 90 gg. dall'accertamento stesso il provvedimento con cui si contesta la violazione.
L'impresa a cui è stato notificato il predetto atto di contestazione di un illecito amministrativo può, entro 30 giorni, richiedere audizione e/o presentare scritti difensivi (in carta libera) alla Direzione Generale Territoriale (DGT), nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa.
La DGT, dopo un attento esame degli eventuali scritti difensivi presentati o degli elementi emersi nel corso dell'audizione, se ritiene immotivata la contestazione, nonché in ogni caso in cui non sussistano elementi che consentano l'applicazione della sanzione, emette un'ordinanza motivata di archiviazione.
Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'Ufficio che ha adottato il provvedimento che ha inflitto la sanzione ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
L'impresa può altresì, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, provvedere al "pagamento in misura ridotta", che non può, però, essere effettuato direttamente nelle mani del funzionario accertatore. Di tale pagamento, la medesima impresa ha l'onere di fornire dimostrazione all'Ufficio che ha contestato la violazione. In tal caso, comunque, il procedimento sanzionatorio si estingue.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo del modello F23, precompilato dall'Ufficio, fra l'altro, con l'indicazione dei codici necessari; in particolare, per quanto riguarda il codice "ente", va indicato il codice corrispondente all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate in relazione a quello che ha emanato l'atto, la causale del versamento è PA, mentre il codice tributo da indicare è 741T. Tutti i predetti codici di riferimento possono essere consultati presso il sito dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home.
Qualora, invece, l'impresa non provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta nei termini previsti, l'Ufficio che ha irrogato la sanzione accerta tale mancato pagamento in misura ridotta da parte dell'impresa e trasmette il rapporto alla DGT competente, allegando il provvedimento di contestazione dell'infrazione e la prova dell'avvenuta notificazione dello stesso.
La DGT competente, se ritiene fondato l'accertamento, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi, fissa, con ordinanza motivata, l'entità della sanzione pecuniaria, tra il limite minimo e massimo previsto dalla legge, e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali e di notifica, all'impresa ritenuta responsabile della violazione.
L'impresa a cui è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione se, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa, provvede al pagamento della somma dovuta estingue il procedimento, mentre se nel predetto termine omette il pagamento e non presenta opposizione al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, l'ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo.
La competente DGT che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione provvede, quindi, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.
L'opposizione proposta davanti al competente giudice di pace non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Se il giudice accoglie l'opposizione il procedimento si estingue.
Nei confronti delle sentenze del giudice di pace è ammesso ricorso in Cassazione.
PUNTO 3)
AMBITO DELLE COMPETENZE A DECIDERE SU EVENTUALI RICORSI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAGLI UFFICI
Da quanto esposto ai precedenti punti 1) e 2) scaturiscono ulteriori considerazioni sugli aspetti connessi alla definizione delle competenze a decidere su eventuali ricorsi amministrativi promossi avverso i provvedimenti relativi ai procedimenti di iscrizione all'Albo e al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione (iscrizione al REN) nonché sui provvedimenti sanzionatori adottati dagli Uffici.
Il comma 2 dell'articolo 9, lett. 1-quinquies), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, così come modificato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recita che il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori decide "sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del Comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. l provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e. sospensione dall'Albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori".
La suddetta disposizione prevede la presentazione di un ricorso al Comitato centrale in presenza di un provvedimento:
a) di diniego di iscrizione all'Albo
b) di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo
c) di applicazione delle sanzioni disciplinari.
In merito alla lettera a) va rilevato che si tratta di provvedimenti emanati dagli Uffici della motorizzazione civile nell'ambito del sub-procedimento volto ad accertare la sussistenza dei primi tre requisiti in capo alle imprese (onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria).
Tali competenze vanno, pertanto, correttamente inquadrate in un sistema, di fonte normativa europea, imperniato sul rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di autotrasportatore e per l'iscrizione al REN.
Finché però il richiedente si trova nella fase del sub-procedimento attivato con la domanda per l'iscrizione all'Albo (fase "ascendente"), la competenza a decidere sui ricorsi amministrativi avverso provvedimenti che incidono sul suo "status", vale a dire il rigetto della domanda di iscrizione, resta in capo al Comitato centrale.
Invece, una volta che il soggetto interessato, già iscritto all'Albo, abbia avviato il procedimento per l'iscrizione al REN (producendo, cioè, domanda volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione), ogni provvedimento conseguente a tale domanda ovvero relativo alla dimostrazione o venire meno di qualunque dei quattro requisiti di cui all'art. 3, del regolamento (CE) n. 1071/2009, riguarda il procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di cui al predetto regolamento. Parimenti, ogni provvedimento che dovesse incidere sull'autorizzazione medesima successivo al suo rilascio riguarda la stessa sfera.
Pertanto, l'impugnazione in via amministrativa di questi ultimi provvedimenti va proposta in coerenza con la regola generale dei ricorsi gerarchici di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, avanti al direttore generale territoriale, che dirige la DGT nel cui ambito è ricompreso l'Ufficio della motorizzazione civile che ha emanato il predetto provvedimento avverso il quale si intende produrre doglianza.
Rientrano, in specie, nelle competenze delle Direzioni generali territoriali per i motivi sopra esposti, le decisioni, in via gerarchica, sui ricorsi presentati avverso provvedimenti di:
• rigetto della domanda di rilascio dell'autorizzazione;
• sospensione e revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione;
• dichiarazione di inidoneità del gestore;
• dichiarazione di perdita dell'onorabilità da parte degli altri soggetti;
Ovviamente, la stessa competenza permane anche nel caso di altri provvedimenti emanati dagli Uffici motorizzazione connessi con l'istituto dell'autorizzazione per l'esercizio della professione.
Per questi provvedimenti aventi, per lo più, natura di sanzione amministrativa non pecuniaria la formula da apporre in calce è, pertanto, del seguente tenore:
"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direttore generale territoriale competente per territorio ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971 entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi dell'art.29, decreto legislativo n. 104/2010."
Per quanto concerne la competenza ad adottare gli atti sanzionatori, pertiene alle DGT anche quella sopra citata ad emanare ordinanze di ingiunzione o di archiviazione relative alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art.19 del d.lgs 395/2000 e s.m.i. (per l'aspetto relativo all'opposizione avverso l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie si veda quando specificato sopra al punto 2).
Al contrario, il Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori è competente a decidere sui ricorsi amministrativi avverso:
- gli atti di rigetto dell'iscrizione all'Albo, adottati, come sopra già chiarito, nell'ambito del sub-procedimento della predetta fase "ascendente";
- sui provvedimenti adottati dagli Uffici della motorizzazione civile di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo che non hanno natura di atti consequenziali a provvedimenti di sospensione e ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio della professione o che non concernono, comunque, i requisiti per essa necessari, come quelli riguardanti le domande e lo status di imprese che operano senza l'obbligo di essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio della professione e di iscrizione al REN (imprese ammesse ad operare con soli veicoli di massa fino a 1,5 t.), nonché quelli conseguenti alla violazione di cui all'art. 19 l. 298/74, per omesso pagamento del contributo di iscrizione all'Albo;
- sulle residue sanzioni disciplinari comminate ai sensi dell'articolo 21 della legge 298/74, che trovano allo stato possibilità di applicazione, come chiarito al precedente punto 2.
La formula da apporre in calce al provvedimento avente tale natura è, pertanto, del seguente tenore:
"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 284/2005, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29, decreto legislativo n. 104/2010.".
Si fa riserva di emanare ulteriori atti di indirizzo o di fornire chiarimenti aggiuntivi qualora si renda necessario.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi