Sospensione della patente
La sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta dagli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC), dal Prefetto e/o dall'autorità giudiziaria, che impedisce momentaneamente ai titolari di utilizzare la patente per guidare. Questo provvedimento è regolato dall'art. 218 del Codice della Strada.
I conducenti rischiano la sospensione della patente quando hanno violato determinate norme di comportamento, ponendo in serio pericolo la salute propria e degli altri. La sospensione può anche essere disposta direttamente dal Dipartimento dei Trasporti quando, in occasione dell'accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, risulta la perdita temporanea dei requisiti fisici e/o psichici richiesti.
Si dispone sempre la sospensione della patente per questi gravi comportamenti:
- superamento velocità di oltre 40 km/h (art. 142 CDS)
- circolazione contromano e altre manovre pericolose (art. 143 CDS)
- guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186 bis CDS), sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) o in caso di rifiuto accertamenti
- circolazione, in autostrada, sulla corsia di emergenza, al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada (art. 176 del CDS)
- se si fugge dopo avere investito una persona o non si soccorrono i feriti (art. 189 del CDS)
- circolazione con veicolo sequestrato (art. 213 del CDS)
Si dispone la sospensione della patente anche quando:
- si perdono temporaneamente i requisiti fisici o psichici (art. 119 del CDS)
- il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità (art. 117 CDS)
- si guida su un veicolo senza adattamenti
- si guida con patente non idonea (art. 116 CDS)
La sospensione può essere disposta verso chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo (art. 193 CDS).
Si dispone la sospensione della patente anche nel caso di determinati comportamenti scorretti ripetuti per due volte nel corso di un biennio (art. 146 CDS). Ad esempio quando:
- non si rispetta l'obbligo di dare la precedenza
- ci si immette nella circolazione e non si dà la precedenza a chi già circola su strada
- non si dà la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie
Esiste la possibilità (art. 218) di richiedere al Prefetto un permesso di guida valido per 3 ore al giorno, per ragioni di lavoro, per i conducenti a cui è stata sospesa la patente. In tal caso il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida.
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