Decurtazione punti
Rimandando alla lettura delle circolari riportate a fondo pagina, per ogni ulteriore dubbio, cerchiamo di spiegare in sintesi come funziona il meccanismo della decurtazione dei punti nei casi più complessi. La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolti) è presente nella tabella allegata all'art. 126 bis del codice stradale. Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi. Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 06 45775962 o consultare il sito internet http://www.ilportaledellautomobilista.it/. Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un'infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.
Di conseguenza, gli agenti addetti al controllo mandano una comunicazione all'Anagrafe nazionale dei conducenti che decide poi caso per caso. Ci sono infatti Paesi che ancora non hanno messo a punto una disciplina simile mentre altri hanno meccanismi simili, insomma la casistica è molto ampia.
Dunque, nel caso di infrazioni che comportano la decurtazione dei punti (es. eccesso di velocità) insieme al verbale inviano per posta un modulo per invitare il proprietario a comunicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento in modo da togliere i punti all’effettivo trasgressore.
Il proprietario deve sapere il numero della patente della persona a cui presta il veicolo, ma questo sembra essere il minimo! Il proprietario deve sapere a chi dà il suo veicolo, altrimenti può essere accusato di "incauto affidamento". |
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