Circolare - 18/05/2016 - Prot. n. 117 - Esami di revisione patente e CQC
Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 117
Roma, 18 maggio 2016
Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016 recante "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti".
Detto decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC.
Al fine di dare attuazione a detto decreto, la scrivente Direzione ha predisposto specifici database per svolgere gli esami di revisione in parola. Dal 1 luglio 2016 gli esami in oggetto saranno svolti esclusivamente sulla base dei nuovi programmi d’esame e dei nuovi quiz.
Per sostenere l’esame di revisione il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (attualmente di euro 16,20). All’istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente.
I verbali delle prove d’esame di revisione sono distinti dai verbali delle prove d’esame per il conseguimento delle patenti di guida o della qualificazione CQC.
La predetta istanza ha validità annuale, alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell’arco di validità dell’istanza, è consentito, al conducente sottoposto all’obbligo di revisione per la patente di guida, di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova istanza e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell’arco di validità della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 128, comma 2, del codice della strada, trascorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, nei confronti del titolare della patente o della qualificazione CQC che non abbia provveduto a presentare l’istanza è disposta la sospensione fino al superamento dell’accertamento stesso con esito favorevole, del documento per cui è stata disposta la revisione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche in caso di assenza del candidato dalla prova d’esame cui si era prenotato, qualora sia scaduto il predetto termine di trenta giorni.
1. Revisione della patente di guida
1.a) Prova di teoria
Gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgono in due giorni differenti. Al momento della presentazione dell’istanza di sottoporsi all’esame di revisione, l’Ufficio indicherà al candidato la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova di teoria.
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada.
Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.
1.b) Prova di guida
La prova pratica si svolge nell’ambito di una seduta d’esame "in conto Stato".
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, del codice della strada.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), ed il conducente dovrà, eventualmente, riconseguire nuovamente tutte le categorie, fatti salvi i criteri di propedeuticità di cui all’art. 130, comma 2, del codice della strada. Si ricorda, altresì, che i conducenti che hanno subito la revoca della patente di guida ed intendono, successivamente, conseguire la patente di guida della categoria B, dovranno svolgere le esercitazioni previste all’art. 122, comma 5 bis, del codice della strada.
2. Disposizioni generali per la revisione della qualificazione CQC
Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio, ovvero, (come stabilito dal comma 6 dell’art. 126 bis, del codice della strada), dopo che il titolare della qualificazione CQC "successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti".
L’art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che "In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione". Il successivo comma 3 prevede che qualora un soggetto sia titolare di carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che di persone, l’esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione".
Nel caso di esito negativo dell’esame, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è disposta la revoca di tutte le qualificazioni CQC di cui sia titolare il conducente che ha sostenuto l’esame.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare n. 117 del 18/05/2016
Marca operativa ufficio
Timbro e codice autoscuola
RICHIESTA DI ESAME DI REVISIONE
Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………… nat__ a …………………………………………………………………………………………… (………) il ……………………………………, residente a ………………………………………………………………………… (…………) in via/piazza ………………………………………………………………………………………………… titolare:
- di patente di guida nr. …………………………………………………………rilasciata da ……………………………………………………………… il …………………,
- di qualificazione CQC per il trasporto di PERSONE / MERCI
chiede di essere sottoposto ad esame di revisione della patente di guida della categoria …………………………………………… qualificazione CQC per il trasporto di ……………………
Data ……………………………………
FIRMA
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