Decreto legislativo - 11/01/2016 - n. 5 - Unità da diporto e moto d'acqua
OGGETTO: Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 03/11/2017
DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5.
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 -, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto ed alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175, recante disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione europea (UE).
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione europea separatamente, in prosieguo denominati ’componenti’;
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all’allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’ allegato I del presente decreto:
1) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unità a remi e le unità per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unità storiche originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione europea;
7) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
8) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fi ni commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d’aria;
11) aliscafi;
12) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’ allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
1.1) unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione europea;
1.3) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d’aria;
1.6) aliscafi:
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’ allegato I del presente decreto:
1) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);
2) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l’addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito di applicazione del presente decreto quando è immessa sul mercato dell’Unione europea ai fi ni di diporto.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fi ni del presente decreto, si intende per:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d’acqua;
b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fi no a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;
d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
e) unità da diporto costruita per uso personale: un’unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fi ni di propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’ allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell’unità da diporto: una trasformazione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misuratale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui è assicurata la propulsione dell’unità da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
n) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell’Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fi sica o giuridica stabilita nell’Unione europea che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto originario di un paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fi sica o giuridica stabilita nell’Unione europea che importa nell’Unione europea, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fi sica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
bb) organismo nazionale di accreditamento: l’unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento;
cc) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformità: un organismo notificato che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione europea che ne prevede l’apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell’Unione europea: la normativa dell’Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Art. 4.
Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfi no i requisiti essenziali di cui all’allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
2. I prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, salvo che essi soddisfi no i requisiti di cui al comma 1.
Art. 5.
Libera circolazione
1. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio sul territorio nazionale per uso conforme alla loro destinazione, i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, che soddisfano i requisiti essenziali indicati all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 15.
2. Possono essere messe a disposizione sul mercato le unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l’importatore dichiari, conformemente all’Allegato XV, che sono destinate ad essere completate da altri.
3. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), che soddisfi no i requisiti di sicurezza indicati all’articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 15, destinati ad essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’articolo 14.
4. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unità da diporto, che soddisfi no i requisiti di sicurezza indicati all’articolo 4 e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 15;
b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi al presente decreto, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di cui all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
5. Le lettere b) e c) del comma 4, si applicano a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fi ni dell’installazione in un’unità da diporto, la persona che procede all’adattamento assicuri che quest’ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d’installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest’ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell’articolo 14, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.
6. In occasione di fi ere, mostre, dimostrazioni ed altri eventi analoghi, possono essere presentati i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione o messi in servizio finché non siano stati resi conformi.
Art. 6.
Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all’articolo 24 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 18 a 21 e all’articolo 23. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell’articolo 14 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all’articolo 14 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 7.
Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all’articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Art. 8.
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione europea solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 15 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all’articolo 14 e all’allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 6, commi 5 e 6. Qualora l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all’articolo 14 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.
9. Gli importatori a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 9.
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 15, che sia accompagnato dai documenti di cui all’articolo 6, comma 7, all’articolo 14, all’allegato II, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, parte C, punto 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, e all’articolo 8, comma 3. Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza di cui all’articolo 39 del presente decreto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Art. 10.
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori
1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fi ni del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6.
Art. 11.
Obblighi degli importatori privati
1. Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fi ni della conformità del prodotto al presente decreto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9.
2. Se la documentazione tecnica necessaria non è resa disponibile da parte del fabbricante, l’importatore privato la fa elaborare ricorrendo a competenze adeguate.
3. L’importatore privato provvede affinché il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.
Art. 12.
Identificazione degli operatori economici
1. Su richiesta, gli operatori economici identificano per le autorità di vigilanza del mercato:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l’operatore economico che ha fornito loro il prodotto.
4. Gli importatori privati sono in grado di presentare le informazioni di cui al comma 3, per un periodo di dieci anni dal momento che sia stato loro fornito il prodotto.
Art. 13.
Presunzione di conformità
1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Art. 14.
Dichiarazione di conformità UE e dichiarazione conforme all’Allegato XV
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti specificati all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto o di quelli di cui all’articolo 5, comma 4, lettere b) o c).
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura del modello di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato XIV del presente decreto, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVII del presente decreto, e successive modificazioni disposte in sede comunitaria ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione o messo in servizio.
3. Redigendo la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante, l’importatore privato o la persona che adatta il motore di cui all’articolo 5, comma 4, lettere b) e c), si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
4. La dichiarazione di conformità UE di cui al comma 3 accompagna i seguenti prodotti quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unità da diporto;
b) componenti immessi sul mercato separatamente;
c) motori di propulsione.
5. La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’allegato XV per le unità da diporto parzialmente completate contiene gli elementi specificati in tale allegato e accompagna le unità da diporto parzialmente completate. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è messo a disposizione.
Art. 15.
Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, è soggetta ai seguenti principi generali:
a) la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonché dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto;
b) la marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti;
c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione;
d) la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione;
e) è vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafi co della stessa.
Art. 16.
Prodotti soggetti alla marcatura CE
1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio:
a) unità da diporto;
b) componenti;
c) motori di propulsione.
2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.
Art. 17.
Norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta, nelle forme e misure previste dall’Allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all’articolo 16, comma 1. Nel caso di componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. Nel caso di unità da diporto, la marcatura CE è apposta sulla targhetta del costruttore dell’unità da diporto, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto. Nel caso di un motore di propulsione, la marcatura CE è apposta sul motore.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al comma 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione o nella valutazione post-costruzione. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dalla persona di cui all’articolo 18, commi 2, 3 o 4.
Art. 18.
Procedure della valutazione della conformità applicabili
1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell’immissione sul mercato dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’importatore privato applica la procedura di cui all’articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all’articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un’unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all’articolo 22 prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un’unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all’articolo 22 prima dell’immissione sul mercato del prodotto.
Art. 19.
Progettazione e costruzione
1. Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni e dei natanti da diporto si applicano le procedure relative ai seguenti pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) per le categorie di progettazione A e B di cui all’allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.2) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.3) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
1.4) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F,
2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo pari o superiore a 2,5 metri e inferiore a 12 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) se le norme armonizzate relative all’ allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
1.2) se le norme armonizzate relative all’ allegato II, parte A, punti 3.2 e 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
2) per le imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
2.1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2.2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
2.3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
c) per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II, parte A, punto 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto:
1) per le imbarcazioni e i natanti da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 metri e 24 metri, uno dei seguenti moduli:
1.1) modulo A (controllo interno della produzione);
1.2) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
1.3) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
1.4) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
1.5) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di moto d’acqua si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo A (controllo interno della produzione);
b) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
c) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
d) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
e) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
3. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di componenti si applica una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
b) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
c) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
Art. 19-bis.
Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l’importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:
a) l’individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;
b) le procedure connesse all’applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l’impresa installatrice di cui al comma 2;
d) l’adozione da parte dell’impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;
e) le modalità con cui l’organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell’impresa installatrice;
f) procedure per l’immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l’istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per l’istituzione presso l’amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;
l) l’obbligo per le imprese installatrici di informare l’amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).»;
b) all’articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed f)»;
c) all’articolo 31, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
d) all’articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente,» sono soppresse;
e) all’allegato II, il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina».
Art. 20.
Emissioni di gas di scarico
1. Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli:
1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all’allegato XVII del presente decreto;
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
2. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell’allegato XIII del presente decreto.
Art. 21.
Emissioni acustiche
1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità); c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A (controllo interno della produzione);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale).
2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d’acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all’installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d’acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto:
a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli:
1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto);
2) modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità);
3) modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);
b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell’unità).
3. Nella valutazione di conformità il fabbricante si attiene, altresì, a quanto previsto nell’allegato XIII del presente decreto.
Art. 22.
Valutazione post costruzione
1. La valutazione post-costruzione di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell’allegato XII.
Art. 23.
Requisiti supplementari
1. Quando si usa il modulo C dell’allegato VI del presente decreto, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell’allegato XI del presente decreto, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura supplementare di cui all’allegato VI, punto 5, del presente decreto.
Art. 24.
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 2, contiene tutti i dati e dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’Allegato 1. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all’Allegato XVI.
2. La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.
Art. 25.
Attività di notifica alla Commissione europea
1. Gli organismi autorizzati a svolgere in qualità di terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 26.
Autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è responsabile dell’istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fi ni del presente decreto e per il controllo degli organismi notificati, incluso il rispetto delle disposizioni dell’articolo 30.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può delegare o affidare le attività di valutazione e controllo sugli organismi di valutazione della conformità all’Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al regolamento CE n. 765/2008.
Art. 27.
Obbligo di informazione a carico delle autorità notificanti
1. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali relative modifiche.
Art. 28.
Prescrizioni relative agli Organismi notificati
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformità che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) hanno personalità giuridica di diritto privato;
b) sono organismi terzi e indipendenti dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.
2. Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
3. L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità, non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano né il rappresentante di uno di tali soggetti. Ciò non preclude l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali prodotti per scopi privati.
4. L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformità non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le loro attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
5. L’organismo garantisce che le attività delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività e sull’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.
6. L’organismo ed il proprio personale svolge le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed è libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. L’organismo è in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformità a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall’organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.
8. L’organismo di valutazione della conformità, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, dispone di:
a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d) procedure interne per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni dell’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo;
e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
9. Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità risponde ai seguenti requisiti:
a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione europea e della normativa nazionale applicabile;
d) capacità di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
10. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.
11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell’organismo non può dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
12. L’organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilità civile, a meno che non sia un Ente pubblico.
13. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi dà effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attività, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale.
14. L’organismo partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell’articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
15. Gli organismi di valutazione di conformità in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.
Art. 29.
Presunzione di conformità
1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28, nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Art. 30.
Affiliate e subappaltatori degli Organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 28 e ne informa il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli da 18 a 23.
Art. 31.
Domanda di autorizzazione e notifica
1. L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzazione e notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché di tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 28.
3. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 32, per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 2, e per gli obblighi di cui all’articolo 37.
4. Qualora le Amministrazioni competenti decidano che la valutazione e il controllo di cui all’articolo 26, comma 1, siano eseguiti dall’ organismo unico di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l’organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesti che l’organismo è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 28.
5. Gli oneri relativi alle attività di autorizzazione, rinnovo e vigilanza degli organismi di valutazione della conformità, eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, sono a carico dei medesimi organismi. Gli oneri concernenti le attività di valutazione del prodotto eseguite dalle amministrazioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 8, sono a carico degli operatori economici.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
7. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006 recante “Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni”.
Art. 32.
Autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti
1. L’autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell’articolo 31, comma 2, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed è subordinata all’esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell’autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l’attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell’organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all’articolo 30, per l’accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull’opportunità di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l’autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l’adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5.
4. L’autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell’articolo 31, comma 4, è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte dell’organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all’adempimento delle proprie responsabilità, le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravità della violazione commessa. La sanzione può consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell’autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravità dell’irregolarità rilevata;
c) revoca dell’autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinché le pratiche dell’organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.
Art. 33.
Procedura di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 28.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 31, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 28.
5. L’organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 34.
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. Ciascun organismo notificato è identificato da un numero assegnato dalla Commissione europea. Il numero assegnato è unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti dell’Unione europea.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna un codice di identificazione all’organismo notificato che è stato autorizzato ad effettuare le valutazioni della conformità post-costruzione.
Art. 35.
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniscono alla Commissione europea, su richiesta della stessa, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.
2. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottano le necessarie misure correttive nei confronti dell’organismo notificato, incluso, se necessario, il ritiro della notifica.
Art. 36.
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 18 a 23.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, e all’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto o alle norme armonizzate corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Avverso i provvedimenti degli organismi notificati, i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare reclamo alle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 32 che, previa istruttoria, decidono congiuntamente nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione, il reclamo si intende respinto.
Art. 37.
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste pervenute da altre autorità in relazione all’attività di valutazione della conformità;
d) delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità simili che coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi delle valutazioni della conformità.
Art. 38.
Coordinamento degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati, direttamente o mediante rappresentanti designati.
2. Il mancato rispetto di cui alle disposizioni di cui al comma 1, può comportare l’adozione di una delle sanzioni di cui all’articolo 32, comma 5.
Art. 39.
Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti
1. L’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalità ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti.
3. Al fine di garantire che i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nell’allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 2 hanno facoltà di disporre, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso l’operatore economico, i depositi sussidiari dell’operatore economico, gli importatori privati o presso gli utilizzatori. A tale fi ne è consentito:
a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento;
c) qualora necessario e giustificato, il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l’esecuzione di esami e prove;
d) effettuare esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica, i soggetti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11, in funzione dei rispettivi obblighi, rendono disponibili agli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell’allegato XVI del presente decreto.
6. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 43, le amministrazioni vigilanti, quando, a seguito delle valutazioni di cui al comma 3, accertano la non conformità dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, alle disposizioni del presente decreto, dispongono agli operatori economici, in funzione dei rispettivi obblighi, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine proporzionato alla natura del rischio.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti adottano le misure atte a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a cura e spese del soggetto destinatario della disposizione.
8. Le autorità di vigilanza di cui comma 2, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato. Nel caso di un operatore economico se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto. Nel caso di un importatore privato, qualora nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato accertano che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, l’importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l’uso, in proporzione alla natura del rischio. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente qualora intervenuto.
9. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare all’operatore economico interessato.
10. L’operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione europea. L’importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione europea per uso proprio.
11. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 6, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l’uso nel territorio nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
12. Le informazioni di cui al comma 11 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a) alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell’ambiente previste dal presente decreto, o
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.
13. Le amministrazioni vigilanti che ricevono comunicazione di procedure avviate ai sensi del presente articolo, informano la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
14. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 11, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata dall’autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata.
15. Le autorità di vigilanza adottano le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
Art. 40.
Procedura di salvaguardia dell’Unione europea
1. Le obiezioni sollevate contro una misura adottata dall’autorità di vigilanza al termine della procedura di cui all’articolo 39, commi 10 e 11, sono soggette a valutazione della Commissione europea.
2. Se la misura adottata è ritenuta giustificata dalla Commissione europea, le autorità competenti di cui all’articolo 39 adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi e ne informano la Commissione europea. Se la misura adottata è ritenuta ingiustificata, l’autorità che l’ha adottata provvede a ritirarla.
3. Se la misura è ritenuta giustificata dalla Commissione europea e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 39, comma 12, lettera b), del presente decreto, si applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012 da parte della Commissione europea.
Art. 41.
Non conformità formale
1. Fatto salvo l’articolo 39, l’Autorità di vigilanza sul mercato chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fi ne allo stato di non conformità in questione, nel termine perentorio di giorni sessanta, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione degli articoli 15, 16 o 17;
b) la marcatura CE di cui all’articolo 16 non è stata apposta;
c) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato XV non è stata redatta;
d) la dichiarazione di conformità UE o la dichiarazione di cui all’allegato XV non sono state redatte correttamente;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o non è completa;
f) le informazioni di cui agli articoli 6, comma 6, o 8, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
g) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui agli articoli 6 o 8 non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l’autorità di vigilanza sul mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi, oppure, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.
Art. 42.
Informazione
1. Entro il 18 gennaio 2021, e successivamente ogni cinque anni, le autorità di vigilanza compilano e trasmettono il questionario appositamente predisposto dalla Commissione europea sull’applicazione del presente decreto.
Art. 43.
Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto
1. L’operatore economico o l’importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
2. L’operatore economico o l’importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che non ottempera agli ordini dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell’articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
4. Chiunque venda prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimilaseicentocinquantotto euro a centoventitremilanovecentoquarantanove euro.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal presente decreto, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica di cui all’Allegato XVI del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le autorità di vigilanza di cui all’articolo 39 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, fi no alla produzione della documentazione.
7. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, è soggetto al pagamento di una somma da venticinquemilaottocentoventidue euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
Art. 44.
Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di rapporto delle violazioni
1. L’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: “2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l’ordinanza di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.”.
Art. 45.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 46.
Disposizioni abrogative
1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 56 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
2. Gli allegati I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono abrogati.
3. Gli allegati II e VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e XIV del presente decreto.
4. All’articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto.
5. Il decreto del Ministero delle attività produttive 30 aprile 2003, n. 175 è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 31, comma 3.
Art. 47.
Disposizioni transitorie
1. Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata (AC) fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15 kW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della fase I di cui all’allegato II, parte B, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, fabbricati da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e immessi sul mercato prima del 18 gennaio 2020.
Art. 48.
Entrata in vigore
2. Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 2016
MATTARELLA
RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
GUIDI, Ministro dello sviluppo economico
GENTILONI SILVERI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ORLANDO, Ministro della giustizia
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Allegato I al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 2, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 24 e 47)
L'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è sostituito dal seguente:
“Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 2,
comma 1
1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ.
Categoria di progettazione | Forza del vento (Scala Beaufort) |
Altezza d’onda significativa (H1/3, metri) |
A |
superiore a 8 fino a 8 compreso fino a 6 compreso fino a 4 compreso |
superiore a 4 fino a 4 compreso fino a 2 compreso fino a 0,3 compreso |
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un’altezza d’onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un’altezza d’onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.
2. REQUISITI GENERALI
2.1. Identificazione dell’unità da diporto
Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
1) codice del paese del fabbricante;
2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorità da esso delegata;
3) numero di serie unico;
4) mese e anno di produzione;
5) anno del modello.
I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.
2.2. Targhetta del costruttore dell’unità da diporto
Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d’identificazione dell’unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante;
b) la marcatura CE di cui all’articolo 17;
c) la categoria di progettazione dell’unità da diporto conformemente alla sezione 1;
d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l’unità da diporto è stata progettata.
Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.
2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo
Le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l’aiuto di altre persone.
2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio
In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di governo delle unità da diporto consente al timoniere una buona visibilità a 360°.
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto è dotato di un manuale del proprietario conformemente all’articolo 6, comma 7, e all’articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l’uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l’attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell’unità da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione è prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilità e bordo libero
L’unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilità
L’unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.
Le unità da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell’unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento
Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Se del caso, particolare attenzione è riservata:
a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno dell’unità da diporto;
b) agli impianti di ventilazione;
c) all’evacuazione dell’acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l’unità da diporto è stata progettata è determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilità e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilità (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonché quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l’imbarcazione o natante da diporto è progettato. L’alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se è previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilità (punto 3.2) o la galleggiabilità (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l’imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile è munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra dell’unità da diporto, anche se munita del motore di propulsione più potente per il quale l’unità da diporto è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore è specificata nel manuale del proprietario.
5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
5.1. Motori e compartimenti motore
5.1.1. Motore entrobordo
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.
5.1.2. Ventilazione
II compartimento motore è ventilato. Si deve ridurre al minimo l’ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.
5.1.3. Parti esposte
Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.
5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo
Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unità da diporto è dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell’avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente
Le moto d’acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.
5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d’emergenza che può essere collegato al timoniere.
5.2. Sistema di alimentazione del carburante
5.2.1. In generale
I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.
Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.
I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:
a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.ù
5.3. Sistema elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell’unità da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione.
Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.
I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.
È garantita una ventilazione per evitare l’accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie.
Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d’acqua.
5.4. Sistema di governo
5.4.1. In generale
I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza
Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, è munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocità ridotta.
5.5. Impianto del gas
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.
Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all’impiego per il quale è utilizzato è installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.
Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.
In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l’installazione.
5.6. Protezione antincendio
5.6.1. In generale
Il tipo di equipaggiamento installato e l’allestimento dell’unità da diporto tengono conto del rischio d’incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione è riservata all’ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.
5.6.2. Attrezzatura antincendio
Le unità da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell’attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. Le unità da diporto non sono messe in servizio fino all’installazione di un’adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l’apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.
5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.
5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra
Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare. I servizi igienici installati in un’imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell’acqua.
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico. Inoltre, le tubazioni destinate all’evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all’articolo 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d’uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell’articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
Tabella I
Tipo | Ossido di carbonio CO = A+B/B/PNn |
Idrocarburi HC = A+B/PNn |
Ossidi di Azoto NOx |
Particolato PT |
||||
A | B | n | A | B | n | |||
Accensione comandata a 2 tempi |
150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Non applicabile |
Accensione comandata a 4 tempi |
150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Non applicabile |
Accensione spontanea |
5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW.
2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++) | |||
Cilindrata SV (l/cil) |
Potenza nominale del motore PN (kW) |
Particolato PT (g/kWh) |
Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx (g/kWh) |
SV < 0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 | |
37 ≤ PN < 75 (+) 75 ≤ PN < 3 700 |
0,30 |
4,7 5,8 |
|
0,9 ≤ SV < 1,2 | PN < 3 700 | 0,14 | 5,8 |
1,2 ≤ SV < 2,5 2,5 ≤ SV < 3,5 3,5 ≤ SV < 7,0 |
0,12 0,12 0,11 |
5,8 5,8 5,8 |
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh.
(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC) | |||
Tipo di motore | Potenza nominale del motore PN |
Ossido di carbonio CO (g/kWh) |
Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx |
Entrobordo ed entrobordo |
5 16 22 |
||
Motori fuoribordo e PWC | 30 15,7 + (50/ PN 0,9) 15,7 + (50/ PN 0,9) |
2.3. Cicli di prova:
Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:
Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.
Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, può essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4.
Ciclo E1, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Velocità | Velocità nominale | Velocità intermedia | Velocità minima | ||
Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 |
Fattore di ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 |
Ciclo E3, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 | |
Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | |
Fattore di ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | |
Ciclo E4, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Velocità, % | 100 | 80 | 60 | 40 | Inattivo |
Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 |
Fattore di ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
Ciclo E5, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 | Inattivo |
Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
Fattore di ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite
Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.
Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:
Benzina | ||||
Proprietà | RF-02-99 Senza piombo |
RF-02-03 |
||
min | max | min | max | |
Numero di ottano ricerca | 95 | - | 95 | - |
Numero di ottano motore | 85 | - | 85 | - |
Densità a 15 °C (kg/m3) | 748 | 762 | 740 | 754 |
Punto di ebollizione iniziale (°C) Frazione di massa di zolfo (mg/kg) Contenuto di piombo (mg/l) Tensione di vapore Reid (kPa) Tensione di vapore (DVPE) (kPa) |
24 - - 56 - |
40 100 5 60 - |
24 - - - 56 |
40 10 5 - 60 |
Diesel | ||||
Proprietà | RF-06-99 | RF-06-03 | ||
min | max | min | max | |
Numero di cetano Densità a 15 °C (kg/m3) |
52 833 |
54 837 |
52 833 |
54 837 |
Punto di ebollizione finale (°C) | - | 370 | - | 370 |
Punto di infiammabilità (°C) Frazione di massa di zolfo (mg/kg) Frazione di massa delle ceneri (%) |
55 Da Da |
- 300 (50) 0,01 |
55 - - |
- 10 0,01 |
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d’uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.
La durata normale del motore è la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN �� 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN �� 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
c) motori di moto d’acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW |
Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB |
PN ≤ 10 | 67 |
10 < PN ≤ 40 | 72 |
PN > 40 | 75 |
in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L pASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.
Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude è ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento è ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fn è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
Fn= V/√(g.lwl)
Il «rapporto potenza/dislocamento» è calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell’imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).
Rapporto potenza / dislocamento = PN/D
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l’unità e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.
3. DURATA
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.
Allegato II al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 2 e 17)
COMPONENTI DELLE UNITÀ DA DIPORTO
1) Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;
2) Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;
3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;
4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;
5) Boccaporti e oblò prefabbricati.
Allegato III al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo A
Controllo interno della produzione
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dal presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IV al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo A1
Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti e comprenderà un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Controlli sul prodotto
4.1 Progettazione e costruzione
Su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante sono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:
a) prova di stabilità conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto;
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal produttore.
4.2 Emissioni acustiche
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, in una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante delle unità da diporto, le prove di emissione sonora definite nell’allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Sono effettuate dal fabbricante delle unità da diporto, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia di motori rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nell’allegato II, parte C del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.
Qualora siano testati più motori di un’unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell’allegato XIII del presente decreto.)
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato V al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo B
Esame UE per tipo
1. L’esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni del presente decreto.
2. L’esame UE per tipo può essere effettuato nel modo seguente:
- valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto),
3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame UE per tipo a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest’ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto e deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione deve specificare le norme applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove,
- i campioni, rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove,
- la documentazione che attesti l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti e/o le specificazioni tecniche non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova devono comprendere, se necessario, i risultati di prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a proprio nome e sotto la sua responsabilità.
4. L’organismo notificato deve:
Per il prodotto:
4.1. esaminare la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;
Per i campioni:
4.2. verificare che i campioni siano stati fabbricati in base alla documentazione tecnica, e individuare gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specificazioni tecniche nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;
4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate per controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o specificazioni tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate;
4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o caratteristiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo;
4.5. concordare con il fabbricante un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.
5. L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.
6. Se il tipo rispetta le prescrizioni del presente decreto che si applicano al prodotto interessato, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d’esame UE per tipo. Il certificato deve indicare nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto che ad esso si applicano, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In tal caso, l’organismo notificato informa il fabbricante di conseguenza.
Il fabbricante informa l’organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell’esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni fondamentali del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un’ulteriore omologazione, nella forma del supplemento al certificato originario dell’esame UE per tipo.
8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità notificanti dei certificati d’esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l’elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d’esame UE per tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
La Commissione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione europea e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato conserva una copia del certificato dell’esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l’archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell’esame UE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
11. Un tipo di produzione di cui al presente modulo può applicarsi a più varianti di prodotto, a condizione che:
a) le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e
b) le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale.
Allegato VI al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 14 e 23)
Modulo C
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo sui prodotti
Nei casi di cui all’articolo 23, comma 1, quando il livello qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la seguente procedura: un motore è prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nell’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto. I motori di prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui all’allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori con i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato XIII.
Allegato VII al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo D
Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
1. La dichiarazione di conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest’ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d’esame UE per tipo.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità.
Essa, in particolare, descrive esaurientemente:
- obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- tecniche, procedimenti e interventi sistematici applicati al relativo processo produttivo, di controllo e di garanzia della qualità,
- esami e prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della loro frequenza,
- documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., e
- mezzi impiegati per verificare il raggiungimento del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema qualità.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformità a tali prescrizioni in relazione agli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche.
Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.
La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.
3.5. Il fabbricante informa l’organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.
4.3. L’organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.
4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l’organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L’organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l’elenco delle omologazioni del sistema qualità respinte, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato VIII al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo E
Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto
1. La conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l’ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all’organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest’ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualità, e
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d’esame UE per tipo.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualità.
Essa, in particolare, descrive esaurientemente:
- obiettivi di qualità, struttura organizzativa, responsabilità e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- documenti sulla qualità, come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
- mezzi per controllare l’efficacia del funzionamento del sistema qualità.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi dei sistemi di qualità che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche.
Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a far sì che esso continui a essere adeguato ed efficiente.
3.5. Il fabbricante informa l’organismo notificato, che ha approvato il sistema qualità, di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualità.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.
L’organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato l’accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.
4.3. L’organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e gli invia una relazione su tali ispezioni.
4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l’organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L’organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse.
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica delle omologazioni del sistema qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorità l’elenco delle omologazioni del sistema qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato IX al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo F
Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
3. Verifica
L’organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti con il tipo omologato, descritto nel certificato d’esame UE per tipo e nelle prescrizioni applicabili del presente decreto.
Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti alle norme pertinenti sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.
4. Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni prodotto
4.1. Tutti i prodotti vanno esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato d’esame UE per tipo e nelle relative norme del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
4.2. L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d’ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
5. Verifica statistica della conformità
5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l’omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.
5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, come richiesto dalle prescrizioni del presente decreto. Tutti i prodotti di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente decreto e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.
5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati omologati tutti i prodotti del lotto, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi. L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione a ogni prodotto omologato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali a fini d’ispezione per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
5.4. Se il lotto è respinto, l’organismo notificato o l’autorità competente provvede a impedire l’immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l’organismo notificato può sospendere la verifica statistica e prendere opportuni provvedimenti.
6. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
6.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Previo accordo dell’organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d’identificazione di tale organismo.
7. Previo accordo dell’organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre il numero d’identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.
9. Emissioni di gas di scarico.
Nel caso dell’applicazione del presente modulo ai fini della conformità alle emissioni di gas di scarico, si applica la procedura descritta nell’Allegato XIII.
Allegato X al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
Modulo G
Conformità basata sulla verifica dell’unità
1. La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme alle prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo notificato di cui al punto 4.
La documentazione permette la valutazione del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle prescrizioni pertinenti, e comprende un’adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
4. Verifica
L’organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate e/o di specificazioni tecniche, l’organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.
L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell’organismo notificante di cui al punto 4, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ultimo prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato XI al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 14 e 23)
Modulo H
Conformità basata sulla garanzia qualità totale
1. La conformità basata sulla garanzia qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati all’organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo,
- la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare.
La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove,
- la documentazione relativa al sistema qualità, e
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un’interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione include, in particolare, un’adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione relative alla qualità della progettazione e alla qualità dei prodotti,
- delle specificazioni tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le pertinenti norme armonizzate e/o le specificazioni tecniche, degli strumenti che si intende utilizzare per garantire l’osservanza delle prescrizioni fondamentali del presente decreto che si applicano ai prodotti,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia qualità che si intende applicare,
- degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.,
- dei mezzi di controllo delle modalità per ottenere la qualità di progettazione e la qualità del prodotto richieste e dell’efficace funzionamento del sistema qualità.
3.3. L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.
L’organismo presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema qualità conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica pertinente.
Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione qualità, il gruppo incaricato della valutazione deve disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per verificare la capacità del fabbricante di identificare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami necessari per garantire la conformità del prodotto a tali prescrizioni.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.
La comunicazione deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista di tale sistema.
L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato
4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
- i documenti sulla qualità previsti dalla sezione del sistema qualità relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc.
4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di tali visite, l’organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L’organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime.
5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformità quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilità dell’organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
- la documentazione relativa al sistema qualità di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l’elenco delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni del sistema qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualità da esso rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Allegato XII al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 14 e 22)
Modulo APC
Conformità equivalente sulla base di una valutazione post-costruzione
1. La conformità basata su una valutazione post-costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui il fabbricante non si sia assunto la responsabilità della conformità del prodotto con il presente decreto, e con cui la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, commi 2, 3 o 4, che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Tale persona adempie agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili del presente decreto.
2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all’organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all’organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto e tutte le informazioni disponibili sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.
La persona che mette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio tiene tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post-costruzione.
3. L’organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti del presente decreto.
L’organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia del certificato e della relativa relazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi al loro rilascio.
L’organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.
Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, l’organismo notificato avrà apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, in cui il campo dedicato al codice del paese del fabbricante è utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l’organismo notificato e i campi dedicati al codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro sono utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post-costruzione assegnato all’organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi nel numero di identificazione dell’unità da diporto per il mese e l’anno di produzione e per l’anno del modello sono utilizzati per indicare il mese e l’anno della valutazione post-costruzione.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest’ultimo per il prodotto per il quale l’organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti del presente decreto.
4.2 La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti.
4.3 Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’unità da diporto, la persona che immette l’unità da diporto sul mercato o la mette in servizio vi appone la targhetta del costruttore di cui all’allegato II, parte A, punto 2.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, che comprende la menzione «valutazione post-costruzione», e il numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’allegato II, parte A, punto 2.1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3.
5. L’organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio in merito ai suoi obblighi a norma della presente procedura di valutazione post-costruzione.
Allegato XIII al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 20 e 21)
Valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico ed acustiche
1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d’intesa con l’organismo notificato.
2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d’autorizzazione») se la condizione seguente è soddisfatta:
X + k. S ≤ L
S è la deviazione standard, dove:
S2 = ∑ (x - X)2/(n - 1)
X = media aritmetica dei risultati ottenuti dal campione
x = singoli risultati ottenuti dal campione
L = valore limite appropriato
n = numero di motori nel campione
k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella in appresso)
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |
n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |
Se n ≥ 20 allora k = 0,860/√n.
Allegato XIV al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 14)
L’allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 è sostituito dal seguente:
“Allegato VIII
Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx (1)
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante] o dell’importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante o dell’importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un’unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’unità da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell’immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un’unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell’unità da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l’organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformità UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c), secondo cui:
a) se installato in un’unità da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest’ultimo soddisferà:
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finché l’unità da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.
Se il motore è stato immesso sul mercato durante l’ulteriore periodo transitorio di cui all’articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformità UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)
(1) L’attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformità è facoltativa."
Allegato XV al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 5 e 14)
Dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di unità da diporto parzialmente completate
La dichiarazione del fabbricante o dell’importatore stabilito nell’Unione di cui all’articolo 5, comma 2 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:
a) il nome e l’indirizzo del fabbricante;
b) il nome e l’indirizzo del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato;
c) una descrizione dell’unità da diporto parzialmente completata;
d) una dichiarazione che l’unità da diporto parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto del presente decreto.
Allegato XVI al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articoli 24, 39 e 43)
Documentazione tecnica
Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 2 e all’articolo 24 del presente decreto, contiene i seguenti elementi:
a) una descrizione generale del tipo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all’articolo 13, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo13;
e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;
f) i risultati delle prove o i calcoli relativi alla stabilità di cui all’allegato II, parte A, punto 3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto, e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui all’allegato II, parte A, punto 3.3, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto;
g) i rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità all’allegato II, parte B, sezione 2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto;
h) i rapporti di prova delle emissioni acustiche che dimostrino la conformità all’allegato II, parte C, sezione 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall’allegato I del presente decreto.
Allegato XVII al decreto n. 5 del 11/01/2016
(articolo 20)
Modulo C1
Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
1. La conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Controlli sul prodotto
Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante effettua, o fa effettuare in sua vece, una o più prove su uno o più aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformità alle relative prescrizioni del presente decreto. Le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato, scelto dal fabbricante. Se le prove sono effettuate durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d’identificazione di quest’ultimo.
4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità
4.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nel presente decreto a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità indica il modello del prodotto per cui è stata compilata. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.
Vedi anche: